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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22448/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MRM3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato av7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 settembre 2022 il Tribunale di Padova applicava a 3alal Kbadi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con i fatti già giudicati dalla sentenza n. 66/20 G.i.p.

Padova.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è tardivo.

La sentenza, con deposito contestuale della motivazione e termine conseguente di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 23 settembre 2022, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 17 novembre 2022.

3.1. Per completezza, peraltro, sì osserva che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati (tra l'altro in maniera del tutto generica senza alcun concreto riferimento al procedimento in questione), va anzitutto ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

In ogni caso la sentenza impugnata, facendo espresso riferimento agli atti, ha dato atto dell'assenza di elementi che avrebbero giustificato il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

4. Alla stregua dei molteplici profili richiamati, non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MRM3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato av7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2022 il Tribunale di Padova applicava a 3alal Kbadi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con i fatti già giudicati dalla sentenza n. 66/20 G.i.p. Padova. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è tardivo. La sentenza, con deposito contestuale della motivazione e termine conseguente di quindici giorni per l'impugnazione, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stata emessa il 23 settembre 2022, mentre il ricorso risulta depositato solamente il 17 novembre 2022. 3.1. Per completezza, peraltro, sì osserva che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati (tra l'altro in maniera del tutto generica senza alcun concreto riferimento al procedimento in questione), va anzitutto ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In ogni caso la sentenza impugnata, facendo espresso riferimento agli atti, ha dato atto dell'assenza di elementi che avrebbero giustificato il proscioglimento dell'odierno ricorrente. 4. Alla stregua dei molteplici profili richiamati, non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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