CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposte da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il percorso di revisione critica avviato dalla condannata e la disponibilità che questa ha dato di svolgere attività di volontariato e di assistere la propria madre e il padre del proprio compagno; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla natura dei reati commessi, allo spessore criminale della ricorrente e alla sopravvenuta commissione di illeciti disciplinari, all'ulteriore siep che ha comportato un incremento di pena e alla necessità di seguire l'approfondimento personologico, ha dato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri posti per la valutazione in ordine alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi, è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C