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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 22911/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22790/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.2810/2024, depositata i l 12/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], allevatore e produttore di latte bufalino, ha chiesto al Giudice di pace di Capua l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per la somma di euro 2.107,14, non avendo pagato integralmente una fornitura di latte per una differenza di litri 3.100 relativa ai mesi di giugno e luglio 2008. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Capua ha emesso il decreto ingiuntivo per l'importo richiesto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto, chiedendo in via preliminare la revoca del decreto per incompetenza territoriale e per valore del giudice adito e, in subordine, il rigetto della domanda e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo l’opponente definito ogni rapporto economico con Attanasio e contestando la fattura su cui si fonda il decreto.

Con sentenza n. 2750 del 2010 il Giudice di pace ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, affermando che il creditore avrebbe dovuto esibire in giudizio la bolla di consegna del prodotto asseritamente fornito, prova non sostituibile con le fatture e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per l'ammissione della prova testimoniale.

2. La sentenza è stata impugnata da Attanasio.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto rimesso in termini l'appellante ai fini delle richieste di cui all'art. 320 c.p.c. ed è stata espletata la prova testimoniale.

Con la sentenza n. 2810 del 2024 il Tribunale ha accolto l'appello: la prova della consegna della merce può essere fornita con ogni mezzo inclusa la prova testimoniale, non essendo a tal fine necessaria e sufficiente la bolla di consegna; i testimoni escussi - il fratello dell'appellante, un dipendente della ditta e il titolare di un terreno agricolo confinante con quello l'appellante - hanno confermato con dichiarazioni attendibili, in quanto precise e concordanti, la ricostruzione storica dei fatti presentata dall'appellante e, in particolare, la sussistenza del credito in favore di Attanasio per l'importo indicato nella fattura; alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalla documentazione in atti risulta provato il credito dell'appellante.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.320, comma 3 c.p.c., nullità della sentenza impugnata”, per avere il Tribunale erroneamente ammesso la prova per testi dell'opponente nonostante la decadenza in cui era incorso in primo grado per non avere articolato la prova nella prima udienza di comparizione; b) il secondo motivo contesta, in via subordinata rispetto al primo motivo, “nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.”, per avere il Tribunale con una motivazione illogica e apparente ritenuto non sussistente la più volte eccepita decadenza di Attanasio dalla facoltà di articolare mezzi istruttori; la difesa della ricorrente ha eccepito la decadenza dalla possibilità di articolare mezzi istruttori della controparte perché le richieste istruttorie nel procedimento davanti il giudice di pace vanno formulate alla prima udienza ed è possibile un rinvio a una successiva udienza solo per una volta e solo per ulteriori produzioni e richieste di prova; Attanasio non ha chiesto l’assunzione della prova per testi né nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, né alla prima udienza del 14 ottobre 2009, né alla successiva udienza del 19 novembre 2009, cosicché il ritardo alla terza udienza del 19 gennaio 2010 era irrilevante, in quanto la decadenza era già maturata.

I motivi sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la richiesta di assunzione di mezzi di prova, così come la produzione di documenti, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la deduzione o la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. n. 19359/2017).

Nel caso in esame il giudice d’appello ha rimesso in termini l’opposto Attanasio in relazione alla deduzione dei mezzi istruttori, ritenendo motivata da causa di forza maggiore la tardiva comparizione del suo difensore all’udienza del 19 gennaio 2010.

Rimettendo in termini la parte, il giudice d’appello non ha considerato che la medesima era comunque decaduta dal dedurre o proporre le prove, essendo l’udienza del 19 gennaio non la prima udienza (che si era tenuta il 14 ottobre 2009), ma la terza udienza e non avendo d’altro canto Attanasio dedotto prova alcuna in prima udienza, così che non poteva trovare applicazione il quarto comma dell’art. 320 c.p.c.

2. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22790/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.2810/2024, depositata i l 12/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], allevatore e produttore di latte bufalino, ha chiesto al Giudice di pace di Capua l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per la somma di euro 2.107,14, non avendo pagato integralmente una fornitura di latte per una differenza di litri 3.100 relativa ai mesi di giugno e luglio 2008. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Capua ha emesso il decreto ingiuntivo per l'importo richiesto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto, chiedendo in via preliminare la revoca del decreto per incompetenza territoriale e per valore del giudice adito e, in subordine, il rigetto della domanda e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo l’opponente definito ogni rapporto economico con Attanasio e contestando la fattura su cui si fonda il decreto. Con sentenza n. 2750 del 2010 il Giudice di pace ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, affermando che il creditore avrebbe dovuto esibire in giudizio la bolla di consegna del prodotto asseritamente fornito, prova non sostituibile con le fatture e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per l'ammissione della prova testimoniale. 2. La sentenza è stata impugnata da Attanasio. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto rimesso in termini l'appellante ai fini delle richieste di cui all'art. 320 c.p.c. ed è stata espletata la prova testimoniale. Con la sentenza n. 2810 del 2024 il Tribunale ha accolto l'appello: la prova della consegna della merce può essere fornita con ogni mezzo inclusa la prova testimoniale, non essendo a tal fine necessaria e sufficiente la bolla di consegna; i testimoni escussi - il fratello dell'appellante, un dipendente della ditta e il titolare di un terreno agricolo confinante con quello l'appellante - hanno confermato con dichiarazioni attendibili, in quanto precise e concordanti, la ricostruzione storica dei fatti presentata dall'appellante e, in particolare, la sussistenza del credito in favore di Attanasio per l'importo indicato nella fattura; alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalla documentazione in atti risulta provato il credito dell'appellante. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.320, comma 3 c.p.c., nullità della sentenza impugnata”, per avere il Tribunale erroneamente ammesso la prova per testi dell'opponente nonostante la decadenza in cui era incorso in primo grado per non avere articolato la prova nella prima udienza di comparizione; b) il secondo motivo contesta, in via subordinata rispetto al primo motivo, “nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.”, per avere il Tribunale con una motivazione illogica e apparente ritenuto non sussistente la più volte eccepita decadenza di Attanasio dalla facoltà di articolare mezzi istruttori; la difesa della ricorrente ha eccepito la decadenza dalla possibilità di articolare mezzi istruttori della controparte perché le richieste istruttorie nel procedimento davanti il giudice di pace vanno formulate alla prima udienza ed è possibile un rinvio a una successiva udienza solo per una volta e solo per ulteriori produzioni e richieste di prova; Attanasio non ha chiesto l’assunzione della prova per testi né nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, né alla prima udienza del 14 ottobre 2009, né alla successiva udienza del 19 novembre 2009, cosicché il ritardo alla terza udienza del 19 gennaio 2010 era irrilevante, in quanto la decadenza era già maturata. I motivi sono fondati. Secondo l’orientamento di questa Corte, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la richiesta di assunzione di mezzi di prova, così come la produzione di documenti, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la deduzione o la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. n. 19359/2017). Nel caso in esame il giudice d’appello ha rimesso in termini l’opposto Attanasio in relazione alla deduzione dei mezzi istruttori, ritenendo motivata da causa di forza maggiore la tardiva comparizione del suo difensore all’udienza del 19 gennaio 2010. Rimettendo in termini la parte, il giudice d’appello non ha considerato che la medesima era comunque decaduta dal dedurre o proporre le prove, essendo l’udienza del 19 gennaio non la prima udienza (che si era tenuta il 14 ottobre 2009), ma la terza udienza e non avendo d’altro canto Attanasio dedotto prova alcuna in prima udienza, così che non poteva trovare applicazione il quarto comma dell’art. 320 c.p.c. 2. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di di
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