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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 17737/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 5 RAG, 2524 71.3,1".T.0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10/02/2023 dal Tribunale di Torino per omessa allegazione della nuova dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, come richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1 ter cod.proc.pen. a pena di inammissibilità del gravame.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, argomentando che sussistendo prova certa dell'effettività del rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'imputato (dichiarazioni rese in udienza dall'imputato nel dibattimento di primo grado), tale da ingenerare la certezza che quest'ultimo abbia avuto piena conoscenza delle scelte difensive esperite dal suo legale, quale la proposizione del gravame avverso una sentenza di condanna, la mancata allegazione all'impugnazione di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, non costituisce pregiudizio alla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello; evidenzia che la norma di cui all'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. appare lesiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e dell'art. 48, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU; rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i dettami giuridici di diritto sostanziale in tema di applicazione di norme più favorevoli ex art. 2, comma 4, cod.pen., dovendo trovare applicazione la normativa pregressa ex art. 89, comma 1, del d.lgs n. 162/2022 Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello, rilevando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».

Nella specie, la predetta normativa trova applicazione, essendo stata la sentenza appellata emessa in data 10.02.2023 e, dunque, successivamente alla data di entrata di vigore del predetto decreto (30.12.2022).

E' evidente che la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo correlata all'impugnazione e finalizzata alla notificazione dell'avviso d'udienza in appello, deve necessariamente seguire la sentenza di primo grado, e non precederla, risultando, pertanto, infondata la deduzione difensiva che indica, come atto equipollente, una dichiarazione di domicilio effettuata sin dalla fase delle indagini preliminari che, in quanto tale, risulta inidonea a dispiegare effetti nella fase successiva ai fini suindicati.

Nè rileva l'iniziale dichiarazione di assenza, (peraltro successivamente revocata per essere il ricorrente comparso in dibattimento), in quanto, secondo il disposto dell'art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen, la nuova normativa trova applicazione anche nel giudizio in assenza.

Giova ricordare che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv.285324 - 01).

2. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 5 RAG, 2524 71.3,1".T.0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10/02/2023 dal Tribunale di Torino per omessa allegazione della nuova dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, come richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1 ter cod.proc.pen. a pena di inammissibilità del gravame. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, argomentando che sussistendo prova certa dell'effettività del rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'imputato (dichiarazioni rese in udienza dall'imputato nel dibattimento di primo grado), tale da ingenerare la certezza che quest'ultimo abbia avuto piena conoscenza delle scelte difensive esperite dal suo legale, quale la proposizione del gravame avverso una sentenza di condanna, la mancata allegazione all'impugnazione di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, non costituisce pregiudizio alla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello; evidenzia che la norma di cui all'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. appare lesiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e dell'art. 48, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU; rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i dettami giuridici di diritto sostanziale in tema di applicazione di norme più favorevoli ex art. 2, comma 4, cod.pen., dovendo trovare applicazione la normativa pregressa ex art. 89, comma 1, del d.lgs n. 162/2022 Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello, rilevando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». Nella specie, la predetta normativa trova applicazione, essendo stata la sentenza appellata emessa in data 10.02.2023 e, dunque, successivamente alla data di entrata di vigore del predetto decreto (30.12.2022). E' evidente che la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo correlata all'impugnazione e finalizzata alla notificazione dell'avviso d'udienza in appello, deve necessariamente seguire la sentenza di primo grado, e non precederla, risultando, pertanto, infondata la deduzione difensiva che indica, come atto equipollente, una dichiarazione di domicilio effettuata sin dalla fase delle indagini preliminari che, in quanto tale, risulta inidonea a dispiegare effetti nella fase successiva ai fini suindicati. Nè rileva l'iniziale dichiarazione di assenza, (peraltro successivamente revocata per essere il ricorrente comparso in dibattimento), in quanto, secondo il disposto dell'art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen, la nuova normativa trova applicazione anche nel giudizio in assenza. Giova ricordare che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv.285324 - 01). 2. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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