CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 2 6 LUG SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/03/2023 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2023 la corte di appello di Napoli, quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione n. 11/ 2013 RESA emesso dalla Procura Generale di Napoli nei confronti dell'Alfano, in relazione a opere accertate come abusive con sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 22 settembre 1997 e divenuta irrevocabile il 6 luglio 1998. 2. Avverso la suindicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso con un unico motivo. 3. Si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione. Preliminarmente si osserva che i giudici avrebbero travisato le evidenze documentali, in quanto diversamente da quanto da loro sostenuto, il ricorrente non era proprietario esclusivo dei fondi su cui è stata effettuata l'opera abusiva. Le cui singole porzioni, invece, insistevano su particelle ripartite, quanto alla proprietà, tra il ricorrente e la moglie oppure facevano capo ad entrambi. Per cui alla scadenza dei termini per il condono il ricorrente non era proprietario unico del compendio immobiliare. Si contesta anche il rilievo della assenza della legittimazione a presentare domanda di condono in capo ai figli del ricorrente, nonostante la loro qualità di possessori delle singole unità dell'opera abusiva. Si aggiunge che è pur vero che il ricorrente ha proseguito l'opera abusiva anche violando i sigilli più volte, ma comunque le opere sarebbero state tutte concluse al 31 dicembre 1993, termine ultimo per avanzare regolare richiesta di condono. La Corte avrebbe poi citato statuizioni di legittimità non conferenti, siccome inerenti la sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01. Si aggiunge che alla luce della ordinanza della Corte Costituzionale 45/2001 non può escludersi la possibilità di condonare l'opera abusiva attraverso la demolizione della volumetria eccedente i limiti di legge. Si contesta, inoltre, la tesi per cui l'opera abusiva sarebbe stata ormai acquisita al patrimonio disponibile d& comune di Gragnano a seguito di notifica di ordine di demolizione e inottemperanza allo stesso, posto il diritto di chi chieda il condono ad usufruire dell'annullamento dela acquisizione al patrimonio comunale dell'opera, ex art. 39 comma 19 della L. 724/94. Operata la suindicata premessa, si sostiene che la corte avrebbe erroneamente affermato la nullità dell'atto di divisione e donazione del 13 maggio 2004 operato in favore dei figli del ricorrente, posto che l'art. 40 comma 2 della L. 47/85 consente la circolazione di immobili abusivi purchè nell'atto si menzioni la domanda di sanatoria allegandone copia e con i requisiti di pagamento ivi riportati, e si ribadisce l'assenza di ogni frazionamento elusivo, atteso che il ricorrente non sarebbe mai stato unico proprietario delKmmobile come in precedenza riportato. Con distinta legittimazione al condono dei figli pur in quanto comodatari, come invece escluso dalla corte di appello. Si ribadisce quindi la condonabiltà dell'opera pur a fronte di appurate prosecuzioni dei lavori abusivi siccome concluse entro il 31 dicembre 1993. Si rappresenta, altresì, la violazione d& principio di proporzionalità tra la misura demolitoria e il fine perseguito dalla legge, per la mancata valutazione, nel caso di specie, della possibilità di consentire comunque la demolizione della volumetria eccedente per pervenire, poi, al condono dell'opera. [OSCURATO:PERSONA] l'erroneità della tesi della rilevanza, nel caso di specie, di una intervenuta acquisizione dell'abuso al patrimonio comunale, alla luce delle considerazioni sul punto già in precedenza riportate.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per talune considerazioni preliminari. 1.1. Va precisato che, come già statuito da questa Corte con sentenza della terza sezione n. 27977 del 04/04/2019 cc. - dep. 26/06/2019, Rv. 276084 - 01 (in tal senso anche Cass. Sez. IV nrg 2019 41828 ud. 03/03/2021 dep. 15/03/2021, non massimata), è esclusa la legittimazione alla presentazione di più domande di condono anche da parte dei comproprietari prima dell'intervenuta divisione. In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria. Nel caso di specie, quand'anche dovesse ritenersi fondata la tesi difensiva - comunque di tipo fattuale e quindi di per sé inammissibile, siccome involge l'interpretazione di atti negoziali -, che vuole l'opera abusiva realizzata su varie particelle, di cui talune dell'Alfano da solo o In comunione con la moglie, e altre della sola moglie, in assenza di una allegata indicazione di titoli in grado di sancire una puntuale originaria suddivisione di proprietà tra i due suddetti soggetti, con riguardo all'immobile abusivo, verrebbe comunque in rilievo il principio suindicato; con la conseguenza per cui, in presenza di una comproprietà indivisa dello stesso immobile abusivo tra l'Alfano e la moglie, come eventualmente accaduto (e comunque da dimostrare) nel caso in esame (ove fosse fondata la ricostruzione difensiva sulle particelle), permarrebbe in ogni caso la identificazione di un "centro sostanziale di interesse " unico, come tale preclusivo di distinte domande di condono, rispetto alle quali suddividere il limite massimo dimensionale dello stesso. Con la conseguenza, ulteriore, della assenza di legittimazione dei figli a presentare ciascuno una distinta istanza di condono. Si tratta, in tal caso, quindi, di condividere le conclusioni al riguardo raggiunte dalla corte di appello, seppure per ragioni giuridiche diverse, sempre che, va ribadito, la ricostruzione difensiva sulle particelle fosse fondata; con applicazione del principio per cui non sussiste vizio di motivazione riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, insussistente nel caso di specie per quanto sopra osservato; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). In altri termini, è possibile una rettificazione della motivazione in diritto, consentita dall'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. laddove la Corte di cassazione rimanga nell'ambito della sua funzione istituzionale nel rispetto del fatto ritenuto dal giudice di merito e lasciando inalterato l'essenziale contesto decisorio (cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Krenni, Rv. 211072) Tanto premesso, appare altresì condivisibile l'ulteriore rilievo della non condonabilità dell'opera a fronte di istanze di condono che implicherebbero la previa demolizione di parti abusive, per consentire di rispettare i limiti massimi di superficie condonabili. Infatti, questa Corte ha precisato, fornendo una spiegazione che consente di respingere ogni suggestione volta a favorire demolizioni successive, funzionali a ricondunre l'abuso nei limiti dimensionali di legge, che in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. Ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile - dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere - ciò che certamente fino ad allora non lo sarebbe stato, costituisce indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021 Rv. 282163 - 01). Le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste dall'art. 35, comma 14, I. 47 del 1985 (che disciplina modesti lavori di rifinitura delle opere abusive) e dall'art. 43, quinto comma, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (per analoghi rilievi cfr., nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sent. n. 665 del 01/02/2018). Consegue, nella prospettiva così impostata, la validità anche degli altri assunti dei giudici della corte di appello.A fronte di un'opera abusiva non condonabile e per la quale non si ammettono distinte domande di condono, da soggetti peraltro in tal senso non legittimati già in ragione della sussistenza di un unico centro di interesse ai fini del condono (per quanto sopra già illustrato), segue sia la corretta rilevazione della nullità dell'atto di donazione a favore dei figli delll'Alfano, siccome inerente un'opera abusiva non regolarizzabile (senza alcun rilievo dell'art. 39 comma 19 della L. 724/94), sia la valida considerazione della persistente efficacia dell'avvenuta acquisizione gratuita dell'opera nel patrimonio disponibile del Comune, oltre che l'adeguatezza del rilievo della improponibilità della rilevanza giuridica della qualità di comodatari dei figli dell'Alfano, ai fini del condono, peraltro anche in ragione della necessaria, quanto, allo stato, indimostrata attribuzione agli stessi, della facoltà di realizzare opere per legge o contratto ( come richiesto dalla Corte Cost. n. 302/96) Neppure emerge, alla luce delle suindicate osservazioni, alcuna prospettabilità del principio di proporzionalità nei termini proposti, ovvero sub specie della ammissione della demolizione delle parti dimensionali eccedenti i limiti di legge, già solo per il fatto che le osservazioni difensive sul punto partono dalla considerazione della sussistenza dei restanti requisiti richiesti per il condono, i quali, per quanto finora rilevato, invece, non si rinvengono in alcun modo. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare ft-i colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condan