CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 25319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Gip presso il Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 06/03/2026 il Giudice per le indaginipreliminari di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Justin avvero il provvedimento del Pubblico Ministero che aveva rigettato larichiesta dalla stessa proposta di restituzione di telefono cellulare AppleIPhone 11 pro con codice IMEI e scheda Sim specificamente identificato conriferimento alla utenza 393509445597.2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari perla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.La difesa ha richiamato il sequestro probatorio del cellulare e dellascheda subito dalla ricorrente, la estrazione di copia forense, il decorso diun notevole lasso di tempo, con conseguente richiesta di restituzione cheera stata rigettata sia dal Pubblico ministero, che a seguito di opposizioneproposta ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen., anche dal G.i.p. non solo inviolazione di legge, ma anche allegando circostanze erronee e richiamandoelementi estranei all’originaria indagine e imputazione provvisoria a caricodel marito; nel provvedimento si afferma in modo erroneo che ricorre lanecessità di mantenere il sequestro perché il contenuto della copia forenseavrebbe potuto essere contestato in futuro in mancanza degli avvisi di cuiall’art. 360 cod. proc. pen., con argomentazioni caratterizzate dapregiudizio attesa la identità di difensore tra la [OSCURATO:PERSONA] e il marito.3.Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.Dalle allegazioni della parte ricorrente, che ha specificato come laJovanovic non sia indagata, si desume come la opposizione a suo tempoproposta e il ricorso odierno siano da riferire a soggetto estraneo ai fattioggetto di imputazione provvisoria.3.La proposizione da parte di soggetto terzo interessato (circostanzache emerge tra l’altro anche dal provvedimento impugnato dove si fariferimento alla mancanza di elementi che effettivamente provino che iltelefono oggetto di istanza appartenga a persona estranea allacommissione del reato) impone il riscontro dei requisiti di legittimazionealla proposizione del ricorso.4.Occorre ricordare che è principio costante affermato da questa Corte,che qui si intende ribadire, quello secondo il quale è inammissibile il ricorsoper cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesamerelativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzointeressato privo di procura speciale (tra le molte Sez. 2, n. 310 del07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722-01). Il principio è certamenteriferibile anche al caso in esame. Tuttavia, nell’ambito del ricorso, nonemerge alcun riferimento alla procura speciale ed anche nella intestazionedell’atto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si definisce mero difensore della ricorrente. Né èriscontrabile la presenza di alcun allegato in tal senso da parte della difesa;né il ricorso contiene alcun richiamo o riferimento ad atto identificabile conla procura speciale, necessaria al fine di introdurre il ricorso quale terzoestraneo, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., per l’esercizio dei relatividiritti nell’ambito del giudizio per cassazione.5.Si deve quindi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa adecreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessatoprivo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, GT auto s.r.l., Rv.271722-01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505, Sez. u,n. 47329 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01) precisando, inoltre, chetale procura speciale non può essere rilasciata antecedentementeall'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesseall'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deveessere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata (Sez.2, n. 6724 del 05/02/2026, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 289488-01).6.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]