CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 4871/26/2022, depositata il 12.12.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bergamo accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2014,per IRES, IVA ed IRAP, con il quale erano stati ripresi a tassazioneNumero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026costi relativi a fatture riguardanti operazioni considerateoggettivamente inesistenti e l’IVA indebitamente detratta;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto quiancora rileva, che:- l’Agenzia si era limitata a riproporre le medesime questioni giàsottoposte nel giudizio di primo grado;- la sentenza di primo grado andava condivisa e confermata;- laddove l’Ufficio contesti al contribuente, come nella specie,“l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti,spetta all’Amministrazione fornire la prova che quelle oggetto difatturazione non sono mai state poste in essere, indicando edimostrando, anche in sede contenziosa, gli elementi, anche indiziari,sui quali di fonda la contestazione”;- è poi onere del contribuente provare la fonte legittima delladetrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendosufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o leevidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanzefacilmente falsificabili;- nel caso in esame “gli indizi allegati dall’Agenzia, presuntivamentepossono apparire oggettivamente rilevanti, di fatto sono semplicisupposizioni infatti in giudizio non è stata fornita alcuna prova dellaloro esistenza. A fronte, invece, di una compiuta ricostruzione fornitadalla contribuente che consente di concludere per l’illegittimitàdell’atto impugnato”;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo;Numero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026- ed invero, l’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, comemodificato dall’art. 20 del d.l. n. 34 del 2023, convertito conmodificazioni dalla l. n. 56 del 2023, relativamente alle liti chepossono essere definite, prevede che sono sospesi, per un periodo diundici mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizionedel controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata invigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”;- secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con riferimentoall’analoga sospensione dei termini d’impugnazione prevista dallaprecedente definizione agevolata (art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018), la sospensione dei termini d’impugnazione dal 1.01.2023al 31.10.2023, stabilita dalla suddetta disposizione, opera ex lege, inpresenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto (ovverosenza la necessità di una concreta istanza di definizione), della litependente (cfr. Cass. n. 41170 del 2021 e Cass. n. 8273 del 2022);- poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 12.12.2022 e iltermine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) sarebbescaduto il 12.06.2023 e, dunque, nella pendenza della sospensionestraordinaria ex art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ.modifiche (1.01.2023 – 31.10.2023), la notifica del ricorso, avvenutain data 8.05.2024, risulta tempestiva;- ciò premesso, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 546/92 rationetemporis vigente, dell’art. 39 d.p.r. 600/73, degli artt. 19 e 21 DPR633/72 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR dapprima affermato che gliindizi allegati dall’Agenzia “possono apparire oggettivamenterilevanti”, per poi declassarlo a semplici supposizioni di cui nonsarebbe stata fornita la prova di esistenza, facendo così malgovernoNumero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026dei principi giurisprudenziali secondo cui l’accertamento analitico –presuntivo può ben fondarsi anche su di un solo indizio, purché gravee preciso, senza considerare che l’Ufficio aveva ampiamente assoltoall’onere probatorio sullo stesso gravante, avendo indicato, afondamento della pretesa e della inoperatività delle società fornitrici, iseguenti elementi: 1) documentazione parziale relativa al pagamentodelle fatture, laddove documentato dalla controparte in sedeistruttoria, in quanto dalla stessa non è stato possibile individuareprecisamente il beneficiario; 2) mancata produzione delladocumentazione richiesta quali mail, corrispondenza, ordini,preventivi, DDT o qualunque altro documento atto a dimostrarel’effettività delle operazioni; 3) errata trasmissione delle operazionisede di istruttoria, che rende i dati comunicati negli Elenchi fornitoriinattendibili ed inutilizzabili; 4) genericità nella descrizione dellefatture, in contrasto con l’art. 21 del D.P.R. 633/1972; aggiunge chedai documenti di trasporto, depositati solo in giudizio con memoria eritenuti dal giudice sufficienti a dimostrare l’avvenuto trasporto dellamerce descritta nelle fatture oggetto di contestazione, si evinceva chealcuni DDT riguardavano altre società (HM 2), alcuni DDT riguardanoaltri fornitori e gran parte della documentazione riguarda trasportiavvenuti in altri anni d’imposta, in particolare il 2012 e 2013, mentreper i pochissimi documenti dell’anno 2014 non era dato evincere lemodalità dei trasporti e molti fornitori risultavano sprovvisti di mezzidi autotrasporto, oltre che di qualsivoglia struttura logisticanecessaria ad esercitare l’attività dichiarata;- con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c.,comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026c.p.c., perché la motivazione resa dalla CGT-2 in ordine alla scarsaspecularmente, in ordine alla significatività di talune presunte “provecontrarie” fornite dalle controparti, è totalmente mancante omeramente apparente, non avendo il giudice di secondo grado datoconto delle ragioni dell'impugnazione, né si è preoccupato di illustrarein forza di quali elementi le stesse non erano in grado di contrastarela pronuncia di prime cure, a sua volta in gran parte immotivata,limitandosi a condividerla;- con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 36del d.lgs. 546/92 – omessa pronuncia, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., e violazione dell’art. 109 del TUIR, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c, per non essersi laCGT-2 pronunciata integralmente sul thema decidendum, avendofatto riferimento unicamente alla contestazione relativa allacontabilizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti, ma nonprendendo posizione sulla contestazione relativa al punto C dell’attoimpositivo (pp. 3 ss. all. c), con il quale l’Amministrazione avevacontestato “Costi non deducibili ai fini IRAP in quanto nondocumentati, in violazione dell’art. 109 TUIR pari ad Euro 113.707,00con relativa IVA indetraibile per Euro 24.906,00 in violazione dell’art.19 del D.P.R. 633/72” e l’Ufficio aveva censurato la statuizione delgiudice di primo grado in relazione al citato rilievo con il secondomotivo di appello (pp. 16 ss. all. g);- il secondo motivo, che per priorità logica va esaminato per primo, èinfondato;- come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con lasentenza n. 8053 del 2014), l’anomalia motivazionale denunciabile inCassazione è solo quella che si tramuta in violazione di leggeNumero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nellamancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla suacorrettezza, esprime, seppure in maniera concisa, le ragioni delladecisione, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbiaassolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopradel "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).- il primo motivo è fondato;- con riferimento alle fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, questa Corte ha più volte affermato, con riferimento allaquestione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, che,una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova,anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza,senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura,Numero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili odei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(ex plurimis, Cass. 19.10.2018, n. 26453);- più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazionefinanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementiche, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, edell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono ancheassumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che lefatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero chedimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezzadelle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alladetrazione” (Cass. n. 28628 del 2021); il giudice di merito, solo dopoavere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteridi gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventualeprova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa siaidonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’attoimpositivo;- nelle operazioni oggettivamente inesistenti, quindi, l’Ufficio è tenutosolo a dimostrare, anche in base ad elementi indiziari, la mancanzadell’operazione, onere che, una volta soddisfatto, genera sulcontribuente l’onere di fornire la prova contraria che l’operazione,come descritta in fattura, è effettiva ed è realmente avvenuta, anchese, in ipotesi, tra soggetti diversi da quelli indicati nel documento(Cass. n. 28628/2021 cit.);- la CGT-2 non si è attenuta ai suindicati principi, limitandosi adevidenziare in modo apodittico che “gli indizi allegati dall’Agenzia,presuntivamente possono apparire oggettivamente rilevanti, di fattoNumero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026sono semplici supposizioni infatti in giudizio non è stata fornita alcunaprova della loro esistenza. A fronte, invece, di una compiutaricostruzione fornita dalla contribuente che consente di concludereper l’illegittimità dell’atto impugnato”;- la sentenza impugnata ha così escluso la rilevanza dei molteplicielementi indiziari, posti dall’Ufficio a fondamento dell’inesistenza delleoperazioni indicate nelle fatture contestate ed elencati nell’attoimpositivo impugnato (nonché riprodotti nelle parti essenziali nelcontenuto del ricorso per cassazione), dando rilievo esclusivamente anon meglio specificati elementi prodotti dalla ricorrente, il cuicontenuto non viene, tuttavia, riportato, al fine verificare l'effettivocollegamento con le operazioni descritti nelle fatture;- il terzo motivo è pure fondato;- il giudice di appello non si è in alcun modo pronunciato suun’ulteriore rilievo indicato al punto C) dell’atto impositivo, nonesaminato neppure dal primo giudice e riguardante costi nondeducibili ai fini IRAP, in quanto non documentati, pari ad euro113.707,00 e relativa IVA indetraibile per euro 24.906,00, relativi adun altro gruppo di fornitori (“[OSCURATO:SOCIETA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Dai“[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”);- tale rilievo è stato specificamente evidenziato nell’atto di appello,come ha chiaramente specificato la ricorrente nel ricorso percassazione;- in conclusione, va accolto il primo e il terzo motivo, rigettato ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motiviaccolti con rinvio alla CGT-2 della Lombardia, in diversacomposizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 10366/2024Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 9360/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo; cassala sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame eper la decisione sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida