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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48447/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WAJ5N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, relativa alla denegata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 TUS, replica il contenuto di quella proposta con l'appello, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte del merito ( si veda da pag. 124 della motivazione) all'esito di un giudizio reso valorizzando, in una ottica globale e attraverso una lettura sinergica, tutti gli indici che contribuiscono a determinare il profilo tipico del fatto di lieve entità, e in particolare dando coerente rilievo alle diverse cessioni considerate dalla regiudicanda, considerate non nella loro autonoma singolarità ma in quanto complessivamente espressive, secondo logiche inferenziali non manifestamente incongrue e a prescindere dalle dimensioni ponderali della sostanza di volta in volta commercializzata, di una capacità di approvvigionamento e successiva diffusione sulla piazza di riferimento non compatibili con le connotazioni del fatto di lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WAJ5N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, relativa alla denegata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 TUS, replica il contenuto di quella proposta con l'appello, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte del merito ( si veda da pag. 124 della motivazione) all'esito di un giudizio reso valorizzando, in una ottica globale e attraverso una lettura sinergica, tutti gli indici che contribuiscono a determinare il profilo tipico del fatto di lieve entità, e in particolare dando coerente rilievo alle diverse cessioni considerate dalla regiudicanda, considerate non nella loro autonoma singolarità ma in quanto complessivamente espressive, secondo logiche inferenziali non manifestamente incongrue e a prescindere dalle dimensioni ponderali della sostanza di volta in volta commercializzata, di una capacità di approvvigionamento e successiva diffusione sulla piazza di riferimento non compatibili con le connotazioni del fatto di lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 48447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris