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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11089/2026

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esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona pubblicata il7.3.2024;Pag. 1 di 2Numero registro generale 10471/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11089/2026Data pubblicazione 25/04/2026Rilevato che:s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivoavverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il7.3.2024, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona,pubblicata il 25.1.2019, condannava quest’ultima al pagamento di euro1.856,40 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,e revocava la condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.,onerando l’odierna ricorrente della rifusione delle spese dei due gradi digiudizio;[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) èrimasta intimata;la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.Considerato che:rileva il Collegio che risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente in data 10.4.2026;la rinuncia risulta accettata dalla controricorrente ed ha i requisitirichiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;ne segue che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenutaaccettazione da parte della controricorrente.

P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 2 di 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona pubblicata il7.3.2024;Pag. 1 di 2Numero registro generale 10471/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 11089/2026Data pubblicazione 25/04/2026Rilevato che:s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivoavverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il7.3.2024, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona,pubblicata il 25.1.2019, condannava quest’ultima al pagamento di euro1.856,40 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,e revocava la condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.,onerando l’odierna ricorrente della rifusione delle spese dei due gradi digiudizio;[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) èrimasta intimata;la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.Considerato che:rileva il Collegio che risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente in data 10.4.2026;la rinuncia risulta accettata dalla controricorrente ed ha i requisitirichiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;ne segue che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenutaaccettazione da parte della controricorrente. P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 2 di 2
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