CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 12060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 maggio 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del 19 luglio 2023 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare la Centenari censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato. COnsiderato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte reggina, chiamata a rispondere in merito al medesimo motivo di gravame sollevato in sede di appello, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente dato rilevo al fatto che per l'integrazione della fattispecie contestata non rileva la volontarietà o meno della condotta ma basta il dato fattuale del mancato versamento del contributo in favore della SIAE che, nel caso che interessa, è stato accertato; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore il P