CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 48173/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 21/12/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo pronunciata il 1/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 56, 648 comma secondo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. a fronte del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. (motivi approfonditi con la memoria pervenuta il 14/9/2022) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, reiterativi delle medesime censure già sollevate in appello, sono manifestamente infondate: cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata nella quale, con il riferimento alla somma effettivamente pagata e al fatto che la tardiva spiegazione fornita dal ricorrente risulta inverosimile, alla pacifica giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e l'ipotesi ex art. 648 comma secondo concorrano e, dal ultimo, all'assenza di elementi positivi di valutazione per cui concedere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. ritenuto, quindi, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi enucleati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e ha dato adeguato conto della valutazione effettuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il