Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 18054/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente il 23 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione (capo a) e di indebito utilizzo di una carta di credito (capo b), con particolare riguardo alla valutazione ai fini di prova del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità con riferimento al reato di cui al capo a) (dovendosi dichiarare, per quanto si dirà appresso, estinto per prescrizione il reato di cui al capo b); che, invero, le doglianze prospettate, sempre in relazione al resto di cui al capo a) risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la indubbia valenza probatoria della ricognizione eseguita dagli agenti operanti, che nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello sportello bancomat riconoscevano con certezza l'imputato, avendone diretta conoscenza per ragioni di servizio, con conseguente riconducibilità al prevenuto dei fatti in contestazione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato contestato al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione del reato è fondato, dovendosi considerare che il reato è stato commesso in data anteriore e prossima al 6 ottobre 2016 e che il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto il 6 aprile 2024, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 24 giugno 2025; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e che la pena per il reato residuo può essere rideterminata, escludendo l'aumento di pena effettuato per la continuazione con il reato che deve essere dichiarato prescritto, in mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa, dovendosi dichiarare, nel resto, il ricorso inammissibile; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMichele [OSCURATO:PERSONA] DtPOS7,4:77.73+, [OSCURATO:PERSONA] !A 20 M )2026 Ateuzia _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente il 23 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione (capo a) e di indebito utilizzo di una carta di credito (capo b), con particolare riguardo alla valutazione ai fini di prova del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità con riferimento al reato di cui al capo a) (dovendosi dichiarare, per quanto si dirà appresso, estinto per prescrizione il reato di cui al capo b); che, invero, le doglianze prospettate, sempre in relazione al resto di cui al capo a) risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la indubbia valenza probatoria della ricognizione eseguita dagli agenti operanti, che nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello sportello bancomat riconoscevano con certezza l'imputato, avendone diretta conoscenza per ragioni di servizio, con conseguente riconducibilità al prevenuto dei fatti in contestazione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato contestato al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione del reato è fondato, dovendosi considerare che il reato è stato commesso in data anteriore e prossima al 6 ottobre 2016 e che il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto il 6 aprile 2024, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 24 giugno 2025; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e che la pena per il reato residuo può essere rideterminata, escludendo l'aumento di pena effettuato per la continuazione con il reato che deve essere dichiarato prescritto, in mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa, dovendosi dichiarare, nel resto, il ricorso inammissibile; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMichele [OSCURATO:PERSONA] DtPOS7,4:77.73+, [OSCURATO:PERSONA] !A 20 M )2026 Ateuzia _
Sentenza Cassazione n. 18054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris