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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01189/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22425/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990); la memoria difensiva; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. indicato, alle circostanze attenuanti generiche, alla entità della pena inflitta, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22425/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990); la memoria difensiva; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. indicato, alle circostanze attenuanti generiche, alla entità della pena inflitta, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202
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