CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Saccucci unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]e nei confronti diNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026GENERALI ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2153/2022depositata il 25 ottobre 2022 nel proc. n. 1662/2020 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. impugna lasentenza 25 ottobre 2022 n. 2153 con cui la Corte d’appello di Bologna, nelgiudizio di rinvio conseguente alla cassazione di App. Bologna, 10 ottobre2014, n. 2096 ad opera di Cass., sez. I, 2 luglio 2020, n. 13599, hadichiarato non dovuta dal Comune di Argelato (di seguito, anche, Comune)la somma di euro 94.548,03 a titolo di indennizzo o compenso permacchinari, attrezzature, ammortamenti, oneri finanziari, fermo mezzi ecosti dei materiali.2. La controversia tra le parti nasce dal contratto di appalto del giugno1999 ma formalizzato il 29 luglio 1999, regolato dalle disposizioni civilistichesecondo quanto stabilito dal Tribunale di Bologna e dichiarato risolto pergrave inadempimento del Comune (pochi giorni dopo la consegna dei lavoriera stata disposta la sospensione dei lavori, concordata solo per un primoperiodo e non più revocata dal Comune nonostante le istanzedell’appaltatore), punto su cui si è già formato il giudicato.Il Comune era stato condannato al risarcimento del danno, liquidatonella somma di euro 418.862,67, oltre rivalutazione monetaria e interessi,dalla prima sentenza di merito (Trib. Bologna, 8 aprile 2011, n. 21450),Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026ridotta a euro 287.373,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi, da App.Bologna, 10 ottobre 2014, n. 2096.Come riporta Cass. n. 13599/2020, la sentenza n. 2096/2014 dellaCorte d’appello di Bologna «ha confermato la sentenza appellata circal'imputabilità della risoluzione all'inadempimento del Comune, nonché circal'applicabilità al rapporto d'appalto della disciplina privatistica, ma, inparziale accoglimento dell'appello principale del Comune, ha ridotto ilquantum del risarcimento del danno spettante alla Marino, riconosciuto inrelazione alle poste così specificate: «spese riproduzione elaborati £505.754; acquisto installazioni dì cantiere £ 32.950.928; assicurative £10.288.000; per contratto £ 7.106.396; per ammortamenti e leasing £154.070.522 (3/4 di £ 205.427363); per il tecnico di cantiere £ 26.982.792;per fideiussioni £4.230.900; per trasferte £ 9.246.391; per acconti £29.000.000; per mancato utile £ 282.050.750» (pag. n. 23 sentenzaimpugnata)».Per quanto ancora di interesse, come si legge nella sentenza di questaCorte n. 13599/2020, la sentenza n. 2096/2014 del collegio bologneseaveva affermato che:«A) era onere del Comune dimostrare l'aliunde perceptum, ossia cheuomini e mezzi fossero stati impiegati altrove nel periodo, e non dellaMarino, non potendo porsi a carico di quest'ultima una prova negativa; B)pur essendo pacifico che il cantiere di Funo non fu mai effettivamenteoperativo, era dovuto alla Marino il risarcimento sia per i costi e le spesevive documentate e riferibili all'appalto stesso, sia per l'onere relativo allamessa e tenuta a disposizione a disposizione di uomini e mezzi in vista e acausa dell'appalto; C) era corretto il criterio equitativo di determinazionedel lucro cessante nella misura del 10%, adottato dal Tribunale prendendocome riferimento quanto previsto dall'art. 345 l. n.2248/1865 all. F e diseguito dall'art. 122 d.pr. 554/1999, che riflette la norma generale dell'art.1671 cod. civ.; D) circa le spese per dipendenti ed oneri previdenziali eraNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovuta solo la voce relativa alle mensilità di retribuzione da aprile adicembre 2000 dovute al tecnico di cantiere Loface, che non risultavaimpiegato altrove, era rimasto a disposizione per la possibile ripresa delcantiere e si era occupato della progettazione esecutiva; E) dovevanoessere riconosciuti i costi per macchinari, attrezzature ed ammortamenti,anche se non vi fu cantiere attivo, non risultando detti macchinari epresumere alcunché al riguardo, nonché dovendo considerarsi meramenteintegrativa la documentazione prodotta dal consulente di parte Marino nelcorso della C.T.U. rispetto ai giustificativi già prodotti, come risultavadall'elaborato peritale; F) gli importi per ammortamenti e leasing pari a £154.070.522 dovevano essere riconosciuti nella misura di 3/4 di £205.427363, perché relativi al periodo da aprile a dicembre 2000, mentreerano inconferenti gli artt. 24 e 26 del capitolato speciale d'appalto, comeosservato dal C.T.U., poiché riferiti a sospensioni di durata inferiore e amacchinari, evidentemente presenti e utilizzati in cantiere, "restituiti" incaso di risoluzione; […]».3. La questione ancora aperta riguarda unicamente la spettanza o menodell’indennizzo o compenso de quo in relazione alle circostanze del casoconcreto e anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 26 del capitolatospeciale, così formulato:«Risoluzione dell’appalto.Nel caso di risoluzione il Comune potrà affidare ad altre imprese ilcompletamento dei lavori oggetto del presente Capitolato, nel modo cheriterrà più opportuno, avvalendosi in tutto o in parte, se lo riterrà, delleopere definitive e provvisionali dei materiali approvvigionati e dei cantiericon gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.A maggior chiarimento si indicano le seguenti precisazioni:Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026- I ricavi di una eventuale utilizzazione dei materiali e mezzi d’operapredetti, nell’affidamento della prosecuzione dei lavori ad altre impresesaranno portati a credito dell’Appaltatore.- I materiali e mezzi d’opera che non verranno utilizzati nellaprosecuzione dell’appalto saranno restituiti all’Appaltatore nello stato in cuisi trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso».4. Cass., sez. I, 2 luglio 2020, n. 13599 ha ritenuto fondato, nei limitidi cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso proposto dal Comune nellaparte relativa alla questione ancora controversa.Questa la motivazione della Corte di cassazione:«[…].4.3. E' fondata nei termini di seguito illustrati la censura riferitaall'interpretazione dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.4.3.1. Occorre premettere che i capitolati speciali, avendo la peculiarefunzione di contenere le condizioni che si riferiscono più in dettaglioall'oggetto del singolo appalto, hanno natura ed efficacia contrattuale(Cons. Stato n. 3105/2015 e n. 6286/2005) e, nel caso di specie, lavincolatività inter partes del capitolato speciale, quale fonte di disciplinacontrattuale del rapporto, nonché la sua validità non sono in contestazionee sono date per presupposte dalla Corte territoriale. Inoltre le pattuizionidirette a disciplinare effetti dell'inadempimento, anche qualora idoneo adeterminare la risoluzione, e a predeterminare o limitare il risarcimento daesso conseguente, non sono destinate ad essere travolte in forzadell'operatività retroattiva della risoluzione stessa, stabilita dall'art. 1458cod. civ., proprio per il loro specifico contenuto, così come si verifica perl'ambito applicativo della clausola penale di cui all'art. 1382 cod. civ. e inogni altra ipotesi, validamente concordata tra le parti, di preventivaesclusione di talune voci di danno dalle poste risarcibili.4.3.2. Ciò posto, il Comune, riportando in ricorso il testo del citato art.26, lamenta l'errata interpretazione di quanto ivi previsto per l'ipotesi diNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026risoluzione, con riferimento all'esclusione della debenza di indennizzo ocompenso all'appaltatore che abbia ottenuto in restituzione dalla stazioneappaltante macchinari e materiali non utilizzati nella prosecuzionedell'appalto (i materiali e mezzi d'opera che non verranno utilizzati nellaprosecuzione dell'appalto saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cuisi trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso).Premesso che l'interpretazione del contratto è attività riservata algiudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione deicanoni ermeneutici o vizio di motivazione, per costante giurisprudenza diquesta Corte «Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice dimerito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modoimmediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significatoletterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici,se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosadimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare inmodo soddisfacente la volontà contrattuale» (Cass. n. 20791/2004). Ilprincipale strumento è, quindi, rappresentato dal senso letterale delleparole e delle espressioni utilizzate, ma il rilievo da assegnare allaformulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto ele singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro (tra le tanteCass. n. 12400/2007). Inoltre il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comuneintenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici,teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, maincoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debbaessere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazioneletterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontàmanifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausoleaventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto delNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026comportamento, anche successivo, delle parti (tra le tante Cass. n.20294/2014).Nel caso di specie, la Corte territoriale, richiamando le osservazionisvolte al riguardo dal C.T.U., ha ritenuto inconferenti gli artt. 24 e 26 delcapitolato speciale d'appalto (per presumibile refuso indicato come"contratto" nella sentenza impugnata), limitandosi ad affermare che dettiarticoli fossero «riferiti a sospensioni di durata inferiore e a macchinari(evidentemente presenti e utilizzati in cantiere) "restituiti" in caso dirisoluzione» (pag. n. 22).Da detta sintetica argomentazione, ed in particolare dal riferimentoall'utilizzo dei macchinari, che pare effettuato in via deduttiva e ritenutopreclusivo dell'applicazione, nella specie, del citato art. 26, è dato, in ognicaso, evincere che la Corte d'appello non si sia attenuta al criterioermeneutico basato sulla formulazione letterale, stante l'esplicitaprevisione, contenuta nell'art. 26 citato, di esclusione della debenza diindennizzo o compenso all'appaltatore qualora allo stesso, all'esito dellarisoluzione, fossero restituiti macchinari e attrezzature non utilizzati dallastazione appaltante nella prosecuzione dell'appalto.La Corte territoriale neppure ha indicato quale fosse il rilievo daassegnare alla formulazione letterale verificandolo alla luce dell'interocontesto, ricercando la comune volontà delle parti anche, se del caso, conausilio degli altri criteri ermeneutici, in particolare indagando sull'eventualefunzione rafforzativa del vincolo data dalle parti alla previsione di cuitrattasi, pur se a preminente tutela dell'Ente pubblico contraente, nonchésull'eventuale applicabilità della medesima pattuizione in ogni ipotesi dirisoluzione con restituzione dei macchinari, delle attrezzature e dei materialiall'appaltatrice.Ricorre, pertanto, la denunciata violazione dei criteri di legge, conspecifico riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nell'interpretazione delNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026citato art. 26, che i Giudici di merito dovranno nuovamente effettuare allastregua dei suesposti principi.4.4. Va ora esaminato, in quanto potrà anche non risultare assorbitoall'esito del percorso ermeneutico che sarà rimesso al Giudice del rinvio neitermini precisati, il distinto e ulteriore profilo di censura, sub specie del viziodi violazione di legge, articolato, a sua volta, in due differenti rilievi,afferente all'esatta determinazione del danno risarcibile, sempre conriferimento ai costi di acquisto dei macchinari, delle attrezzature e deimateriali.4.4.1. Il ricorrente principale lamenta, sotto un primo aspetto, che laposta di danno di cui trattasi sia stata quantificata, in violazione degli artt.1226 e 2697 cod. civ., senza tener conto dei vantaggi nel contempo derivatial danneggiato, il quale, ad avviso del Comune, ha ottenuto il rimborso deisuddetti costi, pur restando i medesimi nella proprietà e disponibilitàdell'impresa, così conseguendo un'ingiustificata locupletazione e un doppiovantaggio.Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte intema di compensatio lucri cum damno (cfr. sentenze nn. 12564-12565-12566-12567/2018), dall'art. 1223 cod. civ. è desumibile il principio chese l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deveessere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento. Infatti, il dannonon deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non devesuperare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad unarricchimento ingiustificato del danneggiato, sicché l'accertamentoconclusivo degli effetti pregiudizievoli deve tenere anche conto deglieventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola dellacausalità giuridica.Pertanto la corretta applicazione del criterio generale della compensatiolucri cum damno, sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione al successivo art.1223, postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e delNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti ivantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento èfinalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condottae non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggettodanneggiato (Cass. n. 16088/2018 e n. 5841/2018).La Corte territoriale, al riguardo, pur dando atto che il cantiere erarimasto sempre inattivo, si limita ad affermare: «che macchinari, materiali,sia stato sostenuto dalla stessa in vista e a causa dell'appalto stesso» (pag.22 della sentenza impugnata).La Corte d'appello, nel ricondurre causalmente l'acquisto dei materiali edelle attrezzature al rapporto di appalto ed al correlato inadempimento delComune, perciò riconoscendo il rimborso dei relativi costi all'appaltatrice,non si è attenuta ai suesposti principi, omettendo di prendere inconsiderazione, nella liquidazione, l'effetto vantaggioso che nel contempoha conseguito la danneggiata, alla quale sono "rimasti" macchinari,materiali ed attrezzature, mai utilizzati nell'appalto oggetto di causa e la cuidestinazione successiva rileva proprio per definire l'ambito di quell'effettovantaggioso. Non risulta, infatti, esplicitato nella motivazione della sentenzaimpugnata in che modo siano stati calcolati i costi per macchinari,poter ricostruire quale sia stato il meccanismo di determinazione eliquidazione, in applicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., dellecorrispondenti poste di danno.E' pertanto fondata, nei termini indicati, la censura di cui trattasi, ossiacon riferimento alla violazione del criterio generale della compensatio lucricum damno, da adottare anche in caso di liquidazione equitativa, e degliartt. 1223 e 1226 cod. civ..4.4.2. E' inammissibile l'altro profilo di doglianza sulla quantificazionedegli stessi danni, concernente la tardività o irrilevanza della produzione deiNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026documenti effettuata dalla ditta Marino nel corso dell'espletamento dellaconsulenza tecnica d'ufficio.Si tratta di doglianza diretta a sindacare la valutazione probatoria, nonpiù censurabile ai sensi del novellato art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc.civ., effettuata dalla Corte territoriale circa la natura meramente integrativadi detta produzione rispetto a documenti giustificativi già in atti, nonchécirca la rilevanza probatoria della stessa».5. All’esito del giudizio di rinvio introdotto dal Comune, la Corted’appello di Bologna, interpretato l’art. 26 del capitolato speciale e rilevatoche, come incontestato, il cantiere non era mai stato operativo e gliimpianti, le attrezzature e i macchinari erano sempre rimasti nelladisponibilità dell’appaltatore, ritenuto pertanto assorbito il profilodell’impugnazione volto a contestare la determinazione del dannorisarcibile, ha dichiarato non dovuto all’appaltatore l’indennizzo o compensoper ammortamenti, leasing e altro che invece era stato riconosciuto dalladecisione cassata come una delle voci di danno risarcibile (v. i paragrafi 14– 18 della sentenza impugnata) e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] arestituire quanto versato in eccesso dal Comune.Al paragrafo 18 (bis, perché vi è una duplicazione di numeri) dellasentenza qui impugnata si legge infatti:«Dunque l’ammontare del risarcimento dovuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. va ridotto dell’importodi € 94.548,03 in linea capitale in applicazione dell’art. 26 del capitolato,sicché, tento conto che il Comune in data 23.5.2016 ha pagato interamentetutte le somme liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n.2096/2014, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, MarinoImpianti va condannata a restituire la maggior somma corrisposta dalComune, pari a € 94.548,03 oltre rivalutazione monetaria, maggiorata diinteressi legali dal pagamento al saldo».6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/20267. Resiste il Comune con controricorso.8. La compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA].p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come riporta la sentenza impugnata) èrimasta intimata.9. In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], formulatoin relazione all’art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., deduce «Violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., nonché violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360co. 1 n. 4 c.p.c.».Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha accolto la domandarestitutoria sull’erroneo presupposto che il Comune avesse pagato perintero le somme liquidate dalla sentenza cassata, comprensive dirivalutazione e interessi. Ad avviso della ricorrente, invece, «gli interessisono stati corrisposti in misura inferiore al dovuto, in quanto calcolati indifformità rispetto al metodo di calcolo statuito, con forza di giudicatointerno, dalla sentenza di appello, così che si impone la cassazione dellastatuizione di condanna alla restituzione, erronea nel suo ammontare».Nel controricorso il Comune ha eccepito l’inammissibilità del motivo,osservando che le modalità di calcolo di interessi e rivalutazione sullasomma stabilita dalla sentenza poi cassata (App. Bologna, n. 2096/2014),la quale rinviava alla decisione di primo grado (Trib. Bologna, n.2145/2011), non sono mai state oggetto di impugnazione e dunque eranocoperte da giudicato; che, dopo aver ricevuto un secondo precetto (acorrezione del primo) notificatogli da [OSCURATO:PERSONA], il Comune, comeriportato nell’atto di riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvioNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026(così anche alle pagine 18 – 19 del ricorso), il 23 maggio 2016 aveva pagatola complessiva somma di euro 468.596,01 a titolo di risarcimento danno,comprensiva di spese legali, interessi e rivalutazione, pagamento noncontestato dalla controparte, documentato e di cui correttamente la Corted’appello aveva tenuto conto, come risulta dalla motivazione e daldispositivo; che solo a distanza di circa un anno, il 22 febbraio 2017, MarinoImpianti aveva notificato un terzo atto di precetto per euro 60.513,27avendo, a suo dire, erroneamente calcolato gli interessi sul capitale nelprecedente atto di precetto, circostanza anche questa già evidenziatanell’atto di riassunzione del giudizio; che il Comune aveva proposto giudiziodi opposizione a precetto davanti al Tribunale di Bologna (n. 4308/2017R.G.) nel corso del quale, con ordinanza 5 luglio 2017 il giudice, purdichiarando non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficaciadel precetto per avere [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di non voler dar corso allapreannunciata esecuzione forzata, aveva precisato come interpretare lasentenza di primo grado depositata l’8 aprile 2011, alla quale aveva«aderito» la Corte d’appello a proposito delle modalità di calcolo degliinteressi legali sulla rivalutazione, confermando di fatto – così sostiene ilcontroricorrente – la correttezza del pagamento effettuato dalla pubblicaamministrazione; che l’interpretazione del titolo esecutivo spetta al giudicedell’esecuzione o al giudice dell’opposizione a precetto.2. Il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e1367 c.c. (anche con riferimento agli artt. 1229 e 1341 c.c.), sotto il profilodella errata interpretazione dell’art. 26 del capitolato speciale di appalto edel vizio di ragionamento nell’interpretazione».Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha interpretato l’art. 26 delcapitolato speciale in violazione dei criteri legali sull’interpretazione deicontratti ed è incorsa in «vizi di ragionamento» sino a giungere alla «errataconclusione» secondo cui l’art. 26 esclude la risarcibilità della voce di dannoNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026consistente nella perdita di valore dei beni strumentali (c.d. ammortamenti)in relazione a tutto il periodo in cui i lavori sono stati sospesi dal Comune,per sua colpevole inerzia e per aver omesso di revocare la sospensione.Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo anche ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.; ha affermato che la Corte d’appello aveva rispettatoquanto stabilito nell’ordinanza della Corte di cassazione; ha rilevato che ilricorrente si era riferito ad un altro articolo del capitolato speciale di appalto,l’art. 22, senza trascriverlo e così violando il principio di autosufficienza; haosservato che il bando di gara, lettera E, punto 2, prevedeva che le impresepartecipanti al bando dovevano già possedere l’attrezzatura necessariaall’esecuzione dei lavori oggetto di appalto proprio per evitare che in casodi mancato inizio dei lavori o di risoluzione del contratto l’aggiudicatariopotesse chiedere al Comune il risarcimento dei danni per i macchinariacquistati per partecipare alla gara e non utilizzati; ha richiamato i limiti delsindacato di legittimità sulla ricostruzione della volontà delle parti; haosservato, con richiamo ai paragrafi 17 e 18 della sentenza impugnata, chela Corte d’appello aveva ribadito che il cantiere non era mai stato operativoe che pertanto, a maggior ragione, non era dovuta la voce di dannocontroversa, mentre l’interpretazione della ricorrente si fondavasull’erroneo presupposto che nel cantiere vi fossero sue macchine eavendo l’appaltatore mai spostato macchine e/o attrezzature dalla sua sedeoperativa a [OSCURATO:PERSONA]», il che escludeva che la stazione appaltanteavesse potuto avvantaggiarsi utilizzando macchine o attrezzature dellacontroparte; ha ribadito che, come già emerso nel giudizio di rinvio, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] era abilitata anche al codice 77.33 – noleggio dialtre macchine, attrezzature e beni materiali, come da visura camerale, ilche rendeva lecito supporre che con tutta probabilità attrezzature emacchine rimaste in possesso dell’appaltatore fossero state date a noleggioNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026a terzi; ha affermato che in ogni caso l’art. 22 del capitolato speciale, nontrascritto nel ricorso, non aveva rilievo per l’interpretazione dell’art. 26.3. Il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., deduce «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366e 1367 c.c. (anche con riferimento agli artt. 1229 e 1341 c.c.), anche letticongiuntamente all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo (CEDU) resa esecutiva in Italia con Legge n.848/1955, nonché violazione dell’art. 117 co. 1 Cost., in relazione all’art.360 co 1 n. 3 c.p.c.».Secondo la ricorrente, in caso di mancato accoglimento del secondomotivo le disposizioni indicate nella relativa rubrica si porrebbero incontrasto coi principi sanciti dalla Corte EDU in materia di rispetto dei beni,consacrato dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU,con conseguente necessità di una interpretazione convenzionalmenteorientata o, in subordine, di una questione di legittimità costituzionale perviolazione dell’art. 117 Cost.4. E’ opportuno muovere dall’esame congiunto dei motivi secondo eterzo, tra loro strettamente legati.Essi sono inammissibili per varie ragioni.La cassazione con rinvio disposta da Cass n. 13599/2020 ha impostoalla Corte d’appello, in primo luogo, di analizzare l’art. 26 del capitolatospeciale che invece era stato ritenuto inconferente, e dunque irrilevante,dalla sentenza cassata, per poi procedere a un nuovo esame.A tal proposito, la Corte d’appello:a) dovendo procedere all’interpretazione dell’art. 26 «alla stregua delleindicazioni della S.C.», ne ha richiamato il testo (v. supra, paragrafo 3 dello“svolgimento del processo”) e lo ha messo in comparazione con l’art. 24«che disciplina la diversa fattispecie della “Sospensione dei lavori”, prevedeche: “Viene stabilito che il numero delle sospensioni dei lavori che potrannoessere ordinate non potrà essere superiore a n° 10 (dicci) e che la loroNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026durata complessiva non potrà essere superiore a 90 (novanta) giorninaturali consecutivi. / Le sospensioni dianzi descritte non daranno dirittoall’Appaltatore ad indennizzi o compensi di sorta per danni, perditempi odaltro”»;b) ha osservato, facendo applicazione del criterio dell’interpretazioneletterale, che i due articoli in comparazione regolano fattispecie diverse eche solo l’art. 26, avente portata generale attesa la formulazione del suotesto, si riferisce alla risoluzione del contratto quale che ne sia la causa:«15. Orbene, appare innanzi tutto evidente come le sopra menzionateclausole, che nella sentenza cassata sono state accomunate, regolino inrealtà due fattispecie completamente differenti, tranne che per la previsionedella non debenza di indennizzi o compensi di sorta all’appaltatore, che perònell’art. 24 attengono genericamente a “danni, perditempi od altro”.Si osserva inoltre, sotto altro aspetto, che l’art. 26 è l’unica clausoladell’intero capitolato concernente la risoluzione dell’appalto, che per il restorisulta disciplinata dalle ordinarie norme civilistiche, come ormai accertatoin via definitiva.Deve pertanto ritenersi, alla luce del[la] genericità del riferimento alla“risoluzione dell’appalto” e dell’assenza di altre previsioni in materia dirisoluzione nel testo del capitolato, che la norma in questione debba essereapplicata a tutte le fattispecie di risoluzione contrattuale, sia per colpadell’appaltatore che per colpa della stazione appaltante, rimanendocomunque ferma, come già rilevato, l’applicabilità delle ordinariedisposizioni di diritto civile in materia»;c) così ricostruita la comune volontà delle parti, ne ha individuato loscopo:«16. Ciò posto, risulta palese, in base al criterio letterale, la comuneintenzione delle parti di escludere qualsivoglia indennizzo a favoredell’appaltatore all’esito della risoluzione nell’ipotesi in cui la stazioneappaltante affidi ad altra impresa la prosecuzione dei lavori senza avvalersiNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026di impianti, macchine e attrezzature presenti in cantiere, che in tal casodebbono essere restituiti all’appaltatore.Dal punto di vista logico tale previsione è giustificata dallo scopo di nongravare l’amministrazione di eventuali costi correlati alla cessazioneimprevista e anticipata del rapporto; trattasi pertanto di norma inserita nelcapitolato speciale a preminente tutela dell'ente pubblico contraente e voltaad evitare che quest’ultimo sopporti esborsi non correlati a un concretovantaggio»;d) ha ribadito un fatto incontestato, poiché il cantiere non era mai statoavviato e dunque era impossibile l’utilizzo, o la restituzione, da parte delComune di attrezzature e macchinari:«17. Si osserva peraltro che, nel caso di specie, è incontestato che ilcantiere non sia mai stato operativo e che gli impianti, le attrezzature e imacchinari siano sempre rimasti nella disponibilità dell’appaltatore, sicchénon ha avuto luogo in concreto alcuna restituzione»;e) letto l’art. 26 alla luce del criterio logico, ha affermato che a fortiori,nel caso di specie, andava escluso ogni indennizzo a carico della stazioneappaltante:«Interpretando allora l’art. 26 alla luce del criterio logico, deve ritenersiche, a maggior ragione, non sia dovuto alcun indennizzo per l’ipotesi, qualequella in esame, della mancata presenza dei beni in questione in cantiere,in quanto, in tal caso, la conservazione da parte dell’appaltatore delladisponibilità dei beni esclude radicalmente la possibilità che la stazioneappaltante si avvantaggi, consentendone l’utilizzo da parte di altra impresaper la prosecuzione delle opere»;f) ha esposto le conclusioni del ragionamento come sopra articolato:«18. In conclusione, tenuto conto del senso letterale delle parole e allaluce dell’intero contesto negoziale, nonché dello scopo della clausola inesame, deve ritenersi che l'art. 26 del capitolato speciale escluda la debenzadi indennizzi o compensi all'appaltatore non soltanto qualora allo stesso, inNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026seguito alla risoluzione contrattuale, siano restituiti macchinari edell'appalto ma anche, a fortiori, qualora gli stessi non siano mai statipresenti in cantiere; rimane pertanto assorbito il distinto e ulteriore profilodi censura relativo alla esatta determinazione del danno risarcibile.18. Dunque l’ammontare del risarcimento dovuto dal Comune diArgelato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. va ridottodell’importo di € 94.548,03 in linea capitale in applicazione dell’art. 26 delcapitolato, sicché, tenuto conto che il Comune in data 23.5.2016 ha pagatointeramente tutte le somme liquidate nella sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] n. 2096/2014, comprensive di interessi e rivalutazionemonetaria, [OSCURATO:PERSONA] va condannata a restituire la maggior sommacorrisposta dal Comune, pari a € 94.548,03 oltre rivalutazione monetaria,maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo».La ricorrente contesta che l’art. 26 possa applicarsi anche al caso dirisoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante;osserva che la generica formulazione dell’articolo in ordine alla “risoluzionedell’appalto” non precludeva l’interpretazione accolta dalla Corte d’appelloma nemmeno la imponeva; ritiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto«sopperire a tale ambiguità» ricorrendo ad altri criteri ermeneutici, tantopiù che nel caso di specie pochi giorni dopo la consegna dei lavori ne erastata disposta la sospensione, illegittima quanto meno da aprile 2020(ossia, una volta cessata la sospensione concordata e dopo che l’appaltatoreaveva inviato formali istanze per la ripresa dei lavori), «così da tenerel’appaltatore sull’uscio del cantiere e a propria disposizione, senzaconsentirgli un diverso impiego di impianti, macchine e attrezzature, conevidente danno da risarcire».Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovutointerpretare l’art. 26 anche alla luce dell’art. 24, oltre che dell’art. 22 delcapitolato speciale.Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026Va fin d’ora osservato che, in realtà, la Corte d’appello ha interpretatol’art. 26 e l’art. 24 riconducendoli a diverse ed eterogenee fattispecie edevidenziando la portata generale del solo art. 26. Inoltre, il diverso art. 22,come parzialmente trascritto nel ricorso (ove si legge: «52. Invero, di ausilionell’interpretazione ex art. 1363 c.c. della clausola di cui all’art. 26 appareanche quella di cui all’art. 22 del capitolato speciale di appalto (all. 4.5, fasc.Cassazione), intitolata “Termini utili per l’esecuzione dei lavori”, il cui testosi riporta: “Il termine ultimo per portare a compimento tutte le prestazionioggetto del presente atto viene stabilito in giorni 525 […] non sonoammesse proroghe al termine utile per l’intimazione dei lavori […] scadutiinfruttuosamente i termini di cui innanzi e qualora il Comune non si avvalgadella facoltà di cui al successivo art. 26, l’appaltatore incorrerà nelleseguenti penalità […]”»), non ha portata generale, a differenza dell’art. 26nella interpretazione accolta dalla Corte d’appello, ma si riferisce allaspecifica ipotesi in cui l’appaltatore non completi i lavori nel terminestabilito, mentre il richiamo in esso contenuto alla facoltà prevista dall’art.26 di affidare il completamento dei lavori ad altre imprese vale solo aescludere l’applicazione delle penalità stabilite dallo stesso art. 22.Secondo la ricorrente, l’interpretazione accolta dalla Corte d’appellosarebbe contraddittoria laddove analizza lo scopo della previsione perché,assume la ricorrente, se l’inadempimento è imputabile alla stazioneappaltante allora la cessazione non può dirsi imprevista e anticipata, ma ilrilievo è privo di pregio perché, come si comprende dalla motivazione nelsuo insieme, la Corte d’appello ha inteso riferirsi alla risoluzione delcontratto quale esito non fisiologico del rapporto e ha messo in evidenzacome l’art. 26 metta in correlazione esborsi a carico della stazioneappaltante e vantaggi a suo favore, così fornendo una lettura coerente.Ad avviso della ricorrente, inoltre, l’espressione «portati a creditodell’Appaltatore» (per l’ipotesi di mezzi d’opera e materiali presenti nelcantiere e non restituiti) presuppone l’esistenza di un debito dell’appaltatoreNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026verso la stazione appaltante, ma così facendo introduce un elemento opresupposto che, alla stregua del tenore letterale della clausola, non ènecessario.Invero, in ossequio ai principi enunciati da Cass. n. 13599/2020, laCorte d’appello di Bologna ha analizzato l’art. 26 del capitolato speciale, loha messo in relazione ad altra previsione del capitolato speciale comerichiesto dalla Corte di cassazione, ha indagato sul suo significato allastregua innanzitutto del criterio dell’interpretazione letterale senzaravvisare alcuna ambiguità («[…] risulta palese che […]») in effettiinsussistente (Cass., sez. III, ord. 11 marzo 2025, n. 6444; Cass., sez. I,ord. 26 aprile 2023, n. 10967; Cass., sez. II, ord. 22 agosto 2019, n.21576), ha impiegato altresì il criterio logico-sistematico, ed è giunto allenon illogiche né incongrue conclusioni illustrate nella motivazione.Per altro verso, i motivi di ricorso non si confrontano con la ratiodecidendi di cui al paragrafo 17 cui si lega il paragrafo 18, evidenziata dalconnettivo «peraltro» e incentrata sul fatto che, «nel caso di specie»,macchinari, attrezzature, in generale «mezzi d’opera» non erano nelcantiere né mai vi erano stati portati ma sono sempre rimasti nelladisponibilità dell’appaltatore: il che comporta, sotto questo diverso profilo,l’inammissibilità dei motivi e la non concludenza dell’eccezione, sollevataper la prima volta col ricorso per cassazione, di nullità ex art. 1229, comma1, c.c., anche con richiamo all’art. 1342 c.c. - eccezione peraltro preclusadal fatto che, come già rilevato da Cass. n. 13599/2020, la vincolatività ela validità del capitolato speciale non erano state contestate ed erano dateper presupposte dalla Corte territoriale; né risulta essere stata sollevata inprecedenza - poiché l’art. 26 come interpretato dalla Corte d’appello puòessere applicato in concreto, facendo sorgere un credito in favoredell’appaltatore, in quanto mezzi e materiali siano rimasti nel cantiere, tantopiù che, come già rilevato dall’ordinanza n. 13599/2020 di questa Corte(«Non risulta, infatti, esplicitato nella motivazione della sentenza impugnataNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026in che modo siano stati calcolati i costi per macchinari, attrezzature,ammortamenti (pag. n. 21 e n. 22 della sentenza), così da poter ricostruirequale sia stato il meccanismo di determinazione e liquidazione, inapplicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., delle corrispondenti poste didanno»), la sentenza cassata nulla diceva sul calcolo dei costi purriconosciuti quale voce di danno subito dall’appaltatore, lacuna che nonrisulta colmata e in relazione alla quale il ricorso non prende posizionealcuna, mentre la sentenza n. 2153/2022 qui impugnata ha ritenutoassorbito l’ulteriore profilo di motivo di appello inerente all’esattadeterminazione del danno risarcibile proprio per essere stata«radicalmente» esclusa ogni responsabilità della stazione appaltanterispetto alla voce di credito inerente al mancato ammortamento. Dunque, ilcaso in esame è fuori del campo di applicazione dell’art. 1 del Protocolloaddizionale 1 alla Convenzione EDU.Sotto i profili in esame il ricorso è inammissibile.Da un lato, esso si limita a contestare il risultato dall’attivitàinterpretativa svolta dalla Corte d’appello di Bologna senza spiegareefficacemente, e ciò soprattutto rispetto al criterio dell’interpretazioneletterale, perché gli evocati canoni di cui agli artt. 1361, 1362, 1366 e 1367c.c. sarebbero stati violati. In altri termini, la ricorrente contrapponel’interpretazione da essa ritenuta preferibile a quella accolta dalla sentenzaimpugnata senza però dimostrare che quest’ultima consegua a unaviolazione dei canoni ermeneutici da rispettare ma svolgendo argomenti cheappartengono al merito, non suscettibili di riesame nel giudizio dilegittimità.L’interpretazione del contratto spetta unicamente al giudice di merito eperché essa sia sottratta al sindacato di legittimità non è necessario chequella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto. Se di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, fautrice di una interpretazioneNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stataprivilegiata un'altra (fra le tante, Cass., sez. I, ord. 9 aprile 2021, n. 9461;Cass., sez. I, ord. 12 ottobre 2018, n. 25554, par. 1.1.; Cass., sez. II, 3settembre 2010, n. 19044;Cass., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4178).Dall’altro lato, il ricorso non ha attaccato efficacemente la ratiodecidendi sottesa alla statuizione della Corte d’appello, la quale ha ritenuto,andando di diverso avviso rispetto alla sentenza n. 2096/2014 e in sostanzanon rinvenendo il nesso causale tra inadempimento del Comune e dannolamentato dall’appaltatore e comunque escludendo la risarcibilità di quellavoce di danno, che una responsabilità della stazione appaltante potessesorgere solo in relazione al mancato ammortamento relativo ai mezzid’opera effettivamente presenti in cantiere, sulla falsariga dell’art. 25, D.Min. lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (pur non direttamente applicabilealla fattispecie, ratione materiae e ratione temporis, e riguardante la diversafattispecie delle sospensioni e non la risoluzionein materia di appalto pubblico, cfr. Cass., sez. I, ord. 19 aprile 2024, n.10598, par. 15; Cass., sez. I, ord. 3 aprile 2024, n. 8765; Cass., sez. I,ord. 18 aprile 2023, n. 10302), e in assenza di una diversa e specificaprevisione contrattuale (dato messo in evidenza dalla sentenza impugnata),anzi alla luce dell’art. 26 del capitolato speciale. Per tale ragione, essendopacifico che il cantiere non era mai stato avviato e che macchinari e mezzid’opera, quale che fosse la data dell’acquisto o del leasing, erano rimastinella disponibilità dell’appaltatore, «nel caso di specie» la Corte d’appelloha «radicalmente» escluso la risarcibilità del danno lamentatodall’appaltatore, sostanzialmente ricondotto nell’ambito del rischio diimpresa assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA], alla quale è statoriconosciuto, tra le altre voci, il mancato utile.5. Col primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2153/2022, laricorrente denuncia l’omesso esame, o l’errore di interpretazione,Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026riguardante «la statuizione della sentenza n. 2096/2014, in punto dimodalità di calcolo degli interessi, su cui è sceso il giudicato interno».Come si dirà, occorre piuttosto guardare alla statuizione contenuta nellasentenza di primo grado n. 21450/2011, rimasta immutata quanto allemodalità di calcolo degli interessi sulla somma rivalutata, perchéespressamente richiamata, recepita e dunque fatta propria, in motivazionee nel dispositivo della sentenza n. 2096/2014, dalla Corte d’appello senzamodificazione alcuna laddove era stata adottata la statuizione di condannapoi annullata dalla Cassazione. Peraltro, la questione relativa al calcolo degliinteressi sulla somma rivalutata non era stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] giudizio di appello definito dalla sentenza cassata (sul punto vi era statoappello del Comune) e nemmeno nel giudizio di rinvio.In ordine a tale motivo è opportuno svolgere alcune osservazionipreliminari.5.1. Nelle memorie illustrative le parti hanno allegato che il giudizio n.4308/2017 promosso dal Comune in opposizione al (terzo) precettonotificato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2017, la quale nel 2016 già aveva ricevutoil pagamento di euro 468.596,01 in conformità a quanto da essa richiesto(anche a titolo di interessi sulla somma rivalutata) col (secondo) precettodel 2016 (con alcune correzioni, mai contestate da [OSCURATO:PERSONA]), si èchiuso con la declaratoria di cessata materia del contendere per«sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo originario» dopol’intervenuta cassazione con rinvio (Cass., n. 2096/2014) e la successivasentenza n. 2153/2022 della Corte d’appello, oggetto del presenteprocedimento.Il Tribunale di Bologna, con la sentenza 28 luglio 2023 n. 2527, non èentrato nel merito della correttezza o meno dei calcoli contenuti nel precettonotificato il 22 febbraio 2017 da [OSCURATO:PERSONA] al Comune e hacompensato le spese processuali.Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/20265.2. Il punto controverso oggetto del motivo in esame riguarda lemodalità di computo degli interessi legali sulla somma rivalutata al fine diottenere la “maggiorazione” di cui parla la sentenza di primo grado,riformata unicamente quanto all’entità del danno risarcibile (determinatonella minor somma di euro 287.373,36, mentre il Tribunale aveva liquidatoil complessivo pregiudizio sofferto dall’appaltatore in euro 418.862,67), manon quanto ai criteri di liquidazione dei c.d. accessori del credito di valoreche anzi sono stati espressamente confermati e recepiti da App. Bologna n.2096/2014.5.2.1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] trascrive il passo della sentenza 8aprile 2011 di primo grado, secondo cui «la somma predetta [alloradeterminata in euro 418.862,67, poi ridotta dalla Corte d’appello a euro283.373,36, n.d.r.] - in quanto debito di valore da illecito contrattuale -deve essere rivalutata dalla messa in mora (notifica dell’atto di citazione)alla data della presente sentenza secondo gli indici Istat e maggiorata degliinteressi legali (calcolati sulla somma rivalutata, in via equitativa, alla dataintermedia del 1.3.2006); successivamente, sulla somma comecomplessivamente rivalutata e maggiorata, sono dovuti i soli interessi legalisino al saldo)».Nessuna questione è mai sorta sulla rivalutazione del credito di valore(euro 283.373,36 secondo App. Bologna n. 2096/2014, ma ulteriormenteridotto da App. Bologna n. 2153/2022) dal 15 gennaio 2001 (dies a quocorrispondente alla notifica della citazione di primo grado: così avevastabilito Trib. Bologna 8 aprile 2011 n. 21450) sino alla data della decisionedi primo grado né sulla applicazione degli interessi legali sulla complessivasomma liquidata alla data della decisione.Vi è contrasto invece sul calcolo degli interessi legali sulla sommarivalutata.Dopo aver riconosciuto che nel primo giudizio davanti alla Cortebolognese (n. 1430/2011 R.G.) la sentenza n. 2096/2014 aveva respinto ilNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026motivo d’appello col quale il Comune affermava che gli interessi legali sullasomma rivalutata dovevano calcolarsi dalla data di deposito della sentenza(8 aprile 2011) e non dalla data intermedia (1° marzo 2016)equitativamente individuata dal Tribunale (paragrafi 32 e seguenti delricorso), la ricorrente sostiene che gli interessi legali sulla somma rivalutata(si intende, rivalutata dal 15 gennaio 2001, data della notifica dell’atto dicitazione, alla data intermedia del 1° marzo 2006) di euro 320.708,67 (euro287.373,36 più rivalutazione) dovevano essere calcolati a decorrere dal 15gennaio 2001 sino alla pubblicazione della sentenza (8 aprile 2011) e chesulla complessiva somma così determinata di euro 440.485,18 (pari,secondo i calcoli della ricorrente, a euro 354.618,73 quale somma capitalerivalutata alla data della decisione, più euro 85.866,45 per interessidecorrenti dal 15 gennaio 2001 sulla somma rivalutata al 1° marzo 2006)decorrono gli interessi legali.5.2.2. La statuizione sul punto contenuta nella sentenza di primo gradonon corrisponde al criterio di calcolo illustrato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA],ad avviso della quale gli interessi sulla somma equitativamente rivalutataal 1° marzo 2026 decorrono dal 15 gennaio 2001.A proposito del computo degli interessi sulla somma rivalutata, lasentenza n. 2145/2011 del Tribunale di Bologna si limita a stabilire che gliinteressi si calcolano «sulla somma rivalutata, in via equitativa, alla dataintermedia del 1.3.2006» con ciò operando una liquidazione equitativa,divergente dunque da quella ordinariamente effettuata, mediante la qualeè stata indicata una sola data di riferimento (1 marzo 2006) sia per larivalutazione, sia per il calcolo e dunque la decorrenza degli interessi.Liquidazione equitativa che non era stata impugnata, neppure in viaincidentale, da [OSCURATO:PERSONA].Così come formulata, la statuizione desumibile dalla parte motiva dellasentenza n. 2145/2011 del Tribunale, cui il dispositivo si richiama senzaNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026nulla aggiungere e dunque senza fornire ulteriori elementi chiarificatori,diverge dalla lettura che ne dà la ricorrente.Detta statuizione, non modificata dalla sentenza n. 2096/2014 dellaCorte d’appello, corrisponde invece all’interpretazione accolta dalla stessaMarino Impianti con l’atto di precetto notificato il 6 maggio 2016, seguìtodall’allora non contestato pagamento ad opera del Comune, il quale avevaversato per interessi esattamente la somma richiesta col precetto.5.2.3. La sentenza n. 2096/2014 della Corte d’appello, in parzialeaccoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune, aveva condannatol’appellante a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di euro 287.373,36«oltre rivalutazione monetaria ed interessi come regolati dalla sentenzaappellata» e aveva altresì respinto l’impugnazione del Comune volta adilazionare nel tempo, dal 1° marzo 2006 (data intermedia equitativamenteindividuata dal Tribunale) all’8 aprile 2011 (pubblicazione della sentenza diprimo grado), la data alla quale applicare gli interessi legali sulla sommarivalutata.Come si legge nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che richiama pagina 9 dellasentenza n. 2096/2014 e pagina 102 dell’atto di appello del Comune, «nellamotivazione della sentenza n. 2096/2021 [rectius, 2014, n.d.r.] della Cortedi Appello di Bologna, nell’esporre i motivi di appello del Comune diArgelato, si dà atto che “con il 15° motivo si lamenta la disposta decorrenza“equitativa” degli interessi legali sulla somma rivalutata oggetto dicondanna risarcitoria da una data intermedia anziché dalla data di depositodella sentenza” (pag. 9). 32.2. In particolare, nell’atto di appello delComune di Argelato (all. 4.11, fasc. Cassazione), con detto motivo diimpugnazione, intitolato “15) Erroneità nella modalità di calcolo degliinteressi”, “si contesta l’applicazione degli interessi legali sulla sommarivalutata, che il giudice di primo grado fa decorrere dal 1/3/2006 dovendoquesti essere invece calcolati soltanto dalla data della liquidazione del dannocioè dal momento del deposito della sentenza” (pag. 102)».Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026Questa la motivazione della sentenza n. 2096/2014 della Corted’appello: «È poi infondato il quindicesimo motivo del Comune (decorrenzadegli interessi legali sulla somma rivalutata a una data equitativamenteintermedia), posto che anzi (Cass. 12698/2014) “In tema di appalti pubblici,l’amministrazione risponde a titolo contrattuale dell’inadempimento aipropri obblighi, sicché, alla stregua dei principi generali regolanti lacorrispondente responsabilità, competono all’appaltatore, sulla somma a luispettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria,trattandosi di debito di valore, e, sull’importo rivalutato, gli interessi legali”.E ciò, si badi, dalla notifica della citazione o dalla messa in mora (Cass.4869/1994); inoltre (Cass. 9338/2009) “Il principio secondo cui gli interessisulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla datain cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilitàextracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondocomma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora (“moraex re”) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazionerisarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorronodalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore,siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoieffetti retroattivamente dal momento della proposizione della dettadomanda” (pagg. 23-24)».La sentenza n. 2096/2014 non aveva modificato - né era statasollecitata a farlo, in assenza di appello sul punto, principale o incidentale,o comunque di istanza di [OSCURATO:PERSONA] - ma anzi aveva integralmenterichiamato e confermato i criteri di calcolo di rivalutazione e interessi sulcredito di valore sino alla data della decisione così come determinati dalTribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] neppure deduce di avere in quelgiudizio sollevato questioni sui criteri di applicazione degli interessi ad operadel giudice di primo grado.Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026L’unica modifica introdotta dalla Corte d’appello con la sentenza n.2096/2014 ha riguardato l’entità del danno, liquidato nella minor sommadi euro 287.373,36 (invece di euro 418.862,67). Ciò significa che iprecedenti di legittimità riprodotti nel passo di motivazione trascritto nelparagrafo 32.2. del ricorso erano funzionali al rigetto del quindicesimomotivo di appello proposto dal Comune e non a una modifica di quanto giàstatuito in primo grado. In altri termini, la Corte bolognese si era limitata alrigetto dello specifico motivo di appello del Comune, soccombente in primogrado, senza entrare nel merito della correttezza o meno del criterioequitativamente in concreto individuato dal primo giudice se non perdisattendere la tesi affermata dall’appellante (decorrenza degli interessisulla somma rivalutata non dalla data intermedia stabilita dal giudice madalla pubblicazione della sentenza), e ciò ha fatto svolgendo considerazionidi carattere generale e astratto, tant’è che nessuno specifico riferimentoalla fattispecie concreta, né alcuna indicazione circa le modalità di computoo le date rilevanti, si rinviene nella motivazione, come a sottintendere chela decisione di primo grado avrebbe potuto applicare un criterio ancor piùsfavorevole all’appellante di quello in concreto enunciato. In questo sensovanno intesi, nel contesto sopra ricostruito, i passaggi motivazionali neiquali sono presenti l’avverbio «anzi» e la formula «E ciò, si badi, dallanotifica della citazione o dalla messa in mora», ad esprimere un argomentoa fortiori a fondamento della statuizione di mero rigetto del quindicesimomotivo di appello.Non può dunque affermarsi, come invece fa la ricorrente (pagina 24 delricorso), che la sentenza n. 2096/2014 abbia chiarito che nel caso concretola data di decorrenza degli interessi, calcolati sull’importo rivalutato al 1marzo 2026, fosse quella del 15 gennaio 2001 (giorno della notifica dellacitazione in primo grado), essendosi limitata, rigettando il quindicesimomotivo di appello del Comune e con richiamo a più generali principi eorientamenti per rafforzare la propria decisione, a negare che il dies a quoNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026coincidesse col deposito della sentenza di primo grado: diversamente, laCorte d’appello si sarebbe pronunciata in proposito, a correzione di quantodeciso in primo grado, e lo avrebbe fatta con specifico riferimento al casoconcreto, indicando le precise date rilevanti in relazione alla base di calcolo.Ciò è confermato dagli ulteriori passaggi motivazionali e dallo stessodispositivo. Infatti, pur avendo pronunciato, con una statuizione non più innegativo ma in positivo, la condanna del Comune a pagare la minore sommadi euro 287.373,36, la Corte d’appello ha ritenuto di non dire nulla, e nullaha detto, a proposito del calcolo degli accessori sulla somma capitale daessa stessa liquidata e in particolare non ha stabilito che tale calcoloandasse effettuato in conformità agli orientamenti giurisprudenziali pocoprima evocati a sostegno del rigetto del quindicesimo motivo di appello delComune: il dispositivo si limita a un mero rinvio alle modalità già previstedal primo giudice («[…] il Collegio: […] dichiara tenuto e condanna ilComune […] al pagamento […] della minor somma di Euro 287.373,36, oltrerivalutazione monetaria ed interessi come regolati dalla sentenzaappellata») e la motivazione è nel senso che «la sentenza impugnata vaconfermata, salvo che nel quantum risarcitorio come sopra determinato».Nel caso di specie, nel primo giudizio davanti alla Corte d’appello lasocietà [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto alcuna impugnazione, neppurein via incidentale, sul capo di sentenza relativo alle modalità di calcolo degliinteressi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, mentre l’appelloincidentale volto ad ottenere due ulteriori voci di danno era stato dichiaratoinfondato. Con tale condotta, la società aveva manifestato acquiescenzasul punto relativo alla liquidazione equitativa degli interessi sulla sommarivalutata a data intermedia, mentre la Corte d’appello, ridotto l’ammontaredal danno risarcibile, aveva confermato nel resto la decisione di primogrado senza introdurre autonomi criteri per il calcolo degli accessori sullasomma liquidata a titolo di danno e anzi recependo espressamente leNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026modalità di computo già stabilite dal Tribunale, come si evince anche dalgià richiamato dispositivo.Dunque, mentre è incontroverso che con la sentenza n. 2096/2014 laCorte d’appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 287.373,36a titolo di risarcimento del danno, rivalutata dal giorno della notifica dell’attodi citazione (15 gennaio 2001) a quello della sentenza di primo grado (8aprile 2011) secondo gli indici ISTAT (e ciò non in base ad autonomaprevisione, ma perché stabilivano le modalità di calcolo già enunciate dalTribunale), non può convenirsi con la ricorrente laddove afferma che laCorte d’appello ha «inteso riconoscere» altresì che quella somma, rivalutataal 1° marzo 2006, fosse «maggiorata» degli interessi legali «con lamedesima decorrenza» dal 15 gennaio 2001 all’8 aprile 2001, poiché inrealtà la sentenza n. 2096/2014 non lo dice affatto ma si è limitata arecepire i criteri di calcolo elaborati dal Tribunale in tema di determinazionein via equitativa degli interessi compensativi.5.3. Ciò premesso, il motivo è inammissibile, da un lato perché lamentaun omesso accertamento e così un vizio di attività per omessa pronuncia,peraltro in assenza di specifica contestazione alcuna ad opera di MarinoImpianti e dunque senza che nel giudizio di rinvio fosse stata sollevataspecifica questione da parte dell’appaltatore a fronte della domandarestitutoria del Comune supportata dalle allegazioni e produzioni di cuiall’atto di riassunzione del giudizio, quando in realtà deduce la mancanza dimotivazione o la violazione di legge (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n.17931); dall’altro, perché non spiega efficacemente quale canoneinterpretativo ex art. 12, disp. prel., c.c. sia stato violato dalla sentenza n.2153/2022 nell’interpretare la statuizione di condanna contenuta nellasentenza n. 2096/2014 che in realtà sul punto degli accessori del creditoha solamente recepito le modalità di calcolo elaborate anche in viaequitativa dal primo giudice.Numero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tale contesto, non avendo [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinviosollevato alcuna questione circa il carattere satisfattivo o meno delpagamento effettuato dal Comune dopo la sentenza n. 2096/2014 néformulato specifica contestazione in ordine alle allegazioni e produzionidell’ente pubblico, benché nell’atto di riassunzione il Comune avesseaffermato di aver «pagato interamente tutte le somme liquidate nellasentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2096/2014, comprensive delsuddetto importo rivalutato» (come si ricorda a pagina 25 del ricorso),proponendo altresì domanda di restituzione di quanto in ipotesi versato inesubero, il motivo di ricorso per le ragioni esposte non può trovareaccoglimento, pacifico il pagamento della somma richiesta per interessi conl’atto di precetto notificato il 6 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA] al Comune.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli