CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 35325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1675/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1309/2017 depositata il 27/09/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/0 9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marello. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale; che l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì nell’appalto di servizi a termini di cui all’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, quali prestazioni accessorie; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 27 settembre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio valorizzando la facoltatività della prestazione assicurativa, offerta ai propri clienti concessionari di auto usate a completamento di un pacchetto di servizi, per cui – stante l’estraneità della contribuente alle prestazioni assicurative e l’assenza di assunzione di rischio da parte della contribuente – la stessa non poteva configurarsi come prestazione accessoria; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società incorporante della società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria e che è stata proposta dal controricorrente istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7»; P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone