CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2021
Cassazione n. 08907/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Olanda n. 19 in Verona; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1367, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 25.10.2021, e pubblicata l’8.11.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Irpef 2011/2012 - Cartella esattoriale -Omessa notificazione atto prodromico -Conseguenze. 1. L’Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di presa in carico, aventi ad oggetto maggior tributo Irpef in relazione agli anni 2011 e 2012. 2. Il contribuente impugnava gli avvisi di presa in carico contestando in primo luogo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, la mancata notificazione di atti presupposti. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal ricorrente, ed annullava gli avvisi impugnati. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che confermava la decisione dei primi giudici. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato, con riferimento all’anno 2011, che l’atto prodromico della presa in carico era l’avviso di accertamento regolarmente notificato, e comunque “non è ammissibile l’impugnazione di un atto facoltativo al fine di far valere la nullità di un precedente atto facoltativo” (ric., p. 7). 2. Occorre pertanto innanzitutto prendere atto che in questa sede di legittimità l’Amministrazione finanziaria non contesta l’annullamento dell’atto di presa in carico relativo all’anno 2012. Rimane pertanto in discussione l’avviso di presa in carico n. 12277 2018 00002646, relativo all’anno 2011. È ancora necessario premettere che il contribuente risulta residente in Verona, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Monte n. 21/b, e non al civico 21, a cui l’Amministrazione finanziaria ha inviato tutte le sue notifiche. Alcune notificazioni, peraltro, sono state ricevute dal contribuente in mani proprie. 3. Con riferimento all’Irpef richiesta per l’anno 2011, l’Ente impositore evidenzia che l’avviso di accertamento, prodromico dell’atto di presa in carico, è stato notificato al contribuente in mani proprie, il 1°.8.2018. 4. La CTR ha osservato che “le doglianze di parte contribuente … non attenevano alla notifica” dell’avviso di accertamento, “ma del successivo atto di intimazione … conseguente alla decadenza del Piccolboni dal beneficio della rateazione e inviato, al pari degli altri, all’indirizzo errato. Parte contribuente non è pervenuta a conoscenza” dell’intimazione, “né del successivo avviso di presa in carico. Tali vizi procedurali comportano … la nullità degli atti consequenziali” (sent. CTR, p. 2). 4.1. L’Agenzia delle Entrate non contrasta le affermazioni della CTR, ma afferma che l’atto prodromico era in realtà l’avviso di accertamento, regolarmente notificato in mani proprie al contribuente. Gli atti successivi, intimazione di pagamento ed atto di presa in carico, del resto, sono entrambi soggetti ad impugnazione facoltativa e, nella prospettazione dell’Ente impositore, non può essere annullato un atto soggetto ad impugnazione facoltativa a causa della omessa notificazione di un preteso prodromico atto, anch’esso ad impugnazione facoltativa. 4.2. Deve allora osservarsi che in sostanza, nella valutazione del giudice del gravame, quanto preteso nell’atto di presa in carico in relazione all’Irpef per il 2011, non attiene se non in via mediata a quanto richiesto tramite l’avviso di accertamento, pertanto ininfluente ai presenti fini e regolarmente notificato. In conseguenza della notificazione dell’atto impositivo, infatti, il contribuente ha domandato ed ottenuto di avere accesso al pagamento rateale del debito. Per effetto del ritardato pagamento della quinta rata, però, il contribuente perdeva il diritto alla rateazione. In conseguenza, in relazione alle somme non ancora versate, oltre accessori, l’Agenzia delle Entrate emetteva una intimazione di pagamento con cui provvedeva a calcolare il debito fiscale, peraltro in misura diversa rispetto a quanto richiesto mediante il precedente avviso di accertamento, come rilevato dal controricorrente, innanzitutto occorrendo tener conto di quanto già versato. Risulta allora condivisibile la decisione della CTR secondo cui è l’intimazione di pagamento, cha ha riportato per la prima volta la pretesa tributaria avanzata dall’Ente impositore nella sua definitiva quantificazione, e non è stata regolarmente notificata, l’atto prodromico alla presa in carico rilevante in questo giudizio, e non ha natura di atto soggetto ad impugnazione facoltativa, in considerazione di quanto rilevato. 4.2.1. Merita ancora di essere ricordato pure che il giudice del gravame ha ritenuto che “non esiste … prova … che i due avvisi di presa in carico, entrambi indirizzati” erroneamente “al civico 21, siano stati regolarmente ritirati dal ricorrente” (sent. CTR, p. 2), e l’Ente impositore non ha ritenuto di contestare questi rilievi. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta in definitiva infondato e deve essere respinto. 5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.30