CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 1977
Cassazione n. 00803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1977 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 4 1. Con ordinanza dell'8 marzo 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (in particolare, l'istanza è stata accolta relativamente a sette condanne e respinta per le residue tre). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge per difetto di competenza i del giudice che l'ha pronunciata, in quanto il giudice dell'esecuzione competente ex art.666 cod. proc. pen. è quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa da tale Tribunale il 15 novembre 2018, irrevocabile il 20 ottobre 2020. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con memoria del 20 ottobre 2022 il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], riferiva che l'istanza in origine era stata presentata effettivamente al giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva, però, declinato la competenza, e che comunque il problema della competenza era stato deciso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli con provvedimento del 28 febbraio 2022. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si comprende che l'istanza originaria di applicazione della continuazione datata 15 febbraio 2021 era stata effettivamente presentata dal difensore al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso riferito in memoria. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 20 aprile 2021, ha declinato la competenza a provvedere con la frase "visto per competenza al Tribunale di Napoli" (il provvedimento si può leggere sulla copertina del fascicolo). Il provvedimento non è motivato e, quindi, non indica la sentenza divenuta irrevocabile per ultima sulla cui base è stata assunta la decisione, ma all'interno del fascicolo dell'autorità giudiziaria aversana si rinviene il riferimento ad una condanna per lesioni del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 14 luglio 2020. Pervenuto a Napoli il fascicolo con l'istanza, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha fissato udienza camerale per il 28 febbraio 2022; lo stesso giorno dell'udienza il difensore ha riproposto l'istanza di applicazione della continuazione al Tribunale di Napoli, già incardinato, peraltro, per effetto della trasmissione atti. Il giudice dell'esecuzione ha deciso l'istanza con il provvedimento che poi è stato impugnato con l'odierno ricorso. In ordine alla determinazione della competenza, in atti si rinviene un certificato penale datato 15 marzo 2022, in cui l'ultima sentenza irrevocabile è quella indicata al n. 16 (Tribunale di Napoli, sentenza del 24. 2. 2020, irrevocabile il 14. 7. 2020),sulla cui base il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato la propria competenza. Nel certificato penale la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 15 novembre 2018, irrevocabile il 20 ottobre 2020, citata nel ricorso, non è presente. La stessa, peraltro, è conosciuta anche dal giudice dell'esecuzione di Napoli, che la inserisce nel percorso logico della ordinanza impugnata, come sub 9) del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, e che mette in continuazione con le altre sei pronunce per cui riconosce l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso. In base alla lettera dell'art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui,"se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", la competenza a provvedere apparteneva, pertanto, al giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché alla data del 15 febbraio 2021, in cui era stata presentata l'istanza originaria di applicazione della continuazione, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che la stessa non fosse ancora iscritta sul certificato penale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, confl. comp. Tribunale Pescara, Rv. 281065: La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi). L'ordinanza impugnata, affetta da violazione di norma processuale sulla competenza, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore c