CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1985
Cassazione n. 28157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 12/09/1985 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 64, n. 4, cod. pen.; ritenuto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01) e che la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai profili indicati (si veda, al riguardo, quanto riportato a pag. 4) non presenti alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche considerato il consolidato approdo giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o, comunque, superati da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q P.Q.MI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2026.