CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 agosto 2026
Cassazione n. 24568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per laProvincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui ufficiin Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7583/2022 depositatail 28/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12562/2023Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 24568/2026Data pubblicazione 08/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso monitorio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 45.930,62, quale residuo non riversatodall'allora concessionario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente della riscossione perEnna, relativo a: ruoli suppletivi 1998 (importo dovuto euro 115.129,36;riversato euro 75.903,76); ruoli principali 1999 (importo dovuto euro240.777,23; riversato euro 234.072,21).Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 22439/2010.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo: difetto di giurisdi-zione, con dedotta giurisdizione contabile; insussistenza del credito; pro-roga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità; inammissibilità del pro-cedimento monitorio; erroneità del “quantum”.[OSCURATO:PERSONA] resisteva, ribadendo: la giurisdizione ordinaria; la debenzadelle somme; la perdita del diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lett. b)e c), d.lgs. n. 112/1999; l'inapplicabilità delle proroghe; l'inapplicabilitàdella legge n. 228/2012 per rapporto già consolidato.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4826/2016, respingeva l'oppo-sizione.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7583/2022, accoglieval'appello, ritenendo: applicabile la legge n. 228/2012 anche alla [OSCURATO:PERSONA]; non consolidato il rapporto; non dovuti gli importi per effetto dell'an-nullamento dei ruoli 1998‑1999.4. Avverso tale decisione la Cassa propone ricorso per cassazione,articolato in cinque motivi.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate – Riscossione.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, dopo che le Se-zioni Unite di questa Corte, investite dalla Prima Sezione civile con ordi-nanza interlocutoria n. 24043/2024, si sono pronunciate, con sentenza n.31908/ 2025, sulla questione di massima di particolare importanza in temaNumero registro generale 12562/2023Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 24568/2026Data pubblicazione 08/08/2026di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Pre-videnza e [OSCURATO:PERSONA].Nella sollecitata pronuncia sulla verifica della compatibilità, o meno,del quadro normativo complessivo – in particolare quello disciplinato dalleleggi n. 228/2012 e n. 190/2014, con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale normainterposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.– per un giudizio di più generale tenuta rispetto a una pluralità di profili,coinvolgenti: l'esistenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso di-storto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210 del2021 della Corte Costituzionale; la preponderanza data alle esigenze finan-ziarie sulle finalità solidaristiche della Cassa, nell'ingentissimo importo deicrediti dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; la difficile compatibilitàdel regime di proroga con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinatae tempestivamente controllabile delle entrate; la duratura incertezza dell'e-sito della riscossione e definizione dei rapporti debitori e della durata delprocesso, con conseguente incidenza sulla efficace esperibilità dei rimedialternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deveconcretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni,senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla contro-parte”.Le Sezioni Unite hanno definito il giudizio enunciando il seguente prin-cipio di diritto: “In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti dellaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle causein corso, delle modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012 (la quale, per iruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità dellaprocedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112/1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di ine-sigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla legge n. 190/2014(la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la pro-roga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato,Numero registro generale 12562/2023Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 24568/2026Data pubblicazione 08/08/2026quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazioneannuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principidi preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - qualenorma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma,Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinatoun'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (se-condo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolitoobbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto aquello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga”.6. Per l'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente ha fattopervenire in cancelleria “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” contro-firmato dal difensore della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONECon gli articolati motivi la ricorrente ha dedotto.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, legge n. 228/2012; D.M. 15 giugno 2015; artt. 1‑2 d.lgs. n. 509/1994;artt. 17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.; art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.).2. Nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.).3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999(art. 360, n. 3 c.p.c.).4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999;d.l. n. 282/2004; d.l. n. 203/2005 (art. 360, n. 3 c.p.c.).5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b),36 e 59, comma 4‑ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).Numero registro generale 12562/2023Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 24568/2026Data pubblicazione 08/08/20266. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinunciaal ricorso.L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezio-nale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle que-stioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presentegiudizio, risolte dalle Sezioni Unite in corso di giudizio con la sentenza n.31908 del 7/12/2025.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.La norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccom-bente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, inquanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugna-zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattan-dosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpre-tazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa integralmente lespese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.Il PresidenteNumero registro generale 12562/2023Numero sezionale 3042/2026Numero di raccolta generale 24568/2026Data pubblicazione 08/08/2026Guido Mercolino