CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11243/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1983; avverso la sentenza del 23 settembre 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - che la censura è indeducibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla sussistenza di una circostanza del reato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estens e [OSCURATO:PERSONA]