CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA] spa" ha stipulato un contratto di sale and lease back con la socieÚ "[OSCURATO:PERSONA] spa", poi diventata "[OSCURATO:PERSONA] spa" e successivamente fallita. Più precisamente, la società "[OSCURATO:PERSONA] spa" ha venduto alla società "[OSCURATO:PERSONA] spa" un immobile di sua proprietà con la previsione che il bene veniva però lasciato in (.iodirnento al venditore, il quale si impegnava dunque a pagare 180 canoni mensili, alla fine dei quali avrebbe potuto riscattare l'immobile. Era altresì previsto che, invece, in caso di inadempimento e risoluzione del contratto, l'acquirente concedente, cioè "[OSCURATO:SOCIETA]" avrebbe avuto diritto a trattenere, i canoni pagati e al pagamento di quelli a scadere, mentre il bene sarebbe stato venduto e l'alienante concessionario avrebbe potuto soddisfarsi sul residuo di valore all'esito della vendita. 2.-Poiché la [OSCURATO:PERSONA] era creditrice, al momento di questa operazione, della "[OSCURATO:PERSONA] spa" e poi del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA], ed avendo la [OSCURATO:PERSONA] ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del suo credito rimasto comunque insoddisfatto, ha agito nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA], che del [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare, in primo luogo, la nullità di quella vendita, apparentemente effettuata nell'ambito del sale and back, per violazione del divieto del patto commissorio, o, in subordine, per la revocatoria nell'atto di disposizione ritenuto elusivo dei diritti di credito della banca attrice. 3.-11 TribunWe di Chieti ha accolto la domanda ritenendo che il contratto di leasing. dissinulasse una vendita in garanzia in violazione del divieto del patto commissorio, e questa decisione è stata confermata dal Corte di Appello dell'Aquila che ha ravvisato nella fattispecie gli indici di dissimulazione della vendita in garanzia, come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: ossia la preesistenza c.:un debftc. a sproporzione di valore tra il bene venduto e la somma finanziata„ la circostanza che tale somma sia stata poi utilizzata per estinguere debiti precedenti. 4.- Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:SOCIETA] con sette motivi di ricorso. Si è costituita in giudizio la Siena ELP che agisce per mandato di Italfondiario cui [OSCURATO:PERSONA] cl Siena ha ceduto il credito che le era derivato per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA], originaria creditrice ed originaria attrice. Considerato che 5.- La controricorrente eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto redatto mediante assemblaggio di una serie di atti che vengono, non già riportati nel loro contenuto essenziale, bensì integralmente allegati al ricorso stesso, in particolare: ii contratto di mutuo, il contratto di compravendita, la consulenza tecnica sul valore dell'immobile, il certificato di destinazione urbanistica, le due sentenze di merito e gli atti introduttivi di entrambi quei giudizi. Questa Corte ha avuto modo di precisare, quanto alla validità di ricorsi redatti con questa tecnica di assemblaggio, che "il ricorso per cassazione cd."assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un'esposizione ce fatti non sommaria, viola l'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente -iprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto ai canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza", (Cass.8245/ 2018; Cass. 26837/ 2020). In realtà, nella fattispecie, si può ritenere che gli atti che vengono allegati, e che costituiscono parte integrante del ricorso, sono facilmente individuabili ed isolabili e che guincL, fatta esclusione ed astrazione di essi, l'atto rispetta il principio di autosufficienza e di esposizione sommaria dei fatti. -6. - Nel merito, il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1421 del codice civile e 100 del codice d prccedura civile. La tesi della ricorrente è che la [OSCURATO:PERSONA], poi Monte dei Paschi di Siena, quale creditrice dell'alienante, non aveva interesse ad agire per far valere la nullità di una vencita, a cui -era estranea, soprattutto per via del fatto che il suo debitore, cioè l'alienante in quella vendita, era fallito e che dunque ogni azione volta a recuperare il bene alienato doveva essere esclusivamente esercitata dal fallimento il quale, pur presente in giudizio, era però convenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], :)o1 Mps, ha in realtà proposto due domande nel giudizio di merito: l'una di accertamento della nullità del leasing per dissimulazione di una vendita in garanzia, elusiva del divieto del patto commissorio, l'altra di revocatoria ordinaria ci quella vendita in quanto in pregiudizio delle ragioni del creditore. Sia l'una che l'altra domanda non sono impedite dall'avvenuto fallimento del debitore in quanto la prima delle due è ammissibile nei limiti del mero accertamento, mentre quanto alla seconda questa Corte ha più volte osservato che "il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo -creditore qualora il curatore non marifest la volontà di subentrarvi, né risulti aver intrapreso, con riguardo ai medesimo atto di disposizione già impugnato ex art. 2901 c.c., altra analoga azione a norma dell'art. 66 I.fall." (Cass. 29112/ 2017; Cass.14892/2019). [OSCURATO:PERSONA] conseguenla °Lingue che l'azione del singolo creditore, in questo caso di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi ammissibile nei termini suddetti, non avendo il curatore manifestato volontà di subentrare nell'azione già intrapresa, né avendone iniziata lui unE. arialega. . 7.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 del codice civile. La ricorrente prende atto del fatto che la Corte di appello ha utilizzato gli indici presuntivi indicati da questa Corte ai fini dell' accertamento della dissimulazione della vendita con patto di riscatto, elusiva del divieto del patto commissorio, ma ritiene che in concreto quegli indici non sussistessero, e che dunque la Corte di merito non ha fatto 17t.io2 UC delk2 presunzioni. Ritiene in particolare che non vi fosse alcuna sproporzione tra il valore del bene trasferito e il prezzo, che non vi fosse alcun approfittamento da parte sua della condizione dell'alienante, e che dunque non vi fossero elementi precisi e concordanti per consentire la presunzione di dissimulazione della vendita in garanzia. 7.1.- Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, vale a dire la circostanza che l'immobile valeva di meno di quanto era stato pagato, e cne dunque non poteva parlarsi di approfittamento da parte dell'acquirente concedente, che non avrebbe tratto alcun ingiusto vantaggio dalla vendita. 7.1.1.- II quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 codice di procedura civile, ossia per difetto di motivazione sufficiente: secondo la ricorrente, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato perché e da cosa il ricavato della somma ricevuta a titolo di acquisto del bene sarebbe impiegata per estinguere un precedente debito e perché di tale estinzione dovesse essere a conoscenza la ricorrente. 7.2. - I motivi possono valutarsi insieme, essendo il terzo e quarto una specificazione del secondo, e sono in parte inammissibili in parte infondati. E' inammissibile il primo motivo in quanto mira a contestare un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito. Nell'accertamento della natura elusiva della vendita in garanzia, vale a dire nell'accertamento dela dissimLlazione di una tale vendita sotto l'apparenza di un leasing, questa Corte ha indicato alcuni indici per stabilire se si sia in presenza di una vendita effettiva (magari con patto di retrocessione) , oppure se l'effetto traslativo sia stfltilato in quanto dissimula uno scopo di garanzia (sin da Cass. Sez. Un. 1611/ 1989). In sede di legittimità può censurarsi la circostanza che il giudice di merito non abbia fatto abplicazone oi. quei criteri presuntivi, o ne abbia utilizzato altri non pertinenti, ai fini 1accetare lz ‘»olazione del divieto del patto commissorio, in quanto si tratta di criteri astratti di individuazione di un effetto giuridico. Per contro, non è censurabile in Cassazione l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto che inC:Tano quee Fndici presuntivi, vale a dire l'effettiva esistenza di una sproporzione di valore o l'effettiva esistenza di una condizione debitoria di cui l'acquirente avrebbe approfittato, e via dicendo, in quanto si tratta di elementi di fatto il cui accertamento è rimesso al giudice di merito. Peraltrolquantcp alla censura relativa al secondo motivo, i giudici d'appello non hanno affatto omesso di considerare l'effettiva sproporzione tra l'esborso della società di leasing e quello del concedente, ma piuttosto hanno calcolato che il complessivo valore dell'operazione, tenuto conto dell'eventualità dell'inadempimento, ,era del tutto favorevole per l'appunto alla società di leasing e quindi non solo il fatto non è omesso, ma è anche correttamente valutato, in quanto i giudici non si limitano a confrontare il valore effettivo del bene alienato con il valore apparente della vendita, bensì considerano, ai fini del valore, l'intero ammontare dei canoni e quindi il valore dell'intera operazione economica. Allo stesso modo è infondato il quarto motivo in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che vi fosse approfittamento e conoscenza dello stato economico del debitore, e queste ragioni sono basate su accertamento di fatto, vale a dire l'utilizzo della somma per l'estinzione del debito precedente, li cui giudizio non è qui possibile rimettere in discussione. Senza tacere del f?tto che motivo non contiene una specifica censura, limitandosi alla generica affermazione dell'assenza di una motivazione sul punto considerato. 8.- Il quinto ed il sesto motivo, il primo dei quali denuncia omesso esame di un fatto rilevante, ed il secondo violazione dell'articolo 2744 c.c., sono del tutto inammissibili, in quanto non contengono alcuna censura specifica alla ratio decidendi, il primo limitandosi a dire che nessuna società di leasing avrebbe stipulato un contratto se avesse saputo che l'altra parte sarebbe stata inadempiente, e questa non può dirsi una censura vera e propria, il secondo che parimenti la società di leasing non avrebbe stipulato se avesse saputo che il risultato sarebbe stato queiio ct ottenere a soddisfazione del credito l'immobile: anche in questo caso manca del tutto la censura alla decisione impugnata. 9.- Il settimo ed ultimo motivo denuncia violazione degli articoli 1526 e 2744 del codice civile. Secondo la ricorrent G decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dato rilievo alla clausola contenuta nell'articolo 14 delle condizioni generali, che corsentiva, u co Ji nadempimento e di risoluzione, di vendere il bene attribuendo all'alienante la differenza rispetto all'ammontare del credito. Secondo T..Jest.5 ,clausoia è indicativa dell'equilibrio contrattuale o metiN elemento caratteristico della vendita in garanzia, indretU.:Hrrierite vietaCa dall'articolo 2744 c.c., consentendo al debitore di ricavare comunque. da ,Dpera.-/ione una contropartita. Il motivo è, La clausola , eosbtuisce un classico patto marciano ossia un patto in base a. (1,..ale«, in ca cj Hadempimento del debitore, il creditore vende bere.. pre.n».a debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito:, Un H;(11! lecita la vendita in garanzia, ossia evita che questa sia in ‘,/ck:3zione d& cftvieto del patto commissorio, solo purché le parti . abbiano previ3te, munnento della sua stipulazione, che, all'epoca de' adem ci :n jna stima della cosa, entro tempi certi e modalità deriilite, 3.55iCUT valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed E litornatc: oppure aff:clata ad una persona indipendente ed esperta, la qaie a b» fa,-,e, riferimento (Cass. 844/ 2020; Cass. 1625/ 201 3:), . Invece, nella fattispecíe„ la clausola in questione non è accompagnata da alcuna prenqsione, bene al momento dell'inadempimento, con la corKiuenza e cft 'ir:rzione di garantire al debitore che non vi sia sproporzione ai suoi ricorso va pert:..,into F'.Q„M. i i, rr la ricorrente al pagamento delle spese di , nella misura DOtO,Ci eJro, oltre 200,00 euro di si‘ke generali, Ai sensi dell`,,“-t C.-..n,r1:r1 1)..P.R n. 115 del 2002',1a CDrte'clà atto che il tenoceded J :Hd;s1:biCare il pagamerrto,lé, dovuto e nella misura dovuta; dc parte ric:) - ,-1,21-ri e, dell'ulteriore ímportosa titolo di contributo unificato, pari é.: finer:) r eorso. F I Presidente. 7 D CORTE DI CASSAZIONE Ufficio %Mimi coi 11 Pubblico Lct -Coje ,Ccv..()-cOtobAAL crukt AAGIA1 2,5"fcy i i [OSCURATO:PERSONA]0, odi. /o&)2 3 OVVt\AL cl(A. 2 I fykg LR CoJ eti- A 0,A ci(,;, L1 A-9a,(„ g.R, , wn&)-(,i) cu -,6m0 i t (>e,x. L oLt-ryprA.2rn'TO A/v(ha \ra(ure. fir\A ,(AAA. T, pot Do tw*o Qb. e(A2Aske: cktp-t A:Jen/