Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17173/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIletta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LE1TIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone la confisca la confisca "di quanto in sequestro" senza ulteriori specificazioni»; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione - la pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, comma 2, legge fall. e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74; il G.i.p. - per quel che qui rileva - ha, altresì, ordinato «la confisca di quanto in sequestro».

2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e i difensori dell'imputato, per il motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha articolato un unico motivo con il quale ha denunciato l'«illegalità della misura di sicurezza», in quanto il G.i.p. avrebbe disposto solo la confisca di quanto in sequestro nonostante: l'art. 12-bis d.

Igs. 74/2000 preveda la confisca obbligatoria del profitto dei reati contemplati dallo stesso corpo normativo, anche per equivalente, nella specie pari a complessivi euro 15.293.569,50, e nel caso in esame i beni attinti dalla misura cautelare hanno «un valore decisamente inferiore».

2.2. Nell'interesse del Giuliani, con un unico atto, sono stati presentati due motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati l'illegalità della confisca e la mancanza della motivazione, rappresentando che il 3 luglio 2020 (nel procedimento n. 7057/2019 R.G.N.R., poi riunito in udienza preliminare al n. 7416/2017 R.G.N.R.) è stato disposto nei confronti del Giuliani il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) del profitto dei reati, eseguito sui conti correnti riconducibili all'imputato; la confisca era estranea all'accordo tra le parti; la decisione impugnata difetterebbe di motivazione sul punto.

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'illegalità della confisca nella parte in cui avrebbe attinto la soma di euro 60.638,24, derivante dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dal ricorrente mentre svolgeva attività imprenditoriale in Svizzera (obbligatoria in tale luogo, quantunque contratta con un soggetto privato) in violazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen. e, dunque, in violazione del principio posto da Sez.

U, n. 26252 del 07/07/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01, secondo cui «i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato») e di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - alla luce dell'art. 1923 cod. civ. - con riguardo alle forme di assicurazione privata. r / i \

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone la confisca la confisca "di quanto in sequestro" senza ulteriori specificazioni». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico ministero e il primo motivo del ricorso dell'imputato sono fondati, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo motivo di impugnazione articolato nell'interesse del Giuliani.

1. Invero: - «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896 - 01); - «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01); - ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, d.

Igs. 74 cit.

«nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (cfr. pure Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616 - 01, resa proprio in tema di reati tributari, secondo cui «la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti»); - anche in caso di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, dovendo tuttavia determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (cfr. Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637 - 01; Sez. 3, n. 18309 del 06/03/2014, Bompadre, Rv. 259660 - 01); e ciò anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01).

1.1. Nel caso in esame: - l'accordo tra le parti non ha avuto ad oggetto la confisca del denaro in sequestro; i - all'imputato è stata applicata la pena, oltre che per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, legge fall., per più reati (sopra indicati) contemplati dal d.

Lgs. 74/2000; - il G.i.p. ha disposto la «confisca di quanto in sequestro», senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il montante attinto né specificare se trattasi di confisca diretta o per equivalente.

Dunque, l'oggetto della confisca non risulta determinato nel suo preciso a mmontare, dovendo svolgersi i necessari accertamenti di merito (relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente) per disporla e non potendo pertanto provvedere questo Giudice di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, n.m.; Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 — 02).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIletta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LE1TIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone la confisca la confisca "di quanto in sequestro" senza ulteriori specificazioni»; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione - la pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, comma 2, legge fall. e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; il G.i.p. - per quel che qui rileva - ha, altresì, ordinato «la confisca di quanto in sequestro». 2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e i difensori dell'imputato, per il motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha articolato un unico motivo con il quale ha denunciato l'«illegalità della misura di sicurezza», in quanto il G.i.p. avrebbe disposto solo la confisca di quanto in sequestro nonostante: l'art. 12-bis d. Igs. 74/2000 preveda la confisca obbligatoria del profitto dei reati contemplati dallo stesso corpo normativo, anche per equivalente, nella specie pari a complessivi euro 15.293.569,50, e nel caso in esame i beni attinti dalla misura cautelare hanno «un valore decisamente inferiore». 2.2. Nell'interesse del Giuliani, con un unico atto, sono stati presentati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati l'illegalità della confisca e la mancanza della motivazione, rappresentando che il 3 luglio 2020 (nel procedimento n. 7057/2019 R.G.N.R., poi riunito in udienza preliminare al n. 7416/2017 R.G.N.R.) è stato disposto nei confronti del Giuliani il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) del profitto dei reati, eseguito sui conti correnti riconducibili all'imputato; la confisca era estranea all'accordo tra le parti; la decisione impugnata difetterebbe di motivazione sul punto. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'illegalità della confisca nella parte in cui avrebbe attinto la soma di euro 60.638,24, derivante dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dal ricorrente mentre svolgeva attività imprenditoriale in Svizzera (obbligatoria in tale luogo, quantunque contratta con un soggetto privato) in violazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen. e, dunque, in violazione del principio posto da Sez. U, n. 26252 del 07/07/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01, secondo cui «i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato») e di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - alla luce dell'art. 1923 cod. civ. - con riguardo alle forme di assicurazione privata. r / i \ 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone la confisca la confisca "di quanto in sequestro" senza ulteriori specificazioni». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico ministero e il primo motivo del ricorso dell'imputato sono fondati, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo motivo di impugnazione articolato nell'interesse del Giuliani. 1. Invero: - «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896 - 01); - «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01); - ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, d. Igs. 74 cit. «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (cfr. pure Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616 - 01, resa proprio in tema di reati tributari, secondo cui «la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti»); - anche in caso di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, dovendo tuttavia determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente (cfr. Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637 - 01; Sez. 3, n. 18309 del 06/03/2014, Bompadre, Rv. 259660 - 01); e ciò anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01). 1.1. Nel caso in esame: - l'accordo tra le parti non ha avuto ad oggetto la confisca del denaro in sequestro; i - all'imputato è stata applicata la pena, oltre che per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, legge fall., per più reati (sopra indicati) contemplati dal d. Lgs. 74/2000; - il G.i.p. ha disposto la «confisca di quanto in sequestro», senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il montante attinto né specificare se trattasi di confisca diretta o per equivalente. Dunque, l'oggetto della confisca non risulta determinato nel suo preciso a mmontare, dovendo svolgersi i necessari accertamenti di merito (relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente) per disporla e non potendo pertanto provvedere questo Giudice di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, n.m.; Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 — 02). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestr