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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 31496/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'attribuzione della conpetenza alla Corte di appello di Caltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 20 febbraio 2026 il Tribunale di Gela, rilevato uncaso di conflitto negativo di competenza territoriale nei confronti della Corte diappello di Caltanissetta, precedentemente dichiaratasi incompetente conriferimento all’incidente di esecuzione avente a oggetto il dissequestro e larestituzione della somma di 35.150,00 euro, originariamente sottoposta asequestro preventivo nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],conclusosi con sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. della Corte diappello di Caltanissetta in data 21 dicembre 2023, irrevocabile il 21 maggio2024, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, aisensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.2.

Segnatamente, la Corte di appello, con ordinanza in data 28 novembre2024 – richiamato il principio ermeneutico espresso dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui «In tema di misure di prevenzione, ai f inidell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione(nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza delgiudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), èinapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665 cod. proc. pen., atteso che ilrinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alleprevisioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione enon quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizionidel citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della corted'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che haemesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è statoparzialmente modificato in secondo grado» (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018,B., Rv. 273968 – 01) – ha ritenuto che l’avvenuto riconoscimento da parte delGiudice di appello delle circostanze attenuanti generiche non incidesse sulla“competenza esecutiva” spettante al Tribunale di Gela, cui disponevatrasmettersi gli atti.3.

La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservatocome proprio l’insegnamento ermeneutico della Suprema Corte citato dalla Cortedi appello indicasse la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665,comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui tale giudice, in sede di cognizione,avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un interventoche determina una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo Giudice,incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2026, ha prospettatol'attribuzione della competenza alla Corte d’appello di Caltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poichél'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, diconoscere del medesimo procedimento riguardante l'incidente di esecuzione –appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto,da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.2.

Nel merito,il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza aprocedere della Corte d’appello di Caltanissetta, che per primo l'ha declinata.2.1.

Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fasedell'esecuzione, che la determinazione della posizione esecutiva di un soggettonei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna, anche oveemesse da giudici diversi, dev’essere necessariamente unitaria, per ragioni dieconomicità e di razionalità del sistema, e fare capo, quindi, a un unico giudiceda individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma 4, cod. proc.pen.Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione dellacompetenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,assoluta e inderogabile (tra le altre, Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 245953; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, P.M. in proc.

Peco, Rv. 240812;Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Confl. comp. in proc.

Marfella, Rv. 233583),stabilisce che essa appartiene – indipendentemente dall'oggetto della domanda edall'attinenza della questione proposta a decisione adottata da altro giudice – algiudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendoriguardo al momento della presentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n.10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1,n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc.

Santaniello, Rv. 259171).L'indicata norma dev’essere, poi, raccordata con la previsione normativa dicui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo che «quando èstato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformatosoltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, ècompetente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudicedell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia diprimo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nell’ipotesidella conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, lacompetenza del giudice di primo grado (tra molte,Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc.

Orlandi, Rv.242069), e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvederequale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi unaelaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un interventoconcretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura dellapena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (tra le altre,Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279189 – 01; Sez. 1,n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 – 01; quest’ultima proprio sullospecifico tema del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si vedaanche, in tema di modifica del giudizio di comparazione tra circostanze Sez. 1, n.32214 del 30/06/2015,Confl. comp. in proc.

Sciannamea, Rv. 264508 – 01).Il principio può essere ribadito anche per il caso in cui la Corte di appelloprovveda in esito al c.d. concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nonrinvenendosi ragioni testuali ovvero in diritto per discostarsi dall’applicazione delprincipio.

Questa Corte, del resto, ha già chiarito – sia pure con riferimento alprecedente istituto del c.d. patteggiamento in appello – che la modificazione, insede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti el'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. e dà luogo, quindi, al radicamentodella competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello,anche nel caso in cui la detta modificazione sia conseguente a decisionepronunciata su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod.proc. pen. (Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320 – 01).2.2.

Nella specie, la sentenza del 20 aprile 2023 del Tribunale di Gela èstata riformata dalla sentenza del 21 dicembre 2023 della Corte di appello diCaltanissetta che, in esito al cd. concordato in appello di cui all’art. 599-bis cod.proc. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche negate in primogrado, con correlata rielaborazione sostanziale della decisione, che determina –in applicazione dei condivisi principi esposti – lo spostamento, a favore delgiudice di appello, della competenza in executivis, in seguito alla irrevocabilitàdella condanna.3.

La competenza funzionale a pronunciarsi, con riferimento alla richiesta direstituzione delle somme, al momento della formulazione della stessa,appartiene dunque alla Corte d’appello di Caltanissetta, cui vanno trasmessi gli P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello diCaltanissetta, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'attribuzione della conpetenza alla Corte di appello di Caltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20 febbraio 2026 il Tribunale di Gela, rilevato uncaso di conflitto negativo di competenza territoriale nei confronti della Corte diappello di Caltanissetta, precedentemente dichiaratasi incompetente conriferimento all’incidente di esecuzione avente a oggetto il dissequestro e larestituzione della somma di 35.150,00 euro, originariamente sottoposta asequestro preventivo nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],conclusosi con sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. della Corte diappello di Caltanissetta in data 21 dicembre 2023, irrevocabile il 21 maggio2024, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, aisensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.2. Segnatamente, la Corte di appello, con ordinanza in data 28 novembre2024 – richiamato il principio ermeneutico espresso dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui «In tema di misure di prevenzione, ai f inidell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione(nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza delgiudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), èinapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665 cod. proc. pen., atteso che ilrinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alleprevisioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione enon quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizionidel citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della corted'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che haemesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è statoparzialmente modificato in secondo grado» (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018,B., Rv. 273968 – 01) – ha ritenuto che l’avvenuto riconoscimento da parte delGiudice di appello delle circostanze attenuanti generiche non incidesse sulla“competenza esecutiva” spettante al Tribunale di Gela, cui disponevatrasmettersi gli atti.3. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservatocome proprio l’insegnamento ermeneutico della Suprema Corte citato dalla Cortedi appello indicasse la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665,comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui tale giudice, in sede di cognizione,avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un interventoche determina una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo Giudice,incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2026, ha prospettatol'attribuzione della competenza alla Corte d’appello di Caltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poichél'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, diconoscere del medesimo procedimento riguardante l'incidente di esecuzione –appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto,da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.2. Nel merito,il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza aprocedere della Corte d’appello di Caltanissetta, che per primo l'ha declinata.2.1. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fasedell'esecuzione, che la determinazione della posizione esecutiva di un soggettonei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna, anche oveemesse da giudici diversi, dev’essere necessariamente unitaria, per ragioni dieconomicità e di razionalità del sistema, e fare capo, quindi, a un unico giudiceda individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma 4, cod. proc.pen.Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione dellacompetenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,assoluta e inderogabile (tra le altre, Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 245953; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, P.M. in proc. Peco, Rv. 240812;Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Confl. comp. in proc. Marfella, Rv. 233583),stabilisce che essa appartiene – indipendentemente dall'oggetto della domanda edall'attinenza della questione proposta a decisione adottata da altro giudice – algiudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendoriguardo al momento della presentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n.10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1,n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171).L'indicata norma dev’essere, poi, raccordata con la previsione normativa dicui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo che «quando èstato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformatosoltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, ècompetente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudicedell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia diprimo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nell’ipotesidella conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, lacompetenza del giudice di primo grado (tra molte,Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc. Orlandi, Rv.242069), e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvederequale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi unaelaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un interventoconcretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura dellapena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (tra le altre,Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279189 – 01; Sez. 1,n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 – 01; quest’ultima proprio sullospecifico tema del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si vedaanche, in tema di modifica del giudizio di comparazione tra circostanze Sez. 1, n.32214 del 30/06/2015,Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508 – 01).Il principio può essere ribadito anche per il caso in cui la Corte di appelloprovveda in esito al c.d. concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nonrinvenendosi ragioni testuali ovvero in diritto per discostarsi dall’applicazione delprincipio. Questa Corte, del resto, ha già chiarito – sia pure con riferimento alprecedente istituto del c.d. patteggiamento in appello – che la modificazione, insede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti el'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. e dà luogo, quindi, al radicamentodella competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello,anche nel caso in cui la detta modificazione sia conseguente a decisionepronunciata su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod.proc. pen. (Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320 – 01).2.2. Nella specie, la sentenza del 20 aprile 2023 del Tribunale di Gela èstata riformata dalla sentenza del 21 dicembre 2023 della Corte di appello diCaltanissetta che, in esito al cd. concordato in appello di cui all’art. 599-bis cod.proc. pen., ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche negate in primogrado, con correlata rielaborazione sostanziale della decisione, che determina –in applicazione dei condivisi principi esposti – lo spostamento, a favore delgiudice di appello, della competenza in executivis, in seguito alla irrevocabilitàdella condanna.3. La competenza funzionale a pronunciarsi, con riferimento alla richiesta direstituzione delle somme, al momento della formulazione della stessa,appartiene dunque alla Corte d’appello di Caltanissetta, cui vanno trasmessi gli P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello diCaltanissetta, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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