CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto, la ricorrenza di elementi idonei ad elidere la volontà e consapevolezza dell'allontanamento dal domicilio, del tutto genericamente giustificato da motivi di salute (l'imputato veniva sorpreso in strada mentre, a suo dire, faceva rientro a casa dopo essere stato presso il [OSCURATO:PERSONA] ove, però, non era stato visitato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera r trice [OSCURATO:PERSONA] ente