CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati avuto riguardo alla completezza delle argomentazioni con le quali la Corte ha respinto l'appello sulla pena e mancata applicazione della pena sospesa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]