Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:316
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0138_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA], basata su una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] – Kainotomia kai Technologia EPE a rimborsare una parte delle somme versate dalla Comunità europea in base al contratto Invite ([OSCURATO:PERSONA]), riferimento COP 493, e al contratto Ausias (Att in [OSCURATO:PERSONA] with Integration and Standardisation), riferimento TR 1006, conclusi nell’ambito della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994, 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994‑1998) (GU L 126, pag. 1), nonché una parte delle somme versate in base al contratto Artis ([OSCURATO:PERSONA] in Spain), riferimento V 2043, concluso nell’ambito della decisione del Consiglio 23 aprile 1990, 90/221/Euratom CEE, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990‑1994) (GU L 117, pag. 28)
[OSCURATO:PERSONA]
1) La domanda della Commissione diretta ad ottenere il rimborso della somma di EUR 136 037, 30, in base al contratto Invite ([OSCURATO:PERSONA]), riferimento COP 493, è respinta.
2) [OSCURATO:PERSONA] – Kainotomia kai Technologia EPE è condannata, in base al contratto Ausias (Att in [OSCURATO:PERSONA] with Integration and Standardisation), riferimento TR 1006, a versare alla Commissione la somma di EUR 14 678,41 in via principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Spagna, a partire dal 15 novembre 2002 e sino al completo pagamento del debito.
3) [OSCURATO:PERSONA] – Kainotomia kai Technologia EPE è condannata, in base al contratto Artis ([OSCURATO:PERSONA] in Spain), riferimento V 2043, a versare alla Commissione la somma EUR 9 230,77 in via principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Spagna, a partire dal 29 gennaio 2003 e sino al completo pagamento del debito.
4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.