CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi a confutare la responsabilità o a riqualificare i reati ritenuti in sentenza; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il secondo ed il terzo motivo, con cui si censura la mancata riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di violenza privata ed il mancato riconoscimento della continuazione del delitto di cui al capo B, con quelli di cui ai capi a) e c), risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis