CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 15811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5107/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., domiciliata in Roma, Via G. Benvenuti n. 19, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 18.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: patrocinio a spese dello Stato compensi professionali 1. Il Tribunale penale di Sa lerno - con decreto emesso in data 25.3.2015 - ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di €. 64,50 per la difesa di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento è stato confermato dal giudice dell’opposizione, evidenziando: a) che il difensore aveva chiesto il maggior importo di € 943,62 per le prestazioni elencate nella nota, assumendo di aver partecipato a due udienze, l’ultima delle quali svolta il 30.4.2012; b) che la sentenza penale era stata depositata in data 2.8.2012 e che correttamente il primo giudice aveva applicato le tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004, in luogo dei valori tabellari introdotti dal D.M. 140/2012. La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2230, 2233, comma secondo, c.c., 24 Cost. e del D.M. 127/2004, nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che il giudice abbia disapplicato i minimi tariffari ex D.M. 127/2004, negando, senza alcuna motivazione, il compenso per le prestazioni elencate nella nota specifica depositata dal difensore, non riconoscendo alcun importo – o importi inferiori a quell i richiesti - per corrispondenza e sessioni, esam e e studio, indennità, partecipazione alle udienze e per scritti difensivi. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che le ragioni a fondamento del rigetto dell’opposizione, ossia la ritenuta applicabilità del D.M. 127/2004 e l’unitarietà della nozione di compenso, non avevano alcuna attinenza rispetto alle doglianze sollevate dall’opponente, essendo rimasti totalmente inesplicati i motivi per cui non sono stati riconosciuti i compensi pertutte le attività elencate nella nota e perché la somma liquidata sia stata ritenuta conforme alle previsioni tariffarie. 3. Va accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo. Nel proporre opposizione al decreto adottato del giudice penale, il difensore aveva contestato la congruità dell’importo di € 64,50 - già liquidato in applicazione del sistema tariffario di cui al D.M. 127/2004 – e il mancato riconoscimento di talune voci elencate nella parcella, chiedendo un nuovo esame della domanda. Il procedimento penale si era concluso con la pronuncia depositata il 2.8.2012, allorquando, ai sensi dell’art. 42 D.M. 140/2012, il suddetto decreto non era entrato in vigore. Tale profilo non esauriva, tuttavia, le questioni dibattute: una volta accertata la correttezza del criterio di liquidazione, occorreva valutare la congruità dell’importo di appena € 64,50 riconosciuto con il decreto opposto, stabilendo quali prestazioni fossero state effettivamente svolte ed apprezzando, riguardo agli onorari, il pregio, la complessità e la gravosità dell’impegno professionale profuso, oltre ai risultati raggiunti. L’opposizione è stata, invece , respinta esclusivamente sulla scorta della ritenuta applicabilità dei valori tariffari, senza esplicitare le ragioni del rigetto delle richieste dell’opponente in ordine all’ane al quantum debeatur. Sotto tale profilo, la motivazione della pronuncia è totalmente omessa, mancando la stessa esposizione delle ragioni giustificative della decisione sui punti in contestazione, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 21257/2014; Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018; Cass. 7090/2022 ed altre). È accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo. L’impugnata ordinanza deve, quindi, essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second