Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 07774/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.; letta la memoria difensiva con motivi nuovi depositata ex art. 611 cod. proc. pen. in data 29.12.2025, con cui si ripercorrono gli aspetti essenziali del ricorso (allegando documentazione).

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e alla procedibilità - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante in materia (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove e del loro significato diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in relazione all'elemento soggettivo del reato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Esso è anche manifestamente infondato perché il dolo è stato desunto dalla reiterata fruizione di energia elettrica a costi estremamente inferiori a quelli corrispondenti all'uso fatto della stessa energia, come ha sottolineato la Corte di appello, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema.

5. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.; letta la memoria difensiva con motivi nuovi depositata ex art. 611 cod. proc. pen. in data 29.12.2025, con cui si ripercorrono gli aspetti essenziali del ricorso (allegando documentazione). 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e alla procedibilità - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante in materia (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove e del loro significato diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in relazione all'elemento soggettivo del reato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Esso è anche manifestamente infondato perché il dolo è stato desunto dalla reiterata fruizione di energia elettrica a costi estremamente inferiori a quelli corrispondenti all'uso fatto della stessa energia, come ha sottolineato la Corte di appello, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema. 5. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 07774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris