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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, mancanza e illogicità della motivazione.

3. Le doglianze mosse ripropongono rilievi in ordine all'esclusione della scriminante dello stato di necessità già adeguatamente confutati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6), tramite ampie spiegazione a smentita di labiali e elusive asserzioni.

Spiegazioni di cui il ricorso neppure mostra di tenere conto nella loro interezza.

Si tratta, dunque, di censure tutte prive di attitudine a dimostrare i vizi denunciabili in questa sede di legittimità.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente (7- oLero Binenti 71,/ua) Monica [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, mancanza e illogicità della motivazione. 3. Le doglianze mosse ripropongono rilievi in ordine all'esclusione della scriminante dello stato di necessità già adeguatamente confutati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6), tramite ampie spiegazione a smentita di labiali e elusive asserzioni. Spiegazioni di cui il ricorso neppure mostra di tenere conto nella loro interezza. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di attitudine a dimostrare i vizi denunciabili in questa sede di legittimità. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente (7- oLero Binenti 71,/ua) Monica [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris