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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 1994

Cassazione n. 18471/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1994 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - in data 7 febbraio 2022 ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Con nota 8 febbraio 2022, la questura di Roma comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di furto e rapina

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, IELO Francesco, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza del carattere non univoco degli elementi posti a fondamento della condanna Il ricorrente afferma che la circostanza di aver rubato poche ore prima della rapina un ciclomotore con caratteristiche identiche a quello utilizzato per la rapina, unitamente al ritrovamento, in sede di successiva perquisizione, di scarpe identiche a quelle utilizzate per la rapina non sarebbero elementi sufficienti per una condanna.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza della risalenza dei precedenti dell'imputato, della rinuncia alla facoltà di non rispondere, del contributo offerto alla ricostruzione dei fatti.

Difetterebbe anche un adeguato apparato motivazionale in punto determinazione della pena difettando un completo esame dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - in data 7 febbraio 2022 ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

3.1. Con nota 8 febbraio 2022, la questura di Roma comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta l'estinzione del reato e la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che anche le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale neppure potendo trovare applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. che si riferisce soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.

Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato. (Sez. 4, Sentenza n. 58 del 08/11/2000 -dep. 09/01/2001 - Rv. 219149 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5870 del 02/12/2011 Rv. 251981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 47894 del 23/03/2017 Rv. 271160 - 01) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1994 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - in data 7 febbraio 2022 ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Con nota 8 febbraio 2022, la questura di Roma comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di furto e rapina 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, IELO Francesco, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza del carattere non univoco degli elementi posti a fondamento della condanna Il ricorrente afferma che la circostanza di aver rubato poche ore prima della rapina un ciclomotore con caratteristiche identiche a quello utilizzato per la rapina, unitamente al ritrovamento, in sede di successiva perquisizione, di scarpe identiche a quelle utilizzate per la rapina non sarebbero elementi sufficienti per una condanna. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza della risalenza dei precedenti dell'imputato, della rinuncia alla facoltà di non rispondere, del contributo offerto alla ricostruzione dei fatti. Difetterebbe anche un adeguato apparato motivazionale in punto determinazione della pena difettando un completo esame dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - in data 7 febbraio 2022 ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 3.1. Con nota 8 febbraio 2022, la questura di Roma comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta l'estinzione del reato e la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che anche le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale neppure potendo trovare applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. che si riferisce soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato. (Sez. 4, Sentenza n. 58 del 08/11/2000 -dep. 09/01/2001 - Rv. 219149 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5870 del 02/12/2011 Rv. 251981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 47894 del 23/03/2017 Rv. 271160 - 01) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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