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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1975

Cassazione n. 19059/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, nonché la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, ì giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 su responsabilità e qualificazione della condotta estorsiva, pagg. 7 e 8 sulle ragioni diniego delle sanzioni sostitutive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che non debbano essere liquidate le spese alla parte civile„ tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e - come nel caso in esame - si sia limitato a depositare telematícamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, nonché la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, ì giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 su responsabilità e qualificazione della condotta estorsiva, pagg. 7 e 8 sulle ragioni diniego delle sanzioni sostitutive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che non debbano essere liquidate le spese alla parte civile„ tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e - come nel caso in esame - si sia limitato a depositare telematícamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così d
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