CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16240/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado, che condannava l’imputato per il delitto di truffa, condannandolo alla penaritenuta di giustizia. 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,nonché violazione del principio del contraddittorio, per avere la Corte territoriale ritenutol’atto d’appello privo della specificità, cd. intrinseca ed estrinseca. In relazione ai motividedotti con atto d’appello, la difesa rimarca il confronto, critico ed effettivo, delle relativedoglianze con la motivazione resa dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 8825del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822–01, la difesa ricorda che la pronuncia deplano di inammissibilità, di cui all’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., è consentitasoltanto nei casi di pronta individuazione della causa di inammissibilità. 2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge in relazione agli artt. 581 e591 cod. proc. pen., con cui si contesta l’asserita mancanza di specificità dei motivi diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, dal che consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I due motivi di ricorso esaminabili congiuntamente perché logicamente connessisono fondati. Ritiene il Collegio che lo schema argomentativo adottato dalla Corte distrettuale perfondare la ritenuta inammissibilità dei sei motivi di appello alcuni dei quali contenevanodoglianze prima facie non aspecifiche contrasti col principio, valorizzato correttamente nelricorso in esame, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibileper difetto di specificità dei motivi soltanto quando non risultino «esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento delladecisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante,è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state espostenel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.268822 – 01). A fondamento della pronuncia di inammissibilità dell’atto di appello, la Corteterritoriale ha sostenuto che le deduzioni difensive non fossero specifiche, quantomeno dalpunto di vista della specificità estrinseca. Ove si consideri che, con tale locuzione, s’intenderiferirsi alla correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste afondamento della decisione impugnata (Sez. U, Galtelli, Rv. 268822 – 01, cit., inmotivazione, par. 5.1; in seguito, ex multis, v. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, Pg, Rv.288948 - 05), non può convenirsi con quanto ritenuto nella decisione gravata.Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, l’allora appellante, nel richiederead esempio, col primo motivo dell’atto di impugnazione l’assoluzione ai sensi dell’art. 530cod. proc. pen. per il reato ascritto, poneva in discussione la selezione, operata dal giudicedi primo grado, delle dichiarazioni testimoniali, muovendo critiche sufficientementespecifiche, volte a contestare le conclusioni a parere della difesa, sbilanciate nel sensodell’acritica adesione al narrato dei familiari della persona offesa fatte proprie dal [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un motivo di appello incentrato sulla critica, sufficientemente articolata,dell’affermazione di responsabilità, nel quale la difesa indicava comunque ragioni, di fatto odi diritto, in base alle quali le valutazioni del giudice di primo grado si ritenevano noncondivisibili (cfr., ad es., Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 - 01), la Corteterritoriale si è limitata a riportare brani della sentenza di primo grado certamente non prividi significatività censurando genericamente il mancato confronto dell’appellante con queipassaggi della sentenza. Vero è che, in taluni orientamenti giurisprudenziali più restrittivi, valorizzati da Sez.U, Galtelli (Rv. 268822 – 01, cit., e ivi riportati in motivazione, sub par. 5.2), il requisito dellaspecificità estrinseca è delineato in termini di particolare rigore, nel senso che sono statiritenuti generici i motivi non attinenti alla effettiva ratiodecidendi della decisione appellata.Ma è anche vero che il variegato panorama delle pronunce ascrivibili all'orientamento"restrittivo" si è poi arricchito con «una serie di decisioni che hanno evidenziato la necessitàdi valutare “con minor rigore” la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso percassazione, pur contestualmente precisando che tale differente valutazione «non puòcomportare la sostanziale elisione» del requisito di cui all'art. 581, lettera c), cod. proc. pen.(ibidem, con riferimenti, tra le altre, a Sez. 7, n. 17461 del 03/07/2015, dep. 2016, Pantano;Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686)». Senza voler, con ciò, assolutizzare la centralità del principio del favorimpugnationis, inteso come una clausola generale, alla cui stregua interpretare l'art. 581,lettera c), cod proc. pen., per evitare che esso divenga uno strumento di fatto per ladeflazione dei carichi di lavoro (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718; v.anche Sez. 2, n. 16350 del 03/02/2016, Cerreto; Sez, 2, n. 2782 del 24/11/2015, dep. 2016,Tavella) il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’atto di appello, per come articolato,meritasse una valutazione nel merito, illegittimamente denegata dall’avversata sentenza. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]