CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11273/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermatola sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani,all’esito di giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti allaritenuta recidiva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione,oltre pene accessorie, in relazione al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, quale rappresentante legale (dal 15.5.2012 alla data didichiarazione di fallimento) della società "[OSCURATO:PERSONA] a.r.l." diMinervino Murge, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani in data 2 luglio 2013.Nel capo di imputazione il reato di bancarotta documentale fraudolenta è statocontestato, in forma alternativa, in relazione a tale condotta: «….sottraeva,distruggeva o occultava, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, le scritture contabiliobbligatorie o comunque le teneva in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando, all’interno di un motivo formalmente unico,distinte censure di seguito illustrate nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp.Deduce, in primo luogo, il vizio di motivazione in quanto non era stataidoneamente dimostrata la sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie.In particolare, argomenta che: a) non era stata dimostrata la condotta didistruzione o occultamento posto che: a-1) le scritture contabili erano state esibitealla Guardia di Finanza in data 28 maggio 2013 proprio dal [OSCURATO:PERSONA] ; a-2) ilconsulente tecnico del Pubblico Ministero aveva avuto modo di prelevare copiadelle scritture e di estrarre i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese diBari; b) non era dimostrato il dolo specifico che, anzi, doveva reputarsi escluso nelquadro che registrava l’attendibilità dei bilanci pregressi e individuava l’originedella crisi nella insostenibilità nel tempo degli investimenti intrapresi.Sotto ulteriore e concatenato profilo, prospetta l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale. Deduce che le premesse offerte sul dolo dovevanocondurre al più ad inquadrare il fatto nella bancarotta semplice.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il motivo unico, che contesta l’accertamento della bancarotta fraudolentadocumentale specifica in relazione tanto all’elemento oggettivo quanto a quellosoggettivo, è infondato nei suoi distinti contenuti.2.1. La bancarotta specifica qui in considerazione, contemplata dalla prima partedell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella generale, descritta dallaseconda parte della medesima disposizione.2.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.2.1.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904)» (Sez.5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).2.1.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui, «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01; cfr. exmultis: Sez. 5, Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.1.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (in tal senso lacitata Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nellacui motivazione è stato efficacemente chiarito che, «nel caso della bancarotta"generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel casodella bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiestauna specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete,che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").2.2. In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01; Sez. 5, Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 –01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.2.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Sez. 5, n. 37723del 18/09/2025, Santoni, Rv. 288903 – 01, non massimata sul punto). Laddove,peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenzacontenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni èdestinata ad assumere sull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovverosu quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807, non massimata).2.2.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01.Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987, non massimata).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 2228 del 04/11/2022,dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01).Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze inordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizianonostante l’avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazionedelle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse eranodestinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificatotra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d)evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie odi un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzionetra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.2.3. Va, inoltre, ricordato che -come avvenuto nella specie- è ammissibile lacontestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale persottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenzaè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolentatenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, nondeterminando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).2.5. Infine, va ribadito che, in caso di mancata contestazione, come nella specie,della bancarotta patrimoniale ovvero di assoluzione per insussistenza del fatto dalreato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elementosoggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale va condotto inmodo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta,costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (Sez. 5, n. 2438del 05/11/2024, dep. 2025, Rv. 287480 – 01; Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019,Amidani, Rv. 276910).3. Alla stregua delle premesse poste è dato esaminare le specifiche censure che ilmotivo muove alla sentenza impugnata.3.1. Sotto un primo profilo, il motivo deduce carenza o illogicità della motivazionedella sentenza laddove questa aveva ritenuto che le scritture fossero statesottratte trascurando le indicazioni che dovevano trarsi dal fatto che: a) lescritture contabili erano state esibite alla Guardia di Finanza in data 28 maggio2013 proprio dal [OSCURATO:PERSONA] ; b) lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministeroaveva avuto modo di estrarre copia delle scritture presso la Guardia di Finanzanonché di visionare i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese di Bari.L’argomento deve essere disatteso, in quanto infondato ove non aspecifico.3.2. Contrariamente all’assunto difensivo, le sentenze conformi hannocompiutamente motivato che proprio il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse disponibilitàdelle scritture alla data del 28 maggio 2013 e che la società le avesse impiegateper la redazione dei pregressi bilanci poneva la premessa per affermare che la loromancanza era stata determinata dalla loro successiva sottrazione, premessa cheaveva anzi condotto a modificare la originaria contestazione di omessa tenuta.Più specificamente, poi, le due sentenze di merito avevano evidenziato in terminiconvergenti che: a) la Guardia di Finanza aveva restituito all’amministratore lescritture conservando esclusivamente copia del registro dei beni ammortizzabili;b) il consulente tecnico aveva, in realtà, avuto modo di visionare direttamentesoltanto la copia di tale ultimo registro presso la predetta [OSCURATO:PERSONA]; c) lestesse scritture visionate dalla Guardia di Finanza, come evidenziato dal Curatorefallimentare e dallo stesso consulente del Pubblico Ministero, erano statecomunque tenute in modo irregolare, rilevandosi una serie di omissioni che nonavrebbero comunque consentito la ricostruzione del patrimonio societario.In tale quadro, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], ricevute le scritture nell’imminenza delfallimento, non le avesse consegnate al Curatore era concordemente riguardatodalle sentenze di merito quale base da cui inferire una volontaria sottrazione dellestesse da parte dell’attuale ricorrente, amministratore della società nella fase cosìin rilievo. Ciò specialmente in assenza di una plausibile spiegazione alternativa.La motivazione così svolta non mostra alcuna illogicità mentre gli elementi addottiin senso contrario dalla difesa, una volta confrontati con la effettiva ricostruzionedelle risultanze offerta dalla sentenza impugnata, risultano privi di ogni contrariavalenza disarticolante.In conclusione, quindi, appare resistere alle critiche articolate l’affermazioneofferta dalla sentenza secondo cui l’imputato aveva sottratto le scritture contabilinell’imminenza del fallimento.4. Analoga conclusione vale per l’argomento relativo al dolo specifico.4.1. Secondo la prospettazione al riguardo articolata dal ricorso, la carenza didimostrazione dell’elemento soggettivo così declinato doveva affermarsi inquanto: a) le scritture contabili e i bilanci erano stati comunque reperiti; b) ilbilancio era stato ritenuto attendibile dallo stesso consulente; c) la causa delfallimento era stata generata da una crisi finanziaria e di liquidità a seguito diinvestimenti durevoli; d) non era, comunque, dimostrata la finalità di profitto o didanno.Gli argomenti così addotti sono infondati.Le sentenze conformi di condanna hanno fornito anche sul tema risposte che,osservanti dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si mostrano prive diillogicità manifeste o di contraddizioni.4.2. Nel quadro in cui già il Tribunale aveva evidenziato come la sottrazione e/odistruzione dei libri e delle scritture contabili risultava essere stata evidentementeposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recarepregiudizio ai creditori, in quanto la carenza di informazioni aveva impedito alCuratore di rielaborare la situazione societaria, con conseguenze inevitabili sottoil profilo anche della quantificazione dei crediti e dei debiti al momento delfallimento, la Corte Appello ha rimarcato come le significative irregolaritàsostanziali non potessero essere ricondotte a mera negligenza, risultando alcontrario provato che l'imputato aveva messo in atto un fraudolento e consapevolemeccanismo finalizzato a celare le operazioni compiute e a rendere impossibile laricostruzione delle vicende del patrimonio, con il proposito di dissimulare la realeconsistenza e l'effettiva movimentazione di beni, crediti e denaro, condotta cheaveva determinato un potenziale danno all'ingente massa attiva dei creditori.In particolare, la sentenza impugnata ha adeguatamente fondato la conclusione inordine alla ricorrenza del dolo specifico su una serie di elementi complementari elogicamente coesi quali: a) irregolarità constatata delle scritture che, seppurelimitatamente ed indirettamente, era stato possibile esaminare in copia, secondoquanto sopra esposto; b) la sottrazione deliberata dei libri sociali e delle scritturecontabili in stretta prossimità temporale al fallimento; c) più in generale, totaleinadempimento del [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, all’invito del Curatoreal deposito di scritture, bilanci, situazioni patrimoniali ed elenco analitico deicreditori e della consistenza dei crediti da questi vantati, avendo anzi l’imputatotaciuto all’organo fallimentare qualsiasi informazione sulla stessa tenuta dellescritture; d) mancata risposta del [OSCURATO:PERSONA] anche agli inviti successivi del Curatorea colmare la lacuna informativa; e) l’effetto prodottosi in ordine all’impedimentodella ricostruzione delle specifiche vicende economiche dell’impresa, delle ragionidella crisi e delle posizione creditorie (si veda pag. 6 della sentenza di appello).Complesso di elementi, quello così passato in rassegna, che evidenzia appunto lastrumentalità della sottrazione delle scritture all’occultamento di poste creditoriee debitorie nonché delle vicende delle risorse patrimoniali, a vantaggiodell’amministratore e con pregiudizio del ceto creditorio, in continuità, peraltro,con gli effetti delle irregolarità rilevate nella limitatissima documentazioneacquisita.4.3. Gli elementi addotti dalla difesa, per contro, sono privi di concretaconcludenza ai presenti fini.In particolare, come già evidenziato, la sentenza impugnata ha chiarito che quellerinvenute erano state scritture marginali e non attuali, posto che, anzi, curatore econsulente tecnico del pubblico ministero avevano potuto avere disponibilitàsoltanto della copia del libro dei cespiti estratta e trattenuta dalla Guardia diLa circostanza che il consulente avesse affermato l’attendibilità del bilancio, oltreche generica, in quanto non è specificato a quale annata fosse riferito il documentocosì menzionato, è, in sé, meramente assertiva, in quanto non si ricava dallesentenze né da atti processuali ritualmente introdotti ai sensi dell’art. 606 comma1 lett. e) cod. proc. pen.D’altro canto, consta che i bilanci fossero stati tenuti soltanto sino all’esercizio2011, con conseguente manifesta inattualità rispetto al momento del fallimento ecorrelata inidoneità a dare conto delle vicende che avevano connotato la gestionedel patrimonio e degli affari nella fase della crisi.La circostanza addotta è, comunque, sostanzialmente irrilevante, posto che laconoscibilità del bilancio, ove pure attendibile, non costituisce fatto in alcun modoequipollente alla disponibilità delle scritture, attesa la diversità delle informazionicontabili recate dai due tipi di documenti, tanto che solo queste ultimecostituiscono oggetto rilevante ai fini della bancarotta documentale.Il rilievo che la documentazione contabile fosse stata esibita alla Guardia di Finanzaè privo di effettiva valenza ai presenti fini, posto che, oltretutto, i profili di verificadi quella polizia giudiziaria sono naturalmente eterogenei rispetto a quelli in rilievonella sede fallimentare.Il fatto, poi, che il fallimento fosse derivato da una normale crisi finanziaria ècircostanza che si manifesta, anche essa, insieme indimostrata ed irrilevante. Delresto, mentre la specifica dinamica economica generatrice della crisi non è stataoggetto diretto dell’accertamento, l’eventualità che il dissesto sia intervenuto perordinarie vicende di impresa, ove pure dimostrata, in nessun modo inficia l’assuntoche la sottrazione delle scritture fosse finalizzata ad occultare la situazioneeconomica e patrimoniale della società e a consentire opache gestioni delle risorsea seguito della crisi, in qualsiasi modo questa fosse intervenuta.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, nessuna illogicità èravvisabile nella conclusione della sentenza impugnata secondo cui sonodimostrati elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentalefraudolenta specifica contestata.L’assunto così validato contiene già la ragione della ulteriore argomentazione concui il ricorso, assumendo l’inosservanza di legge penale con riguardo all’art. 217 l.fall., si duole della mancata riqualificazione del fatto come bancarotta documentalesemplice.Il riconoscimento della condotta di sottrazione delle scritture e del dolo specificodella bancarotta fraudolenta segna l’irriducibilità del fatto alla bancarottadocumentale semplice.6. Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11273/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2015/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermatola sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani,all’esito di giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti allaritenuta recidiva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione,oltre pene accessorie, in relazione al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, quale rappresentante legale (dal 15.5.2012 alla data didichiarazione di fallimento) della società "[OSCURATO:PERSONA] a.r.l." diMinervino Murge, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani in data 2 luglio 2013.Nel capo di imputazione il reato di bancarotta documentale fraudolenta è statocontestato, in forma alternativa, in relazione a tale condotta: «….sottraeva,distruggeva o occultava, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, le scritture contabiliobbligatorie o comunque le teneva in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando, all’interno di un motivo formalmente unico,distinte censure di seguito illustrate nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp.Deduce, in primo luogo, il vizio di motivazione in quanto non era stataidoneamente dimostrata la sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie.In particolare, argomenta che: a) non era stata dimostrata la condotta didistruzione o occultamento posto che: a-1) le scritture contabili erano state esibitealla Guardia di Finanza in data 28 maggio 2013 proprio dal [OSCURATO:PERSONA] ; a-2) ilconsulente tecnico del Pubblico Ministero aveva avuto modo di prelevare copiadelle scritture e di estrarre i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese diBari; b) non era dimostrato il dolo specifico che, anzi, doveva reputarsi escluso nelquadro che registrava l’attendibilità dei bilanci pregressi e individuava l’originedella crisi nella insostenibilità nel tempo degli investimenti intrapresi.Sotto ulteriore e concatenato profilo, prospetta l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale. Deduce che le premesse offerte sul dolo dovevanocondurre al più ad inquadrare il fatto nella bancarotta semplice.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il motivo unico, che contesta l’accertamento della bancarotta fraudolentadocumentale specifica in relazione tanto all’elemento oggettivo quanto a quellosoggettivo, è infondato nei suoi distinti contenuti.2.1. La bancarotta specifica qui in considerazione, contemplata dalla prima partedell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella generale, descritta dallaseconda parte della medesima disposizione.2.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.2.1.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904)» (Sez.5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).2.1.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui, «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01; cfr. exmultis: Sez. 5, Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.1.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (in tal senso lacitata Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nellacui motivazione è stato efficacemente chiarito che, «nel caso della bancarotta"generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel casodella bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiestauna specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete,che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").2.2. In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01; Sez. 5, Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 –01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).2.2.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Sez. 5, n. 37723del 18/09/2025, Santoni, Rv. 288903 – 01, non massimata sul punto). Laddove,peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenzacontenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni èdestinata ad assumere sull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovverosu quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807, non massimata).2.2.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01.Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987, non massimata).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 2228 del 04/11/2022,dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01).Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze inordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizianonostante l’avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazionedelle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse eranodestinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificatotra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d)evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie odi un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzionetra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.2.3. Va, inoltre, ricordato che -come avvenuto nella specie- è ammissibile lacontestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale persottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenzaè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolentatenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, nondeterminando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).2.5. Infine, va ribadito che, in caso di mancata contestazione, come nella specie,della bancarotta patrimoniale ovvero di assoluzione per insussistenza del fatto dalreato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elementosoggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale va condotto inmodo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta,costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (Sez. 5, n. 2438del 05/11/2024, dep. 2025, Rv. 287480 – 01; Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019,Amidani, Rv. 276910).3. Alla stregua delle premesse poste è dato esaminare le specifiche censure che ilmotivo muove alla sentenza impugnata.3.1. Sotto un primo profilo, il motivo deduce carenza o illogicità della motivazionedella sentenza laddove questa aveva ritenuto che le scritture fossero statesottratte trascurando le indicazioni che dovevano trarsi dal fatto che: a) lescritture contabili erano state esibite alla Guardia di Finanza in data 28 maggio2013 proprio dal [OSCURATO:PERSONA] ; b) lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministeroaveva avuto modo di estrarre copia delle scritture presso la Guardia di Finanzanonché di visionare i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese di Bari.L’argomento deve essere disatteso, in quanto infondato ove non aspecifico.3.2. Contrariamente all’assunto difensivo, le sentenze conformi hannocompiutamente motivato che proprio il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse disponibilitàdelle scritture alla data del 28 maggio 2013 e che la società le avesse impiegateper la redazione dei pregressi bilanci poneva la premessa per affermare che la loromancanza era stata determinata dalla loro successiva sottrazione, premessa cheaveva anzi condotto a modificare la originaria contestazione di omessa tenuta.Più specificamente, poi, le due sentenze di merito avevano evidenziato in terminiconvergenti che: a) la Guardia di Finanza aveva restituito all’amministratore lescritture conservando esclusivamente copia del registro dei beni ammortizzabili;b) il consulente tecnico aveva, in realtà, avuto modo di visionare direttamentesoltanto la copia di tale ultimo registro presso la predetta [OSCURATO:PERSONA]; c) lestesse scritture visionate dalla Guardia di Finanza, come evidenziato dal Curatorefallimentare e dallo stesso consulente del Pubblico Ministero, erano statecomunque tenute in modo irregolare, rilevandosi una serie di omissioni che nonavrebbero comunque consentito la ricostruzione del patrimonio societario.In tale quadro, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], ricevute le scritture nell’imminenza delfallimento, non le avesse consegnate al Curatore era concordemente riguardatodalle sentenze di merito quale base da cui inferire una volontaria sottrazione dellestesse da parte dell’attuale ricorrente, amministratore della società nella fase cosìin rilievo. Ciò specialmente in assenza di una plausibile spiegazione alternativa.La motivazione così svolta non mostra alcuna illogicità mentre gli elementi addottiin senso contrario dalla difesa, una volta confrontati con la effettiva ricostruzionedelle risultanze offerta dalla sentenza impugnata, risultano privi di ogni contrariavalenza disarticolante.In conclusione, quindi, appare resistere alle critiche articolate l’affermazioneofferta dalla sentenza secondo cui l’imputato aveva sottratto le scritture contabilinell’imminenza del fallimento.4. Analoga conclusione vale per l’argomento relativo al dolo specifico.4.1. Secondo la prospettazione al riguardo articolata dal ricorso, la carenza didimostrazione dell’elemento soggettivo così declinato doveva affermarsi inquanto: a) le scritture contabili e i bilanci erano stati comunque reperiti; b) ilbilancio era stato ritenuto attendibile dallo stesso consulente; c) la causa delfallimento era stata generata da una crisi finanziaria e di liquidità a seguito diinvestimenti durevoli; d) non era, comunque, dimostrata la finalità di profitto o didanno.Gli argomenti così addotti sono infondati.Le sentenze conformi di condanna hanno fornito anche sul tema risposte che,osservanti dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si mostrano prive diillogicità manifeste o di contraddizioni.4.2. Nel quadro in cui già il Tribunale aveva evidenziato come la sottrazione e/odistruzione dei libri e delle scritture contabili risultava essere stata evidentementeposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recarepregiudizio ai creditori, in quanto la carenza di informazioni aveva impedito alCuratore di rielaborare la situazione societaria, con conseguenze inevitabili sottoil profilo anche della quantificazione dei crediti e dei debiti al momento delfallimento, la Corte Appello ha rimarcato come le significative irregolaritàsostanziali non potessero essere ricondotte a mera negligenza, risultando alcontrario provato che l'imputato aveva messo in atto un fraudolento e consapevolemeccanismo finalizzato a celare le operazioni compiute e a rendere impossibile laricostruzione delle vicende del patrimonio, con il proposito di dissimulare la realeconsistenza e l'effettiva movimentazione di beni, crediti e denaro, condotta cheaveva determinato un potenziale danno all'ingente massa attiva dei creditori.In particolare, la sentenza impugnata ha adeguatamente fondato la conclusione inordine alla ricorrenza del dolo specifico su una serie di elementi complementari elogicamente coesi quali: a) irregolarità constatata delle scritture che, seppurelimitatamente ed indirettamente, era stato possibile esaminare in copia, secondoquanto sopra esposto; b) la sottrazione deliberata dei libri sociali e delle scritturecontabili in stretta prossimità temporale al fallimento; c) più in generale, totaleinadempimento del [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, all’invito del Curatoreal deposito di scritture, bilanci, situazioni patrimoniali ed elenco analitico deicreditori e della consistenza dei crediti da questi vantati, avendo anzi l’imputatotaciuto all’organo fallimentare qualsiasi informazione sulla stessa tenuta dellescritture; d) mancata risposta del [OSCURATO:PERSONA] anche agli inviti successivi del Curatorea colmare la lacuna informativa; e) l’effetto prodottosi in ordine all’impedimentodella ricostruzione delle specifiche vicende economiche dell’impresa, delle ragionidella crisi e delle posizione creditorie (si veda pag. 6 della sentenza di appello).Complesso di elementi, quello così passato in rassegna, che evidenzia appunto lastrumentalità della sottrazione delle scritture all’occultamento di poste creditoriee debitorie nonché delle vicende delle risorse patrimoniali, a vantaggiodell’amministratore e con pregiudizio del ceto creditorio, in continuità, peraltro,con gli effetti delle irregolarità rilevate nella limitatissima documentazioneacquisita.4.3. Gli elementi addotti dalla difesa, per contro, sono privi di concretaconcludenza ai presenti fini.In particolare, come già evidenziato, la sentenza impugnata ha chiarito che quellerinvenute erano state scritture marginali e non attuali, posto che, anzi, curatore econsulente tecnico del pubblico ministero avevano potuto avere disponibilitàsoltanto della copia del libro dei cespiti estratta e trattenuta dalla Guardia diLa circostanza che il consulente avesse affermato l’attendibilità del bilancio, oltreche generica, in quanto non è specificato a quale annata fosse riferito il documentocosì menzionato, è, in sé, meramente assertiva, in quanto non si ricava dallesentenze né da atti processuali ritualmente introdotti ai sensi dell’art. 606 comma1 lett. e) cod. proc. pen.D’altro canto, consta che i bilanci fossero stati tenuti soltanto sino all’esercizio2011, con conseguente manifesta inattualità rispetto al momento del fallimento ecorrelata inidoneità a dare conto delle vicende che avevano connotato la gestionedel patrimonio e degli affari nella fase della crisi.La circostanza addotta è, comunque, sostanzialmente irrilevante, posto che laconoscibilità del bilancio, ove pure attendibile, non costituisce fatto in alcun modoequipollente alla disponibilità delle scritture, attesa la diversità delle informazionicontabili recate dai due tipi di documenti, tanto che solo queste ultimecostituiscono oggetto rilevante ai fini della bancarotta documentale.Il rilievo che la documentazione contabile fosse stata esibita alla Guardia di Finanzaè privo di effettiva valenza ai presenti fini, posto che, oltretutto, i profili di verificadi quella polizia giudiziaria sono naturalmente eterogenei rispetto a quelli in rilievonella sede fallimentare.Il fatto, poi, che il fallimento fosse derivato da una normale crisi finanziaria ècircostanza che si manifesta, anche essa, insieme indimostrata ed irrilevante. Delresto, mentre la specifica dinamica economica generatrice della crisi non è stataoggetto diretto dell’accertamento, l’eventualità che il dissesto sia intervenuto perordinarie vicende di impresa, ove pure dimostrata, in nessun modo inficia l’assuntoche la sottrazione delle scritture fosse finalizzata ad occultare la situazioneeconomica e patrimoniale della società e a consentire opache gestioni delle risorsea seguito della crisi, in qualsiasi modo questa fosse intervenuta.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, nessuna illogicità èravvisabile nella conclusione della sentenza impugnata secondo cui sonodimostrati elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentalefraudolenta specifica contestata.L’assunto così validato contiene già la ragione della ulteriore argomentazione concui il ricorso, assumendo l’inosservanza di legge penale con riguardo all’art. 217 l.fall., si duole della mancata riqualificazione del fatto come bancarotta documentalesemplice.Il riconoscimento della condotta di sottrazione delle scritture e del dolo specificodella bancarotta fraudolenta segna l’irriducibilità del fatto alla bancarottadocumentale semplice.6. Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025.Il Consigliere estensore Il Presidente