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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 43933/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di D.A.R.

Seccia, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia revocava il beneficio della pena sospesa concesso con la sentenza n. 359 del 2013, emessa in data 7/5/2013 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Piemontese ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo.

Con detto motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, comma 5, e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Presidente, sentito il collegio, visto l'art. 615, primo comma, cod. proc. pen., riserva la deliberazione all'udienza del 13 dicembre 2022 ore 8,45 in collegamento da remoto via teams. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile.

2. Dall'esame degli atti del procedimènto, consultabili in virtù della deduzione della violazione della legge processuale, emerge che il difensore era stato nominato solo per la fase di cognizione, senza che risulti alcuna nomina riferibile specificamente alla fase esecutiva.

Va quindi su detto punto ribadito il principio di diritto, affermato in fattispecie analoga alla presente, secondo cui "la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione" (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Rv. 279443).

3. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 dicembre 2022, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di D.A.R. Seccia, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia revocava il beneficio della pena sospesa concesso con la sentenza n. 359 del 2013, emessa in data 7/5/2013 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Piemontese ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, comma 5, e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Presidente, sentito il collegio, visto l'art. 615, primo comma, cod. proc. pen., riserva la deliberazione all'udienza del 13 dicembre 2022 ore 8,45 in collegamento da remoto via teams. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile. 2. Dall'esame degli atti del procedimènto, consultabili in virtù della deduzione della violazione della legge processuale, emerge che il difensore era stato nominato solo per la fase di cognizione, senza che risulti alcuna nomina riferibile specificamente alla fase esecutiva. Va quindi su detto punto ribadito il principio di diritto, affermato in fattispecie analoga alla presente, secondo cui "la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione" (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Rv. 279443). 3. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 dicembre 2022, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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