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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19438/2022

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ECRETO sul ricorso iscritto al n. 29503/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità.

Roma, 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ,,=,'Aí

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ECRETO sul ricorso iscritto al n. 29503/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, v.le P. Orlando n. 58 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ,,=,'Aí
Sentenza Cassazione n. 19438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris