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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27699/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 7 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità del falso, sono privi di specificità e manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), ampiamente motivato sul punto (ed invero, i giudici del merito hanno ritenuto che la falsità del marchio in sé non fosse innocua e grossolana); ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, sono prive di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto il diniego della diminuente è stato sufficientemente motivato e la determinazione della sanzione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ed invero, la Corte territoriale non ha ravvisato elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze invocate ed ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata la pena base in misura inferiore alla media edittale ed operato un minimo aumento per la continuazione); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ampiamente motivando sul punto (e, in particolare, sottolineando la non particolare tenuità dell'offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 7 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità del falso, sono privi di specificità e manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), ampiamente motivato sul punto (ed invero, i giudici del merito hanno ritenuto che la falsità del marchio in sé non fosse innocua e grossolana); ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, sono prive di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto il diniego della diminuente è stato sufficientemente motivato e la determinazione della sanzione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ed invero, la Corte territoriale non ha ravvisato elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze invocate ed ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata la pena base in misura inferiore alla media edittale ed operato un minimo aumento per la continuazione); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ampiamente motivando sul punto (e, in particolare, sottolineando la non particolare tenuità dell'offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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