CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1960
Cassazione n. 26337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1960 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 30/06/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Vasto, in data 05/02/2018, aveva condannato FALCONE Gabriele alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 477 e 482 cod. pen. 2. Il difensore di FALCONE Gabriele lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata, erronea, contraddittoria motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente. 3. Il secondo motivo di impugnazione denuncia la mancata, erronea, contraddittoria motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in ordine alla quantificazione della pena in termini superiori al minimo edittale. La sentenza afferma erroneamente che la pena è stata quantificata dal Giudice di primo grado nel minimo edittale ed, inoltre, modifica in pejus la statuizione del Tribunale di Vasto ritenendo non concedibile le circostanze attenuanti generiche. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.5. Il primo motivo è, inoltre, articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha logicamente argomentato sulla piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato TOSCANO, propalazioni che hanno trovato riscontro individualizzante nella scrittura privata sottoscritta dal ricorrente. 6. Il motivo riguardante l'entità della pena è inammissibile perché il relativo motivo di appello risultava ab origine inammissibile perché assolutamente generico. L'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe, di conseguenza, alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 Rv. 265878 - 01). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, attraverso una valutazione globale dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., aveva ritenuto, con motivazione sintetica ma esaustiva, logica ed adeguata, di determinare la pena in misura leggermente superiore al minimo edittale in considerazione dell'oggettiva gravità del fatto e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche al FALCONE. La Corte territoriale ha, quindi, richiamato la sentenza di primo grado affermando l'assoluta condivisibilità del calcolo di pena effettuato dal Tribunale di Vasto, motivazione per relationem sicuramente sufficiente ed idonea in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello in tema di determinazione della pena (il ricorrente si era, pertanto, limitato a invocare l'applicazione del minimo edittale affermando in modo del tutto vago l'eccessività della pena irrogata dal giudice di merito -vedi pag. 4 dell'appello-). Peraltro l'erronea ricostruzione delle modalità di determinazione della pena indicata nella sentenza impugnata e lamentato dal ricorrente (la Corte territoriale ha erroneamente affermato che il giudice di primo grado ha determinato la pena nei minimi edittali ed ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche) diversamente da quanto affermato dal ricorrente non costituisce una modifica in pejus della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, rimanendo immutata la pena irrogata nei confronti del FALCONE e condivise dalla Corte di appello le modalità di determinazione della pena con motivazione per relationem.7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e