CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34397_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale censura la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Iacuzzi e [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano ad una rivalutazione delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità. In particolare, il giudice di merito ha dapprima evidenziato che il ricorrente non si era confrontato con una pluralità di elementi da cui risultava che il documento che attestava la consegna della contabilità a [OSCURATO:PERSONA], soggetto senza fissa dimora, tra cui le dichiarazioni di Covone e Castellarin, dal fatto che il documento era generico con riferimento alla contabilità asseritamente consegnata e dal fatto che solo il ricorrente aveva presenziato alla verifica fiscale. Si tratta di una motivazione congrua e per nulla manifestamente illogica rispetto alla quale il ricorrente propone una rivalutazione del fatto che non è consentita. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consiQ4ierVestensore [OSCURATO:PERSONA]