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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17020/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 998/2020 in data 09/10/2020 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Fogato, con conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili quantificati come segue: euro 121.000 (di cui euro 101.000 a titolo di danno patrimoniale ed euro 20.000 a titolo di danno non patrimoniale) a favore di [OSCURATO:PERSONA]; euro 103.600 (di cui euro 93.600 a titolo di danno patrimoniale ed euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale) a favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché con condanna dell'imputato alle spese processuali sostenute nel presente grado, da liquidarsi in euro 3.480, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Treviso in data 03/10/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato il sunnominato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata.

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati.

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

Nella fattispecie, la sentenza di primo grado, come quella di secondo, è affetta da nullità, in quanto risulta mancante dell'elenco allegato richiamato nell'imputazione, quale parte integrante della stessa.

La mancanza di tale elenco, contenente - si ipotizza - la specificazione di ogni singola condotta contestata e la data di presunta commissione della stessa, non ha consentito all'imputato di approntare un'adeguata difesa, tenuto conto, tra l'altro del considerevole arco temporale nel corso del quale si sarebbero presuntivamente consumati gli atti di appropriazione indebita.

Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 161, comma 2, cod. proc. pen.

Nella fattispecie si contestano all'imputato due distinte condotte appropriative, cioè l'aver trattenuto, senza restituirla la documentazione contabile, fiscale e contributiva di pertinenza delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'essersi impossessato, senza destinarlo al pagamento di imposte e tributi, del denaro versatogli di volta in volta dalle due clienti per gli adempimenti fiscali e retributivi.

Tali condotte, con particolare riguardo alla seconda, sarebbero state realizzate nel corso degli anni dal 1993 all'aprile 2016 e dalle sentenze di merito è emerso che tra il 2011 ed il 2013 risultavano omessi versamenti di imposte per circa 20.000 euro, conseguenti a dichiarazioni IRPEF ed IRAP di tali periodi.

Ai fini del computo della prescrizione, in ipotesi - quale la presente - di pluralità di fatti delittuosi avvinti dal vincolo della continuazione, occorre avere riguardo alla data di commissione (o consumazione) delle singole condotte, non potendosi più far decorrere per tutte il termine di prescrizione dell'ultima di esse.Fermo quanto precede, alla data di deliberazione della sentenza d'appello (09/10/2020), si sarebbe dovuta dichiarare l'estinzione, per intervenuta prescrizione, di tutti gli atti di appropriazione indebita risalenti ad epoca anteriore al 09/04/2013; e, del resto, alla data di deliberazione della sentenza di primo grado (03/10/2019), risultava maturata la prescrizione per tutte le condotte antecedenti al 03/04/2012.

Terzo motivo: carenza di motivazione in punto mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Si censura la sentenza impugnata che non ha indicato, nemmeno sinteticamente, le ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Quarto motivo: carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti civili.

A fronte della censura del ricorrente inerente ai criteri di calcolo adottati dal primo giudice nella liquidazione del danno, la Corte territoriale rimanda acriticamente ai conteggi eseguiti dal consulente tecnico delle parti civili, indicando erroneamente il danno risarcibile nel totale "di tutte le somme di denaro affidate dalle persone offese all'imputato per il pagamento delle imposte, oltre alle sanzioni ... nella procedura di rottamazione delle cartelle": trattasi di motivazione alquanto sbrigativa, che sottintende un ragionamento illogico, considerando che nella c.d.

"rottamazione delle cartelle", le somme dovute a titolo di tributi ed imposte, nonché a titolo di sanzioni, sono state ridotte dal legislatore rispetto alle somme originariamente dovute all'Erario: il risarcimento del danno patrimoniale dovrà così essere limitato agli esborsi effettivamente sostenuti dalle persone offese, tenuto conto, in particolare, della riduzione delle sanzioni in sede di definizione agevolata delle pendenze con l'Erario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo.

2. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3.

Del tutto tardivo e, come tale, non scrutinabile è il primo motivo.

La doglianza ivi contenuta non risulta essere stata previamente proposta come motivo di appello (ove erano state dedotte le sole questioni inerenti l'eccessività della pena irrogata e l'erroneità della misura del risarcimento del danno) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Invero, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

4. Fondato è il secondo motivo.

Le condotte di reato, tutte ampiamente provate nella loro materialità, protrattesi ininterrottamente dal 2011 al 19/03/2016, risultano prescritte limitatamente ai fatti commessi sino al 27/07/2014, avuto riguardo al periodo di commissione dei fatti, al titolo di reato in contestazione, alla durata massima del tempo necessario a prescrivere, considerati gli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei: nei confronti del Fogato è stata ritenuta la recidiva semplice) e della - unica - sospensione di sessantaquattro giorni del corso della prescrizione ex art. 83 D.L. n. 18/2020 (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna).

5. Infondato è il terzo motivo.

Effettivamente il motivo di appello sull'erroneo diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena non è stato espressamente confutato dalla Corte territoriale.

Peraltro, il "silenzio" dei giudici di secondo grado ben si giustifica sulla base di due ordini di motivi: -il primo, legato alla genericità della richiesta, essendosi la parte limitata ad invocare il beneficio senza allegare alcunchè a base e giustificazione della richiesta (v. paragrafo 1 a pag. 3 dell'atto di appello); -il secondo, connesso all'esistenza di una riconosciuta e dichiarata recidiva, implicitamente valutata come ostativa alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole di astensione da parte del Fogato di nuove ed ulteriori criminose in futuro.

6. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo.

Premessa la definitività delle statuizioni civili non essendo stata contestata in sede di gravame la penale responsabilità per i fatti addebitati, ritiene il Collegio come la proposta censura sia inammissibile in quanto totalmente priva della critica argomentata nei confronti del provvedimento, essendo state omesse le specifiche indicazioni degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto fondanti il manifestato dissenso.

La stessa si risolve, in definitiva, nella sostanziale reiterazione del motivo di appello su cui la Corte territoriale ha reso congrua ed adeguata motivazione.

7. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai fatti di reato commessi sino al 27/07/2014, perché estinti per prescrizione; -il rigetto nel resto il ricorso; -il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Venezia; -la riserva di liquidazione, all'esito della pronuncia definitiva, delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi sino al 27/07/2014, perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Riserva al definitivo la liquidazione delle ulteriori spese delle parti civili.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 998/2020 in data 09/10/2020 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Fogato, con conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili quantificati come segue: euro 121.000 (di cui euro 101.000 a titolo di danno patrimoniale ed euro 20.000 a titolo di danno non patrimoniale) a favore di [OSCURATO:PERSONA]; euro 103.600 (di cui euro 93.600 a titolo di danno patrimoniale ed euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale) a favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché con condanna dell'imputato alle spese processuali sostenute nel presente grado, da liquidarsi in euro 3.480, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Treviso in data 03/10/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato il sunnominato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. Nella fattispecie, la sentenza di primo grado, come quella di secondo, è affetta da nullità, in quanto risulta mancante dell'elenco allegato richiamato nell'imputazione, quale parte integrante della stessa. La mancanza di tale elenco, contenente - si ipotizza - la specificazione di ogni singola condotta contestata e la data di presunta commissione della stessa, non ha consentito all'imputato di approntare un'adeguata difesa, tenuto conto, tra l'altro del considerevole arco temporale nel corso del quale si sarebbero presuntivamente consumati gli atti di appropriazione indebita. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 161, comma 2, cod. proc. pen. Nella fattispecie si contestano all'imputato due distinte condotte appropriative, cioè l'aver trattenuto, senza restituirla la documentazione contabile, fiscale e contributiva di pertinenza delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'essersi impossessato, senza destinarlo al pagamento di imposte e tributi, del denaro versatogli di volta in volta dalle due clienti per gli adempimenti fiscali e retributivi. Tali condotte, con particolare riguardo alla seconda, sarebbero state realizzate nel corso degli anni dal 1993 all'aprile 2016 e dalle sentenze di merito è emerso che tra il 2011 ed il 2013 risultavano omessi versamenti di imposte per circa 20.000 euro, conseguenti a dichiarazioni IRPEF ed IRAP di tali periodi. Ai fini del computo della prescrizione, in ipotesi - quale la presente - di pluralità di fatti delittuosi avvinti dal vincolo della continuazione, occorre avere riguardo alla data di commissione (o consumazione) delle singole condotte, non potendosi più far decorrere per tutte il termine di prescrizione dell'ultima di esse.Fermo quanto precede, alla data di deliberazione della sentenza d'appello (09/10/2020), si sarebbe dovuta dichiarare l'estinzione, per intervenuta prescrizione, di tutti gli atti di appropriazione indebita risalenti ad epoca anteriore al 09/04/2013; e, del resto, alla data di deliberazione della sentenza di primo grado (03/10/2019), risultava maturata la prescrizione per tutte le condotte antecedenti al 03/04/2012. Terzo motivo: carenza di motivazione in punto mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Si censura la sentenza impugnata che non ha indicato, nemmeno sinteticamente, le ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Quarto motivo: carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti civili. A fronte della censura del ricorrente inerente ai criteri di calcolo adottati dal primo giudice nella liquidazione del danno, la Corte territoriale rimanda acriticamente ai conteggi eseguiti dal consulente tecnico delle parti civili, indicando erroneamente il danno risarcibile nel totale "di tutte le somme di denaro affidate dalle persone offese all'imputato per il pagamento delle imposte, oltre alle sanzioni ... nella procedura di rottamazione delle cartelle": trattasi di motivazione alquanto sbrigativa, che sottintende un ragionamento illogico, considerando che nella c.d. "rottamazione delle cartelle", le somme dovute a titolo di tributi ed imposte, nonché a titolo di sanzioni, sono state ridotte dal legislatore rispetto alle somme originariamente dovute all'Erario: il risarcimento del danno patrimoniale dovrà così essere limitato agli esborsi effettivamente sostenuti dalle persone offese, tenuto conto, in particolare, della riduzione delle sanzioni in sede di definizione agevolata delle pendenze con l'Erario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo. 2. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3. Del tutto tardivo e, come tale, non scrutinabile è il primo motivo. La doglianza ivi contenuta non risulta essere stata previamente proposta come motivo di appello (ove erano state dedotte le sole questioni inerenti l'eccessività della pena irrogata e l'erroneità della misura del risarcimento del danno) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Invero, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 4. Fondato è il secondo motivo. Le condotte di reato, tutte ampiamente provate nella loro materialità, protrattesi ininterrottamente dal 2011 al 19/03/2016, risultano prescritte limitatamente ai fatti commessi sino al 27/07/2014, avuto riguardo al periodo di commissione dei fatti, al titolo di reato in contestazione, alla durata massima del tempo necessario a prescrivere, considerati gli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei: nei confronti del Fogato è stata ritenuta la recidiva semplice) e della - unica - sospensione di sessantaquattro giorni del corso della prescrizione ex art. 83 D.L. n. 18/2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna). 5. Infondato è il terzo motivo. Effettivamente il motivo di appello sull'erroneo diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena non è stato espressamente confutato dalla Corte territoriale. Peraltro, il "silenzio" dei giudici di secondo grado ben si giustifica sulla base di due ordini di motivi: -il primo, legato alla genericità della richiesta, essendosi la parte limitata ad invocare il beneficio senza allegare alcunchè a base e giustificazione della richiesta (v. paragrafo 1 a pag. 3 dell'atto di appello); -il secondo, connesso all'esistenza di una riconosciuta e dichiarata recidiva, implicitamente valutata come ostativa alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole di astensione da parte del Fogato di nuove ed ulteriori criminose in futuro. 6. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo. Premessa la definitività delle statuizioni civili non essendo stata contestata in sede di gravame la penale responsabilità per i fatti addebitati, ritiene il Collegio come la proposta censura sia inammissibile in quanto totalmente priva della critica argomentata nei confronti del provvedimento, essendo state omesse le specifiche indicazioni degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto fondanti il manifestato dissenso. La stessa si risolve, in definitiva, nella sostanziale reiterazione del motivo di appello su cui la Corte territoriale ha reso congrua ed adeguata motivazione. 7. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai fatti di reato commessi sino al 27/07/2014, perché estinti per prescrizione; -il rigetto nel resto il ricorso; -il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Venezia; -la riserva di liquidazione, all'esito della pronuncia definitiva, delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi sino al 27/07/2014, perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Riserva al definitivo la liquidazione delle ulteriori spese delle parti civili. Così de
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