CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 33749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia emessa il 7/4/2021 dal Tribunale di Gela, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 279 (limitatamente alle emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione, derivanti dal forno e dall'attività di verniciatura) e 256, d. Igs. n. 153/2006, e lo condannava alla pena di quattro mesi di arresto e 4.500,00 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione in punto di responsabilità, oltre che per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che reitera le stesse questioni in fatto già esaminate dalla sentenza impugnata - risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sui medesimi argomenti, si è infatti espressa con argomento logico e congruo, non meritevole di censura in questa sede. 4. In particolare, la sentenza - dopo aver riportato in modo ampio le risultanze dibattimentali - ha sottolineato, in primo luogo, che l'attività svolta dal ricorrente non rientrava tra quelle esenti dall'obbligo di autorizzazione, di cui all'art. 272, d. Igs. n. 152 del 2006, tassativamente indicate nella parte I dell'allegato IV della parte V dello stesso decreto; tra queste, alla lettera K, le autorimesse e le officine meccaniche di riparazione veicoli, con esclusione, tuttavia, di quelle in cui si effettuano lavori di verniciatura, quale quella gestita dal Romano. Non si riscontra, dunque, nessuna reformatio in peius della prima sentenza, nella quale l'imputato è stato ritenuto colpevole della contravvenzione di cui al capo A) (art. 279, decreto citato, in relazione all'art. 269, che richiama in deroga, al comma 1, anche l'art. 272, comma 1), limitatamente alle emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione derivanti proprio dal forno e dall'attività di verniciatura, oltre che del reato di cui al capo C). Ancora, la sentenza ha evidenziato il quantitativo di rifiuti rinvenuto e la gestione "disinvolta" degli oli esausti, in assenza di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti smaltiti; quel che ha portato a ritenere che la condotta dell'imputato fosse stata caratterizzata da reiterate azioni di abbandono di rifiuti. Ancora, il Giudice di appello ha valorizzato la pluralità di disposizioni violate, l'assenza - in capo al ricorrente - di qualunque autorizzazione prescritta dalla normativa ambientale e, dunque, la consumazione di reati che — per tali caratteri - non possono definirsi di particolare tenuità. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom