CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1989
Cassazione n. 19113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza circa la presenza di una precedente condanna per fatti analoghi, tale da precludere una valutazione positiva di astensione dalla commissione di altri reati in futuro; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 5-11iF4IKis ?rk-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mggi 1 3 m