CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 32571/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17139-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio de ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2021 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA 2757 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2016 R.G.N. 1376/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 3 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Centro servizi amministrativi di Latina - Istituto di [OSCURATO:PERSONA] "W.O.Darby", avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, dipendente di ente locale transitato nei ruoli dell'Amministrazione statale scolastica e segnatamente nei profili professionali del personale [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativo (A.T.A.), al mantenimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata precedentemente presso l'ente locale di provenienza e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non in contrasto con il principio desumibile dal diritto comunitario della spettanza in favore dei dipendenti trasferiti cui risulta applicato in via immediata il contratto collettivo vigente presso il cessionario di un trattamento retributivo pari a quello di un dipendente con uguale anzianità, la previsione di cui all'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005 che esclude, in caso di trasferimento, il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa ed insussistente l'allegata circostanza del peggioramento sostanziale del trattamento retributivo per essere risultato in atti che l'interessato a seguito del passaggio all'amministrazione statale aveva conseguito un trattamento economico superiore; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pompili, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi discostata dal principio di diritto sancito in sede rescindente da questa Corte, ribadendo l'interpretazione dell'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005, in quella sede qualificata erronea sulla scorta della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia il 6.9.2011; che, con il secondo motivo, denunciando ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della domanda, ritenuta non implicante l'allegazione di un peggioramento retributivo, da ritenersi viceversa insito nel mancato riconoscimento all'atto del trasferimento dell'anzianità maturata presso il cedente; - che con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 117 , comma 1, Cost. In relazione all'art. 6 CEDU lamentando il porsi dell'impugnata sentenza in contrasto con il principio del giusto processo ove non si legga l'originaria domanda in relazione al pronunciamento della Corte di Giustizia ravvisandosi nella denuncia del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa l'allegazione del sostanziale peggioramento del trattamento economico individuate quale presupposto per l'applicazione del principio di cui alla direttiva 77/187; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili, dovendosi ritenere, alla luce della ratio della sentenza rescindente e della pronunzia della Corte di Giustizia, per la quale il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE può sussistere solo qualora emerga che la retribuzione goduta presso l'ente di provenienza f~Vsuperiore a quella liquidata dal cessionario, che la Corte territoriale in veste di giudice di rinvio ha puntualmente osservato i limiti del giudizio di rinvio posti dalla sentenza rescindente di questa Corte e dati dall'aver subordinato l'accoglimento dell'originaria domanda all'esito dell'accertamento di fatto della ricorrenza di un "peggioramento retributivo sostanziale", accertamento operato dalla Corte territoriale in termini negativi ed insindacabile in questa sede sotto il profilo del vizio motivazionale non più censurabile ai sensi del riformulato art. 360, n. 5, c.p.c. (in tal senso già Cass. n. 14691/2021); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.9. 2021. 2..........