Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47497/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati .i motivi del ricorso di P. Laurenza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del meritorche hanno ritenuto accertata la natura stupefacente della droga ceduta, accertata attraverso il narcotest e conclamata dalle concrete modalità del fatto pur non essendo stato possibile il quantitativo di principio attivo: le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della dose ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] i e te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati .i motivi del ricorso di P. Laurenza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del meritorche hanno ritenuto accertata la natura stupefacente della droga ceduta, accertata attraverso il narcotest e conclamata dalle concrete modalità del fatto pur non essendo stato possibile il quantitativo di principio attivo: le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della dose ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] i e te