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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18680/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26914/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma sito in via Oslavia, n. 30. –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], n. 359/13/2021 pronunciata il 22 gennaio 2021 e depositata il 19 marzo2021, non notificata.

Oggetto: Diniego rimb.

IRES 2005/06/07/08 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO L'ufficio G randi C ontribuenti, D irezione R egionale dell'Emilia - Romagna, inoltrava alla società contribuent e inviti a comparire , mediante i quali recuperava ex art. 14 , comma 4 - bis , legge n . 537 del 1993,costi direttamente connessi al compimento di reati per i quali la Procura della Repubblica di Forlì aveva esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, accolta dal Tribunale di Forlì, per fatti ascrivibili, tra i tanti, a reati di riciclaggio e soprattutto a reati di abusivismo bancario e finanziario per la raccolta del risparmio e le erogazioni di finanziamenti a terzinonché di associazione per delinquere finalizzata ai reati di abusiva attività bancaria e finanziaria.

Gli inviti a comparire scaturivano dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 12.10.2011 nei confronti di C arifin Italia S .p.

A . in liquidazione, quale società appartenente al c .d.

G ruppo Delta, oggetto di un'importante indagine di polizia giudiziaria.

Tale gruppo, negli anni di imposta cui si riferiscono gli inviti a comparire, era costituito dalla società capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidante), costituita il 06.12.2002 dalla stessa Cassa di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , che rappresentava il centro di coordinamento e di governance di tutte le società controllate che operavano in Italia nel mercato del credito al consumo e dei prestiti.

Ai fini della controversia in esame, assumono rilevanza i capi di imputazione n. 5 e n. 6 , relativi a reati per il compimento dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazion e ha sostenuto i costi che sono, p oi, stati dichiarati indeducibili dall'ufficio mediante gli inviti a comparire e dalla definizione dei quali sono scaturite le somme che hanno condotto alla presentazione delle istanze di rimborso da parte della società stessa. 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF Pertanto, l'ufficio,mediante i detti inviti a comparire, in applicazione dell'art. 14 , comm a 4 - bis , legge n . 537 del 1993, così come riformato dal d.l.n. 16 del 2012, recuperava i cosiddetti costi da reato in quanto indeducibili, sul presupposto sostanziale che essi fossero serviti per acquisire beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo e, sotto il profilo processuale, che per i detti delitti il Pubblico Ministeroavesse esercitato l’azione penale.

La società aderiva all'invito, accettandone le condizioni (anche quelle relative al rimborso) e provvedendo al pagamento delle somme richieste, peraltro con beneficio della riduzione della sanzione ad 1/6.

In data 07.12.2016, con distinte istanze relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2008, la società contribuente chiedeva il rimborso di tutte le somme pagate a titolo di IRAP, sostenendo che non fossero dovute in ragione della erronea applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, comma 4-bis, legge il n.537 del 1993 e, di conseguenza, dell'illegittimo disconoscimento della deducibilità dei costi in esame.

L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto su entrambe le istanze.

I distinti silenzi-rifiuto erano avversat i avanti la CTP di Bologna , che , con distinte pronunce, respingeva le ragioni del la contribuente sul presupposto che all'epoca dei fatti non fosse necessario l'intervento del giudice penale per legittimare l'attività di acc ertamento dei costi da reato.

Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dalla società contribuente, previa riunione delle sentenze impugnate , rigettava gli appelli.

Insorgela contribuente affidandosi a due motivi di ricorso , cui replica il patrono erariale spiegando tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. perviolazione o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis, l. n. 537 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF del 1993, in uno con il combinato disposto delle norme ex art. 24, l. n. 4 del 1929, 3 e ss., l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, le part i ricorrenticensurano la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno negato che il primo atto dell’Amministraz ione finanziaria, contenente la contestazione tributaria di recupero dei costi in capo alle società ricorrenti, fosse il PVC redattoin data 12.10.2011.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione dell'art . 14, comma 4 - bis, l. n. 537 del 1993, in uno con gli artt. 23 e 50 c.p.p., le ricorrent i censuranola sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno sostenuto che l'esercizio dell'azione penale avviene nel momento in cui il pubblico ministero emette la richiesta di rinvio a giudizio e non nel momento in cui il GUPaccoglie la stessa con il relativo decreto di rinvio a giudizio.

2. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

Occorre preliminarmente ricordare giurisprudenza costante di questa Corte tale per cui l’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione.

Infatti, questa Corte afferma che ai sensi dell'art. 2, comma 3 (per le imposte sui redditi e sull'iva), e art. 3, comma 4 (per le altre imposte indirette, come quelle di cui alla fattispecie in esame), del d.lgs. n. 218 del 1997, 'l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma).

Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente -s'intende - per qualsiasi causa) non pu ò̀ che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità̀ di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità̀ alla ratio 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più̀ essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso). ( Cass. n. 20732/2010; vedi anche Cass. n. 18962 del 2005, n. 29587/2011 e n. 5744/2018), così Cass., 25.05.2018, n. 13129.

Oltretutto, ferma la non impugnabilità dell’accertamento con adesione –che, dunque, rende altresì improponibile l’istanza di rimborso circa le somme definite via adesione – risultano infondate le doglianze circa l’esercizio dell’azione penale e l’individuazione del momento di esercizio dell’azione penale.

Premesso che ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sonoammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti oattività qualificabili come delitto non colposo per il quale ilpubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio aisensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codic e penale.

Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dellostesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.

Ai sensi dell’art. 405 c.p.p., il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

Nel caso di specie, come opportunamente rilevato dalla CTR, il PVC veniva emesso in data 12.10.2011, cui seguiva in data 12.09.2012 la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero.

Tuttavia, la pretesa tributaria, cui la società si è adeguata, è scaturita dall'invito a comparire, emesso dall'ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il PVC, pertanto, ha costituito un mero antecedente logico, non efficace ex se, come dimostrato dal fatto che solo l’anno successivo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l’ufficio ha effettivamente chiesto la comparizione della contribuente ai fini dell’adesione e del versamento delle somme dovute.

Il PVC, difatti, ha mero valore preparatorio, cui generalmente l’ufficio finanziario fa seguire l’emissione di atti ulteriori (quali questionari, inviti a comparire, avvisi di accertamento) atti a concretizzare la pretesa tributaria.

3. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.trentamila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26914/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma sito in via Oslavia, n. 30. –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], n. 359/13/2021 pronunciata il 22 gennaio 2021 e depositata il 19 marzo2021, non notificata. Oggetto: Diniego rimb. IRES 2005/06/07/08 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO L'ufficio G randi C ontribuenti, D irezione R egionale dell'Emilia - Romagna, inoltrava alla società contribuent e inviti a comparire , mediante i quali recuperava ex art. 14 , comma 4 - bis , legge n . 537 del 1993,costi direttamente connessi al compimento di reati per i quali la Procura della Repubblica di Forlì aveva esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, accolta dal Tribunale di Forlì, per fatti ascrivibili, tra i tanti, a reati di riciclaggio e soprattutto a reati di abusivismo bancario e finanziario per la raccolta del risparmio e le erogazioni di finanziamenti a terzinonché di associazione per delinquere finalizzata ai reati di abusiva attività bancaria e finanziaria. Gli inviti a comparire scaturivano dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 12.10.2011 nei confronti di C arifin Italia S .p. A . in liquidazione, quale società appartenente al c .d. G ruppo Delta, oggetto di un'importante indagine di polizia giudiziaria. Tale gruppo, negli anni di imposta cui si riferiscono gli inviti a comparire, era costituito dalla società capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidante), costituita il 06.12.2002 dalla stessa Cassa di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , che rappresentava il centro di coordinamento e di governance di tutte le società controllate che operavano in Italia nel mercato del credito al consumo e dei prestiti. Ai fini della controversia in esame, assumono rilevanza i capi di imputazione n. 5 e n. 6 , relativi a reati per il compimento dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazion e ha sostenuto i costi che sono, p oi, stati dichiarati indeducibili dall'ufficio mediante gli inviti a comparire e dalla definizione dei quali sono scaturite le somme che hanno condotto alla presentazione delle istanze di rimborso da parte della società stessa. 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF Pertanto, l'ufficio,mediante i detti inviti a comparire, in applicazione dell'art. 14 , comm a 4 - bis , legge n . 537 del 1993, così come riformato dal d.l.n. 16 del 2012, recuperava i cosiddetti costi da reato in quanto indeducibili, sul presupposto sostanziale che essi fossero serviti per acquisire beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo e, sotto il profilo processuale, che per i detti delitti il Pubblico Ministeroavesse esercitato l’azione penale. La società aderiva all'invito, accettandone le condizioni (anche quelle relative al rimborso) e provvedendo al pagamento delle somme richieste, peraltro con beneficio della riduzione della sanzione ad 1/6. In data 07.12.2016, con distinte istanze relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2008, la società contribuente chiedeva il rimborso di tutte le somme pagate a titolo di IRAP, sostenendo che non fossero dovute in ragione della erronea applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, comma 4-bis, legge il n.537 del 1993 e, di conseguenza, dell'illegittimo disconoscimento della deducibilità dei costi in esame. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto su entrambe le istanze. I distinti silenzi-rifiuto erano avversat i avanti la CTP di Bologna , che , con distinte pronunce, respingeva le ragioni del la contribuente sul presupposto che all'epoca dei fatti non fosse necessario l'intervento del giudice penale per legittimare l'attività di acc ertamento dei costi da reato. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dalla società contribuente, previa riunione delle sentenze impugnate , rigettava gli appelli. Insorgela contribuente affidandosi a due motivi di ricorso , cui replica il patrono erariale spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. perviolazione o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis, l. n. 537 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF del 1993, in uno con il combinato disposto delle norme ex art. 24, l. n. 4 del 1929, 3 e ss., l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, le part i ricorrenticensurano la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno negato che il primo atto dell’Amministraz ione finanziaria, contenente la contestazione tributaria di recupero dei costi in capo alle società ricorrenti, fosse il PVC redattoin data 12.10.2011. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione dell'art . 14, comma 4 - bis, l. n. 537 del 1993, in uno con gli artt. 23 e 50 c.p.p., le ricorrent i censuranola sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno sostenuto che l'esercizio dell'azione penale avviene nel momento in cui il pubblico ministero emette la richiesta di rinvio a giudizio e non nel momento in cui il GUPaccoglie la stessa con il relativo decreto di rinvio a giudizio. 2. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati. Occorre preliminarmente ricordare giurisprudenza costante di questa Corte tale per cui l’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione. Infatti, questa Corte afferma che ai sensi dell'art. 2, comma 3 (per le imposte sui redditi e sull'iva), e art. 3, comma 4 (per le altre imposte indirette, come quelle di cui alla fattispecie in esame), del d.lgs. n. 218 del 1997, 'l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma). Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente -s'intende - per qualsiasi causa) non pu ò̀ che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità̀ di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità̀ alla ratio 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più̀ essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso). ( Cass. n. 20732/2010; vedi anche Cass. n. 18962 del 2005, n. 29587/2011 e n. 5744/2018), così Cass., 25.05.2018, n. 13129. Oltretutto, ferma la non impugnabilità dell’accertamento con adesione –che, dunque, rende altresì improponibile l’istanza di rimborso circa le somme definite via adesione – risultano infondate le doglianze circa l’esercizio dell’azione penale e l’individuazione del momento di esercizio dell’azione penale. Premesso che ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sonoammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti oattività qualificabili come delitto non colposo per il quale ilpubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio aisensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codic e penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dellostesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. Ai sensi dell’art. 405 c.p.p., il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. Nel caso di specie, come opportunamente rilevato dalla CTR, il PVC veniva emesso in data 12.10.2011, cui seguiva in data 12.09.2012 la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Tuttavia, la pretesa tributaria, cui la società si è adeguata, è scaturita dall'invito a comparire, emesso dall'ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data successiva alla richiesta di rinvio a giudizio. Il PVC, pertanto, ha costituito un mero antecedente logico, non efficace ex se, come dimostrato dal fatto che solo l’anno successivo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l’ufficio ha effettivamente chiesto la comparizione della contribuente ai fini dell’adesione e del versamento delle somme dovute. Il PVC, difatti, ha mero valore preparatorio, cui generalmente l’ufficio finanziario fa seguire l’emissione di atti ulteriori (quali questionari, inviti a comparire, avvisi di accertamento) atti a concretizzare la pretesa tributaria. 3. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.trentamila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di 27– 2 6914 - 2021 – 25/05/2023 MMF contributo unificat
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