CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proposti con il medesimo atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. ascritto ad entrambi gli odierni ricorrenti e il reato di cui all’art. 367 cod. pen. ascritto solo ad [OSCURATO:PERSONA], non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché solo formalmente teso a censurare difetti motivazionali, ma invero volto a censurare una decisione che si assume errata perché fondata su un apprezzamento asseritamente sbagliato delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito, finendo per reiterare rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e logica motivazione; che, dunque, le argomentazioni della difesa nel ricorso sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché, tenuto conto che dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione delle suddette diminuenti non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato e che i giudici di appello hanno congruamente giustificato il diniego, sottolineando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e la neutralità della condotta processuale degli imputati, non apprezzabile come volta ad agevolare una rapida definizione del procedimento; emerso che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, risulta manifestamente infondato, in quanto emerge come sia, in sostanza, invocato un inesistente diritto al minimo edittale, mentre la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado, giustificando lo scostamento dal minimo sulla base della condotta fraudolenta particolarmente organizzata e articolata, segno di una peculiare capacità criminale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass