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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24527/2022

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Baiamonti n. 10.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pavia n. 30. [OSCURATO:PERSONA] giacente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 30035/2017.

Intimati avverso la sentenza n. 357 della Corte di appello di Venezia , depositat a il 14.

2. 2017.

Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 4.

7. 2022.

Fatti di causa Con sentenza n. 357 del 14.

2. 2017 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato che le opere edilizie ( garage seminterrato, innalzamento del piano di campagna ad uso giardino pensile e muretti in cemento armato di delimitazione ) eseguite dai convenuti nel terreno limitrofo a quello della attrice [OSCURATO:PERSONA] non avevanoviolato le distanze legali dai confini e dai fabbricati e , per l’effetto , respinto la domanda di demolizione e quella di risarcimento dei danni dalla stessa proposte.

A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che nel caso di specie le opere edilizie realizzate dai convenuti non erano soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati alla luce dell’art. 33 del regolamento edilizio e delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codognè, che esonera da tale osservanza le costruzioni interrate, richiamando per esse la definizione di cui alla circolare regionale n. 13 del 1997, che qualifica tale la costruzione che presenta una differenza inferiore ad un metro tra il piano di campagna ed il piano orizzontale della facciata inferiore del solaio di copertura, aggiungendo che il criterio dettato da tale circolare, che riguarda esclusivamente fabbricati con destinazione industriale/artigianale, ha tuttavia una valenza generale per ogni tipo di costruzione; che il diritto dell’attrice a l risarcimento dei danni, che andava riconosciuto per il periodo tra la realizzazione delle opere ( 1993 ) e R.G.

N. 30035/2017. l’approvazione della variante al piano regolatore ( 11.

4. 2000) , c he aveva reso le stesse conforme alla normativa, si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, tempestivamente sollevata dalle controparti.

Per la cassazione di questa decisione, c on atto notificato il 4.

12. 2017, ricorreFrare Patricia, sulla base di sei motivi Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe richiamate.

Le parti hanno depositato memoria.

La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.

10. 2010, n. 137,convertito con la legge 18.

12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l’opera edilizia presente nell’immobile delle controparti esente dalla normativa sul rispetto delle distanze legali dal confine e tra costruzioni, applicando l’art. 33 del regolamento edilizio .

Si sostiene l’erroneità di tale decisione in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 citato laddove esso, richiamando la definizione data dalla circolare regionale n. 13 del 1997, esonera da tale osservanza , equiparandole agli interrati, le costruzioni che si innalza no dal piano di campagna per un’altezza inferiore al metro, atteso che tale definizione appare in netto contrasto con la nozione di costruzione posta dall’art. 873 cod. civ. e con l’elaborazione della giurisprudenza, che ravvisa la costruzione interrata soltanto in quella realizzata integralmente nel sottosuolo R.G.

N. 30035/2017.

Il secondo motivo di ricorso denunzia, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare il citato art. 33 del regolamento edilizio in quanto illegittimo, dal momento che esso deroga alla nozione di costruzione posta dall’art. 873 cod. civ., andando al di là del potere di integrazione che detta disposizione assegna alle norme locali in materia di distanze.

Il terzo motivo di ricorso denunzia, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui ai motivi precedenti, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 citato anche perché, con riferimento alle distanze tra edifici, deroga all’art. 9 d.m. 1444 del 1968, che invece è disposizione inderogabile, applicabile, per inserzione automatica, in sostituzione della norma locale illegittima.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 2, preleggi, dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 11 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 39, punto C4, d.m. n. 39 del 1975 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.33 citato, con riferimento alle distanze legali dai confini, anche in ragione del suo contrasto con le norme antisismiche e con i regolamenti comunali che consentono la costruzione aconfine solo se realizzata in base ad un progetto comune dei confinanti che rispetti specifici requisiti antisismici, nella specie mai predisposto..

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punto 10 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non soggetti alla normativa sulle distanze i giardini pensili e i muretti di delimitazione in cemento armato, che essendo stati costituiti su terrapieni artificiali, realizzati dal costruttore con la terra di riporto degli scavi, dovevano essere qualificati costruzioni in senso proprio.

Il sesto motivo di ricorso denunziano violazione dell’art. 117, comma 2 lett. l, Cost., dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche R.G.

N. 30035/2017. di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, sostenendo sotto altro profilo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 regolamento edilizio per violazione della esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile, atteso che esso introduce una totale e generica esenzione di alcune costruzioni dal rispetto della normativa, anche locale, sulle distanze.

I motivi, che possono trattarsi congiuntamente investendo la stessa ratio della decisione impugnata,laddove essa, mutuando nell’applicare l’art. 33 del regolamento edilizio del comune di Cogné la nozione di costruzione interrata posta dalla circolare regionale n. 13 del 1997, ha ritenuto che le opere edificate sul terreno dei convenuti fossero esenti dal rispetto della normativa in tema distanze tra costruzioni e dai confini poste dalle Norme tecniche di attuazione, sono manifestamente fondati.

Assorbente al riguardo appare la considerazione che l’art. 873 cod. civ., che stabilisce per le costruzioni su fondi limitrofi, se non unite o aderenti, la distanza non minore di tre metri, assegna ai regolamenti locali la sola potestà di disporre una distanza maggiore, ma non già di definire la nozione di costruzione, cioè di stabilire le caratteristiche in base a lle quali l’opera possa definirsi costruzione e quindi ritenersi soggetta alla normativa sulle distanze( Cass. n. 23843 del 2018; Cass. n. 144 del 2016; Cass. n. 5163 del 2015; Cass. n. 19530 del 2005; Cass. n. 1556 del 2005).

Ne consegue che la normativa locale può stabilire per determinate costruzioni, con riguardo ad esempio alla loro struttura o destinazione, una distanza diversa rispetto a quella prevista per altri manufatti, ma non può, atteso il suo rango secondario rispetto alla normativa statale, esentare determinate costruzioni dal rispetto della relativa normativa, adottando a tal fine una nozione diversa di costruzione.

La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c od. c iv ., è infatti necessariamente unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme locali, atteso il loro rango secondario e la delimitata competenza loro assegnata in materia.

R.G.

N. 30035/2017.

Ne consegue che ha errato la Corte di appello ad applicare, con riguardo alle opere dei convenuti, l’art. 33 del regolamento comunale, reputando di adottare, per effetto del rinvio da esso operato, una nozione di costruzione diversa da quella corrente, equiparandoli agli interrati, e, in tal modo, di escludere dalla normativa locale in tema di distanze l’opera dei convenuti, in quanto di emergente dal piano di campagna per un’altezza inferiore ad un metro.

Tale soluzione appare in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa ( Cass. n. 23856 del 2018; Cass. n. 27399 del 2014; Cass. n. 15972 del 2011 ) .

Solanto l’immobile com p le tamente interrato si sottrae pertanto al rispetto della normativa in tema di distanze, non anche quello che si eleva dal suolo, indipendentemente dalla relativa altezza( Cass. n. 3793 del 2012; Cass. n. 5956 del 1996 ).

L’art. 33 del regolamento edilizio, come interpretato dalla Corte, andava pertanto disapplicato, in quanto illegittimo, per cont ra sto con l’art. 8 73 cod. civ., con conseguente applicazione delle norme locali in materia di distanze tra costruzioni e dai confini.

Risulta altresì fondata, per ragioni analoghe, la censura, sollevata con il quinto motivo, che contesta la mancata applicazione delle norme locali con riguardo ai giardini pensili realizzati sul terreno dei convenuti mediante, si assume, terrapieni artificiali ed ai relativi muri di delimitazione in cemento armato.

Richiamando la nozione di costruzione sopra accolta, questa Corte ha affermato, con orientamento che si condivide, che, in tema di distanze legali, R.G.

N. 30035/2017. diversamente dal muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che,per la parte che adempie alla sua specifica funzione, non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ., devono invece ritenersi soggetti a tale norm a , perché co struzioni , il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente ( Cass. n. 23843 del 2018; Cass. n. 10512 del 2018; Cass. n. 11388 del 2013).

Le altre censure si dichiarano assorbite.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione del giudizio, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Baiamonti n. 10. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pavia n. 30. [OSCURATO:PERSONA] giacente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 30035/2017. Intimati avverso la sentenza n. 357 della Corte di appello di Venezia , depositat a il 14. 2. 2017. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 4. 7. 2022. Fatti di causa Con sentenza n. 357 del 14. 2. 2017 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato che le opere edilizie ( garage seminterrato, innalzamento del piano di campagna ad uso giardino pensile e muretti in cemento armato di delimitazione ) eseguite dai convenuti nel terreno limitrofo a quello della attrice [OSCURATO:PERSONA] non avevanoviolato le distanze legali dai confini e dai fabbricati e , per l’effetto , respinto la domanda di demolizione e quella di risarcimento dei danni dalla stessa proposte. A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che nel caso di specie le opere edilizie realizzate dai convenuti non erano soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati alla luce dell’art. 33 del regolamento edilizio e delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codognè, che esonera da tale osservanza le costruzioni interrate, richiamando per esse la definizione di cui alla circolare regionale n. 13 del 1997, che qualifica tale la costruzione che presenta una differenza inferiore ad un metro tra il piano di campagna ed il piano orizzontale della facciata inferiore del solaio di copertura, aggiungendo che il criterio dettato da tale circolare, che riguarda esclusivamente fabbricati con destinazione industriale/artigianale, ha tuttavia una valenza generale per ogni tipo di costruzione; che il diritto dell’attrice a l risarcimento dei danni, che andava riconosciuto per il periodo tra la realizzazione delle opere ( 1993 ) e R.G. N. 30035/2017. l’approvazione della variante al piano regolatore ( 11. 4. 2000) , c he aveva reso le stesse conforme alla normativa, si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, tempestivamente sollevata dalle controparti. Per la cassazione di questa decisione, c on atto notificato il 4. 12. 2017, ricorreFrare Patricia, sulla base di sei motivi Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe richiamate. Le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137,convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l’opera edilizia presente nell’immobile delle controparti esente dalla normativa sul rispetto delle distanze legali dal confine e tra costruzioni, applicando l’art. 33 del regolamento edilizio . Si sostiene l’erroneità di tale decisione in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 citato laddove esso, richiamando la definizione data dalla circolare regionale n. 13 del 1997, esonera da tale osservanza , equiparandole agli interrati, le costruzioni che si innalza no dal piano di campagna per un’altezza inferiore al metro, atteso che tale definizione appare in netto contrasto con la nozione di costruzione posta dall’art. 873 cod. civ. e con l’elaborazione della giurisprudenza, che ravvisa la costruzione interrata soltanto in quella realizzata integralmente nel sottosuolo R.G. N. 30035/2017. Il secondo motivo di ricorso denunzia, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare il citato art. 33 del regolamento edilizio in quanto illegittimo, dal momento che esso deroga alla nozione di costruzione posta dall’art. 873 cod. civ., andando al di là del potere di integrazione che detta disposizione assegna alle norme locali in materia di distanze. Il terzo motivo di ricorso denunzia, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui ai motivi precedenti, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 citato anche perché, con riferimento alle distanze tra edifici, deroga all’art. 9 d.m. 1444 del 1968, che invece è disposizione inderogabile, applicabile, per inserzione automatica, in sostituzione della norma locale illegittima. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 2, preleggi, dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 11 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 39, punto C4, d.m. n. 39 del 1975 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.33 citato, con riferimento alle distanze legali dai confini, anche in ragione del suo contrasto con le norme antisismiche e con i regolamenti comunali che consentono la costruzione aconfine solo se realizzata in base ad un progetto comune dei confinanti che rispetti specifici requisiti antisismici, nella specie mai predisposto.. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punto 10 delle Norme tecniche di attuazione del comune di Codogné, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non soggetti alla normativa sulle distanze i giardini pensili e i muretti di delimitazione in cemento armato, che essendo stati costituiti su terrapieni artificiali, realizzati dal costruttore con la terra di riporto degli scavi, dovevano essere qualificati costruzioni in senso proprio. Il sesto motivo di ricorso denunziano violazione dell’art. 117, comma 2 lett. l, Cost., dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche R.G. N. 30035/2017. di attuazione del comune di Codogné e dell’art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell’art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, sostenendo sotto altro profilo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l’art. 33 regolamento edilizio per violazione della esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile, atteso che esso introduce una totale e generica esenzione di alcune costruzioni dal rispetto della normativa, anche locale, sulle distanze. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente investendo la stessa ratio della decisione impugnata,laddove essa, mutuando nell’applicare l’art. 33 del regolamento edilizio del comune di Cogné la nozione di costruzione interrata posta dalla circolare regionale n. 13 del 1997, ha ritenuto che le opere edificate sul terreno dei convenuti fossero esenti dal rispetto della normativa in tema distanze tra costruzioni e dai confini poste dalle Norme tecniche di attuazione, sono manifestamente fondati. Assorbente al riguardo appare la considerazione che l’art. 873 cod. civ., che stabilisce per le costruzioni su fondi limitrofi, se non unite o aderenti, la distanza non minore di tre metri, assegna ai regolamenti locali la sola potestà di disporre una distanza maggiore, ma non già di definire la nozione di costruzione, cioè di stabilire le caratteristiche in base a lle quali l’opera possa definirsi costruzione e quindi ritenersi soggetta alla normativa sulle distanze( Cass. n. 23843 del 2018; Cass. n. 144 del 2016; Cass. n. 5163 del 2015; Cass. n. 19530 del 2005; Cass. n. 1556 del 2005). Ne consegue che la normativa locale può stabilire per determinate costruzioni, con riguardo ad esempio alla loro struttura o destinazione, una distanza diversa rispetto a quella prevista per altri manufatti, ma non può, atteso il suo rango secondario rispetto alla normativa statale, esentare determinate costruzioni dal rispetto della relativa normativa, adottando a tal fine una nozione diversa di costruzione. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c od. c iv ., è infatti necessariamente unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme locali, atteso il loro rango secondario e la delimitata competenza loro assegnata in materia. R.G. N. 30035/2017. Ne consegue che ha errato la Corte di appello ad applicare, con riguardo alle opere dei convenuti, l’art. 33 del regolamento comunale, reputando di adottare, per effetto del rinvio da esso operato, una nozione di costruzione diversa da quella corrente, equiparandoli agli interrati, e, in tal modo, di escludere dalla normativa locale in tema di distanze l’opera dei convenuti, in quanto di emergente dal piano di campagna per un’altezza inferiore ad un metro. Tale soluzione appare in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa ( Cass. n. 23856 del 2018; Cass. n. 27399 del 2014; Cass. n. 15972 del 2011 ) . Solanto l’immobile com p le tamente interrato si sottrae pertanto al rispetto della normativa in tema di distanze, non anche quello che si eleva dal suolo, indipendentemente dalla relativa altezza( Cass. n. 3793 del 2012; Cass. n. 5956 del 1996 ). L’art. 33 del regolamento edilizio, come interpretato dalla Corte, andava pertanto disapplicato, in quanto illegittimo, per cont ra sto con l’art. 8 73 cod. civ., con conseguente applicazione delle norme locali in materia di distanze tra costruzioni e dai confini. Risulta altresì fondata, per ragioni analoghe, la censura, sollevata con il quinto motivo, che contesta la mancata applicazione delle norme locali con riguardo ai giardini pensili realizzati sul terreno dei convenuti mediante, si assume, terrapieni artificiali ed ai relativi muri di delimitazione in cemento armato. Richiamando la nozione di costruzione sopra accolta, questa Corte ha affermato, con orientamento che si condivide, che, in tema di distanze legali, R.G. N. 30035/2017. diversamente dal muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che,per la parte che adempie alla sua specifica funzione, non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ., devono invece ritenersi soggetti a tale norm a , perché co struzioni , il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente ( Cass. n. 23843 del 2018; Cass. n. 10512 del 2018; Cass. n. 11388 del 2013). Le altre censure si dichiarano assorbite. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione del giudizio, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4
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