CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 giugno 2022, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 28 novembre 2017, divenuta irrevocabile 11›-R9emer2&1-9.31.G>) 4)24=A5 Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato detta sentenza, ha osservato che il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto doveva esse revocato sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principio espresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), che ha espressamente richiamato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], chiedendone - con due distinti atti di ricorso - l'annullamento. 2.1. Con il primo atto di ricorso deduce quattro motivi. Con il primo motivo eccepisce la nullità del provvedimento per l'omessa notifica del decreto di fissazione per udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione ai difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Con il secondo motivo, eccepisce la nullità del provvedimento per essersi l'udienza del 17 maggio 2022 svolta in assenza del difensore di fiducia nel frattempo nominato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], cancellato dall'Albo degli Avvocati sin dal dicembre 2020, circostanza ignorata dal condannato al momento della nomina. Con il terzo motivo lamenta l'illegittimo diniego dell'istanza di rinvio dell'udienza del 23 giugno 2022 per legittimo impedimento dell'interessato, citato quale parte lesa procedimento presso altro Ufficio giudiziario. Infine, eccepisce la nullità del provvedimento del giudice dell'esecuzione per illegittimo diniego di un rinvio in attesa della decisione dell'istanza di grazia avanzata dal condannato. 2.2. Con il secondo atto di ricorso deduce quattro motivi. Il primo motivo di ricorso riproduce, articolandolo, il secondo motivo del primo atto di ricorso, nel quale si lamenta l'avvenuta celebrazione dell'udienza in assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con un mero difensore di ufficio. Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. in punto di mancata notifica dell'ordinanza impugnata. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 168, commi 3 e 4, cod. proc. pen., evidenziando l'equivocità della motivazione posta dalla Corte a fondamento della mancata conoscenza da parte dei giudici del merito della nuova condanna. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 670 cod., proc. pen. in punto di mancato rilievo della nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per difetto di correlazione tra contestazione e -condanna. Giusta la tesi del ricorrente, in ossequio a principi costituzionali e convenzionali, il Giudice dell'esecuzione, nonostante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza, ha sempre il potere/dovere di dichiarare la nullità del giudicato qualora la Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronunciata in violazione delle regole sul giusto processo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], don conclusioni scritte depositate il 20 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi deducono motivi complessivamente infondati. 2. Manifestamente infondati, siccome reiterativi delle medesime doglianze svolte dinanzi al giudice dell'esecuzione e da questi adeguatamente vagliate e superate, sono i primi due motivi del primo atto di ricorso. In particolare, quanto al primo, la Corte di appello ha chiarito che la notifica del decreto di citazione a giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta in ossequio a principio espresso in sede di legittimità secondo cui «La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione» (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443). Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie, in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede di esecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procede alla nomina del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della persona fisica di tale difensore possano incidere sul diritto all'assistenza difensiva e, pertanto, dare luogo a nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del 15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv. 243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528). La motivazione del provvedimento impugnato colloca la nomina degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella fase della cognizione, sì da non avere effetti in quella di esecuzione. Da ciò l'irrilevanza della mancanza di notificazione ai predetti difensori, non potendo avere effetti la nomina nella fase precedente a quella dell'esecuzione. Il percorso argomentativo del giudice dell'esecuzione spiega, inoltre, la correttezza della celebrazione dell'udienza del 17 maggio 2022 alla presenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già difensore di ufficio, quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], attesa la sua mancata comparizione. Né a diverso epilogo avrebbe condotto la conoscenza dell'avvenuta cancellazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'albo, situazione a fronte della quale è doveroso provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio. Di conseguenza, la doglianza mossa nel secondo motivo del primo ricorso (riprodotto nel primo motivo del secondo atto di ricorso) risulta del pari infondata. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del primo atto di ricorso. Dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) e, segnatamente, dal verbale dell'udienza del 23 giugno 2022, non risulta svolta alcuna istanza di rinvio, né la stessa risulta allegata al verbale. E, d'altra parte il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza dell'istanza che assume essere stata disattesa senza motivazione. Privo di pregio altresì il quarto motivo del primo atto di ricorso con il quale la difesa invoca la nullità del provvedimento per non essere stata rinviata la decisione in attesa della delibazione della domanda di grazia formulata al Presidente della Repubblica. Anche su tale questione la Corte territoriale - con motivazione scevra da fratture logiche - ha posto in rilievo come il procedimento in parola non sia suscettibile di incidere sul procedimento esecutivo che, sua volta, deve rispettare il principio della ragionevole durata nell'interesse dello stesso condannato. E manifestamente infondato il secondo motivo del secondo atto di ricorso, siccome deduce censure in evidente contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di notificazioni, l'operatività del principio stabilito dall'art.148, comma 3, c.p.p, secondo cui "l'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti", postula, evidentemente, che venga esattamente individuato quale sia l'atto da notificare. Nel procedimento di esecuzione e, più genericamente, in quello camerale, disciplinati, rispettivamente dagli artt.666 e 127 c.p.p., l'atto da notificare - avuto riguardo alla regola dettata dall'art.128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto "l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo" della decisione adottata - è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt.666, al comma 6, e 127, al comma 7 (Sez. 1 n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 241043; Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497). Inammissibile, siccome aspecifico, il terzo motivo del secondo atto di ricorso che, peraltro, riproduce una doglianza già formulata dinanzi al Giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, ha chiarito di avere acquisito il fascicolo del procedimento nell'ambito del quale era stata pronunciata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 28 novembre 2017 e che, dall'attenta disamina degli atti, era risultato che a disposizione del giudice di primo grado vi fosse un certificato del casellario privo dell'indicazione della sentenza della corte di appello di Bologna del 2 ottobre 2015, irrevocabile il 9 novembre 2017; per tale via, escludeva la conoscenza da parte del giudice di cognizione della causa ostativa alla concessione del beneficio. A fronte di tanto la difesa si limita ad affermare la tesi contraria, senza addurre alcun elemento documentale dal quale desumere che, invece, il giudice di cognizione avesse potuto prendere aliunde conoscenza della precedente condanna. Da ultimo va osservato come sia assolutamente assertiva e generica, come tale, non consentita, la censura in punto di esistenza di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e di compressione ovvero limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, con riguardo alla quale l'imputato avrebbe comunque dovuto impugnare la decisione di merito. Si richiama, invero, sul punto il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, RV. 278093). 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al paga