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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 1989

Cassazione n. 48678/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 19 febbraio 2020, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città, in esito a rito abbreviato, aveva condannato alle pene di giustizia Antonio SPORTELLI, Antonio PATRUNO e Domenico REMINI per il reato di tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in danno di Alessandro SALVATORE (capo 1), e per i connessi reati di detenzione e porto di arma clandestina (pistola calibro 380, completa di munizionamento: capo 2).

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, i fatti erano accaduti il 16 ottobre 2016 all'interno del circolo ricreativo sito in Bari, via Trevisani

242. SPORTELLI, su mandato di REMINI, nell'occorso, aveva esploso contro SALVATORE - che doveva essere punito per il ritardo nel pagamento di una partita di stupefacente, vendutagli al prezzo di 600,00 euro nel contesto delle attività criminali riconducibili al clan STRISCIUGLIO - cinque o sei colpi di arma da fuoco cal. 380, uno dei quali attinse la vittima al fianco destro, cagionandogli lesioni consistite in "perforazione intestinale da ferita d'arma da fuoco".

Antonio PATRUNO e Mauro LOSACCO (non ricorrente) parteciparono all'agguato, il primo, guidando la moto utilizzata per portarsi sul luogo e fuggire subito dopo l'azione di fuoco, il secondo, fungendo da "palo" all'esterno del circolo.

1.1. La prova di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da Antonio SPORTELLI, divenuto collaboratore di giustizia, siccome complessivamente riscontrate dalle dichiarazioni rese dal gestore del circolo già citato, Francesco MINECCIA, detto Saverio, dal contenuto di videoriprese e dalle emergenze dei tabulati telefonici sviluppati in relazione all'utenza mobile n. 3802107237, legata ad apparecchio trovato nella disponibilità di REMINI, con particolare riferimento a due contatti: il primo, durato 38 secondi, collocato alle ore 21.51.22, ovvero pochi minuti prima del tentato omicidio, tra l'utenza mittente nella disponibilità di PATRUNO (fittiziamente intestata a tale Xhevedet BERISHA) e l'utenza destinataria di REMINI; il secondo, verificatosi alle 22.32.31, per una durata di 234 secondi, circa mezz'ora dopo il delitto de quo, tra l'utenza di REMINI, in uscita, e quella di Mauro LOSACCO (n. 3512258102), in entrata (v. su tali circostanze specifiche pag. 16 della sentenza di primo grado).

1.2. Avverso la suddetta sentenza gli interessati hanno proposto distinti ricorsi, per il tramite dei rispettivi difensori, in relazione ai quali il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.

2. Ricorso di Antonio SPORTELLI.Si fonda su un unico motivo, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio nel delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), essendo mancato, nel ricorrente, l'animus necandi.

Si tratta di censura già formulata in sede di appello, alla quale la Corte di merito ha risposto agevolmente, giudicandola del tutto infondata, osservando come la richiesta riqualificazione fosse, ovviamente, inaccoglibile addirittura sul piano ontologico, posto che nel delitto ritenuto l'evento-morte non si era verificato, essendo rimasto allo stadio del tentativo, mentre nell'omicidio preterintenzionale l'evento-morte si verifica come conseguenza di "atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582".

Se, sottesa alla scorretta deduzione in diritto, si dovesse celare, eventualmente, una doglianza attinente alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio nel meno grave delitto di lesioni, allo stesso modo il motivo dovrebbe valutarsi come manifestamente infondato e aspecifico, perché alieno dal confronto con l'ordito motivazionale tracciato dai giudici di merito, i quali, a sostegno della sussistenza, nella specie, del dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo, hanno, ineccepibilmente, valorizzato l'uso di un'arma micidiale (pistola), la pluralità dei colpi esplosi, la vicinanza tra aggressore e vittima e la direzione dei colpi esplosi verso zone corporee contenenti organi vitali, tanto da aver determinato la condotta delittuosa la perforazione dell'intestino.

Il ricorso di Antonio SPORTELLI va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Ricorso di Antonio PATRUNO.

Si basa sui seguenti quattro motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate; incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della diminuente prevista dall'art. 116 cod. pen. 3.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante "mafiosa" nella sua duplice declinazione.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva.

Anche il ricorso di PATRUNO va dichiarato inammissibile.

3.4.1. Quanto al primo motivo, vanno richiamate le considerazioni già svolte sul ricorso di SPORTELLI a proposito della corretta sussunzione della condotta delittuosa di cui al capo 1) nell'alveo della fattispecie legale del tentato omicidio, commesso con dolo alternativo (che evidentemente esclude il dolo eventuale prospettato dal ricorrente).

Le censure svolte dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul punto tradiscono, oltre al mancato confronto con le conformi motivazioni delle sentenze di merito, una mera rilettura dei fatti, inammissibile nella presente sede, basata sulle dichiarazioni rese dal predetto SPORTELLI5Lq in sede di interrogatorio circa il proprio intento di voler solo "dare una lezione" al SALVATORE, dichiarazioni che, peraltro, la Corte di appello ha convenientemente valutato come tese, in modo strumentale, a "ridimensionare" il ruolo di esso collaborante, in palese contrasto con un compendio probatorio che ha, viceversa, accreditato una dinamica dei fatti radicalmente inconciliabile con una semplice volontà di ledere, per come si è già detto.

3.4.2. Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole della mancata ravvisabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

È noto che la responsabilità del compartecipe a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. ricorre solo ove l'agente abbia disvoluto il fatto di reato più grave, anche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale (ancorché se lo sia rappresentato, o se lo potesse rappresentare come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione comune: Sez. 1, n. 44579 dell'11/9/2018, B., Rv. 273977; Sez. 3, n. 44266 del 3/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614; v. anche la più recente Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Tasca, Rv. 280489), mentre l'evenienza contraria integra il concorso ordinario nel fatto stesso ex art. 110 cod. pen.

Orbene, le sentenze di merito hanno non illogicamente argomentato sulla sussistenza, in capo a tutti gli imputati, del dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo.

Con particolare riguardo al ruolo di PATRUNO, lo hanno adeguatamente desunto da alcuni convergenti elementi: a) l'aver fatto ingresso insieme a SPORTELLI nel circolo per giocare a carte; b) l'aver accompagnato il medesimo, che, dopo l'acceso litigio con il SALVATORE, aveva ricevuto da REMINI l'ordine di "procedere", a prelevare una pistola, usando una Vespa bianca "300" (formalmente intestata proprio a PATRUNO, che la conduceva in quei frangenti); c) l'essere tornato al circolo, sempre insieme a SPORTELLI, nel frattempo munitosi di pistola; d) l'essere fuggito con SPORTELLI, dopo il fatto di sangue, a bordo della stessa Vespa di cui si è detto, raggiungendolo, più tardi, presso la pizzeria dello zio (del PATRUNO), dove sopraggiungeva anche REMINI, il quale, informato da SPORTELLI della avvenuta esecuzione del "mandato", si era mostrato pienamente soddisfatto, proferendo l'eloquente espressione: "A posto, così ti voglio, cane!".

Pienamente corretto, pertanto, deve stimarsi l'approdo, cui è pervenuta la Corte territoriale, circa la consapevolezza e volontà, da parte di PATRUNO, del concorso nell'azione delittuosa materialmente eseguita da SPORTELLI.

3.4.3. Non deducibili in sede di legittimità, infine, perché generici ed espressi in termini meramente confutativi, sono i residui motivi con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 99 cod. pen., adeguatamente giustificate, sul piano motivazionale, dalle argomentazioni espresse alle pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata, qui da intendersi richiamate.

4. Ricorso di Domenico REMINI.imperniato sugli stessi motivi sviluppati nell'interesse di PATRUNO-, ad eccezione di quello sulla recidiva, sicché non possono che ribadirsi, con riguardo ad esso, le medesime considerazioni già esposte poc'anzi a proposito delle censure mosse dal coimputato.

4.1. Quanto alla sussistenza, anche in capo a quest'ultimo ricorrente, dell'animus necandi, a giustificazione del concorso pieno ex art. 110 cod. pen. nel delitto di tentato omicidio materialmente eseguito da SPORTELLI, va rilevato che le sentenze di merito hanno convenientemente messo in luce: a) il carattere di "spedizione punitiva" assunto dall'azione di fuoco, originata proprio da un mandato proveniente dallo stesso REMINI, che affidò a SPORTELLI l'arma da lui precedentemente acquistata a Cerignola per colpire SALVATORE; b) il compiacimento mostrato da REMINI ai due complici SPORTELLI e PATRUNO poche ore dopo i fatti per la riuscita dell'azione.

4.2. La censura sull'aggravante mafiosa sconta la stessa genericità di quella formulata nel ricorso di PATRUNO.

In conclusione, anche il ricorso di REMINI va dichiarato inammissibile.

5. Consegue, per tutti e tre i ricorrenti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza, di ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 19 febbraio 2020, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città, in esito a rito abbreviato, aveva condannato alle pene di giustizia Antonio SPORTELLI, Antonio PATRUNO e Domenico REMINI per il reato di tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in danno di Alessandro SALVATORE (capo 1), e per i connessi reati di detenzione e porto di arma clandestina (pistola calibro 380, completa di munizionamento: capo 2). Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, i fatti erano accaduti il 16 ottobre 2016 all'interno del circolo ricreativo sito in Bari, via Trevisani 242. SPORTELLI, su mandato di REMINI, nell'occorso, aveva esploso contro SALVATORE - che doveva essere punito per il ritardo nel pagamento di una partita di stupefacente, vendutagli al prezzo di 600,00 euro nel contesto delle attività criminali riconducibili al clan STRISCIUGLIO - cinque o sei colpi di arma da fuoco cal. 380, uno dei quali attinse la vittima al fianco destro, cagionandogli lesioni consistite in "perforazione intestinale da ferita d'arma da fuoco". Antonio PATRUNO e Mauro LOSACCO (non ricorrente) parteciparono all'agguato, il primo, guidando la moto utilizzata per portarsi sul luogo e fuggire subito dopo l'azione di fuoco, il secondo, fungendo da "palo" all'esterno del circolo. 1.1. La prova di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese da Antonio SPORTELLI, divenuto collaboratore di giustizia, siccome complessivamente riscontrate dalle dichiarazioni rese dal gestore del circolo già citato, Francesco MINECCIA, detto Saverio, dal contenuto di videoriprese e dalle emergenze dei tabulati telefonici sviluppati in relazione all'utenza mobile n. 3802107237, legata ad apparecchio trovato nella disponibilità di REMINI, con particolare riferimento a due contatti: il primo, durato 38 secondi, collocato alle ore 21.51.22, ovvero pochi minuti prima del tentato omicidio, tra l'utenza mittente nella disponibilità di PATRUNO (fittiziamente intestata a tale Xhevedet BERISHA) e l'utenza destinataria di REMINI; il secondo, verificatosi alle 22.32.31, per una durata di 234 secondi, circa mezz'ora dopo il delitto de quo, tra l'utenza di REMINI, in uscita, e quella di Mauro LOSACCO (n. 3512258102), in entrata (v. su tali circostanze specifiche pag. 16 della sentenza di primo grado). 1.2. Avverso la suddetta sentenza gli interessati hanno proposto distinti ricorsi, per il tramite dei rispettivi difensori, in relazione ai quali il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. 2. Ricorso di Antonio SPORTELLI.Si fonda su un unico motivo, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio nel delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), essendo mancato, nel ricorrente, l'animus necandi. Si tratta di censura già formulata in sede di appello, alla quale la Corte di merito ha risposto agevolmente, giudicandola del tutto infondata, osservando come la richiesta riqualificazione fosse, ovviamente, inaccoglibile addirittura sul piano ontologico, posto che nel delitto ritenuto l'evento-morte non si era verificato, essendo rimasto allo stadio del tentativo, mentre nell'omicidio preterintenzionale l'evento-morte si verifica come conseguenza di "atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582". Se, sottesa alla scorretta deduzione in diritto, si dovesse celare, eventualmente, una doglianza attinente alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio nel meno grave delitto di lesioni, allo stesso modo il motivo dovrebbe valutarsi come manifestamente infondato e aspecifico, perché alieno dal confronto con l'ordito motivazionale tracciato dai giudici di merito, i quali, a sostegno della sussistenza, nella specie, del dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo, hanno, ineccepibilmente, valorizzato l'uso di un'arma micidiale (pistola), la pluralità dei colpi esplosi, la vicinanza tra aggressore e vittima e la direzione dei colpi esplosi verso zone corporee contenenti organi vitali, tanto da aver determinato la condotta delittuosa la perforazione dell'intestino. Il ricorso di Antonio SPORTELLI va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Ricorso di Antonio PATRUNO. Si basa sui seguenti quattro motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate; incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della diminuente prevista dall'art. 116 cod. pen. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante "mafiosa" nella sua duplice declinazione. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva. Anche il ricorso di PATRUNO va dichiarato inammissibile. 3.4.1. Quanto al primo motivo, vanno richiamate le considerazioni già svolte sul ricorso di SPORTELLI a proposito della corretta sussunzione della condotta delittuosa di cui al capo 1) nell'alveo della fattispecie legale del tentato omicidio, commesso con dolo alternativo (che evidentemente esclude il dolo eventuale prospettato dal ricorrente). Le censure svolte dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul punto tradiscono, oltre al mancato confronto con le conformi motivazioni delle sentenze di merito, una mera rilettura dei fatti, inammissibile nella presente sede, basata sulle dichiarazioni rese dal predetto SPORTELLI5Lq in sede di interrogatorio circa il proprio intento di voler solo "dare una lezione" al SALVATORE, dichiarazioni che, peraltro, la Corte di appello ha convenientemente valutato come tese, in modo strumentale, a "ridimensionare" il ruolo di esso collaborante, in palese contrasto con un compendio probatorio che ha, viceversa, accreditato una dinamica dei fatti radicalmente inconciliabile con una semplice volontà di ledere, per come si è già detto. 3.4.2. Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole della mancata ravvisabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. È noto che la responsabilità del compartecipe a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. ricorre solo ove l'agente abbia disvoluto il fatto di reato più grave, anche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale (ancorché se lo sia rappresentato, o se lo potesse rappresentare come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione comune: Sez. 1, n. 44579 dell'11/9/2018, B., Rv. 273977; Sez. 3, n. 44266 del 3/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614; v. anche la più recente Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Tasca, Rv. 280489), mentre l'evenienza contraria integra il concorso ordinario nel fatto stesso ex art. 110 cod. pen. Orbene, le sentenze di merito hanno non illogicamente argomentato sulla sussistenza, in capo a tutti gli imputati, del dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo. Con particolare riguardo al ruolo di PATRUNO, lo hanno adeguatamente desunto da alcuni convergenti elementi: a) l'aver fatto ingresso insieme a SPORTELLI nel circolo per giocare a carte; b) l'aver accompagnato il medesimo, che, dopo l'acceso litigio con il SALVATORE, aveva ricevuto da REMINI l'ordine di "procedere", a prelevare una pistola, usando una Vespa bianca "300" (formalmente intestata proprio a PATRUNO, che la conduceva in quei frangenti); c) l'essere tornato al circolo, sempre insieme a SPORTELLI, nel frattempo munitosi di pistola; d) l'essere fuggito con SPORTELLI, dopo il fatto di sangue, a bordo della stessa Vespa di cui si è detto, raggiungendolo, più tardi, presso la pizzeria dello zio (del PATRUNO), dove sopraggiungeva anche REMINI, il quale, informato da SPORTELLI della avvenuta esecuzione del "mandato", si era mostrato pienamente soddisfatto, proferendo l'eloquente espressione: "A posto, così ti voglio, cane!". Pienamente corretto, pertanto, deve stimarsi l'approdo, cui è pervenuta la Corte territoriale, circa la consapevolezza e volontà, da parte di PATRUNO, del concorso nell'azione delittuosa materialmente eseguita da SPORTELLI. 3.4.3. Non deducibili in sede di legittimità, infine, perché generici ed espressi in termini meramente confutativi, sono i residui motivi con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 99 cod. pen., adeguatamente giustificate, sul piano motivazionale, dalle argomentazioni espresse alle pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata, qui da intendersi richiamate. 4. Ricorso di Domenico REMINI.imperniato sugli stessi motivi sviluppati nell'interesse di PATRUNO-, ad eccezione di quello sulla recidiva, sicché non possono che ribadirsi, con riguardo ad esso, le medesime considerazioni già esposte poc'anzi a proposito delle censure mosse dal coimputato. 4.1. Quanto alla sussistenza, anche in capo a quest'ultimo ricorrente, dell'animus necandi, a giustificazione del concorso pieno ex art. 110 cod. pen. nel delitto di tentato omicidio materialmente eseguito da SPORTELLI, va rilevato che le sentenze di merito hanno convenientemente messo in luce: a) il carattere di "spedizione punitiva" assunto dall'azione di fuoco, originata proprio da un mandato proveniente dallo stesso REMINI, che affidò a SPORTELLI l'arma da lui precedentemente acquistata a Cerignola per colpire SALVATORE; b) il compiacimento mostrato da REMINI ai due complici SPORTELLI e PATRUNO poche ore dopo i fatti per la riuscita dell'azione. 4.2. La censura sull'aggravante mafiosa sconta la stessa genericità di quella formulata nel ricorso di PATRUNO. In conclusione, anche il ricorso di REMINI va dichiarato inammissibile. 5. Consegue, per tutti e tre i ricorrenti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza, di ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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