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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 19354/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19/12/2025 del Tribunale di Salerno in funzione di giudicedell’esecuzionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 19 dicembre 2025, depositata in data 22 gennaio 2026,il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta, avanzata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, di revoca della confisca di un beneimmobile, disposta, per equivalente, nell’ambito di un processo penale a carico diLuigi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.La richiesta di revoca della confisca è stata respinta perché la “[OSCURATO:SOCIETA].”,la quale vanta il diritto di proprietà superficiaria sul fabbricato insistente sul fondo,non ha effettuato la trascrizione dell’atto di acquisto del diritto di superficie,costituito da una scrittura privata del 30 giugno 1990, registrata il 10 luglio 1990all’ufficio del registro atti privati del Comune di Napoli, con conseguente ritenutainopponibilità di tale atto a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha acquistato la piena proprietàdel fondo con atto notarile del 5 ottobre 2000.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diSalerno indicata in epigrafe la “[OSCURATO:SOCIETA].”, in persona del legale rappresentantepro tempore, con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del procedimento.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 178, comma 1, lett. c), 666 e 676 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità dell’ordinanzaimpugnata, siccome emessa de plano.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza è stata pronunciata de plano,perché, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., questa modalità diprocedere è limitata ai soli casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizionedi istanze già rigettate, mentre, nella specie, erano sollevate questioni giuridichecomplesse, l’istanza era corredata da una consulenza tecnica, e sarebbe statoeventualmente utile anche procedere ad acquisire ulteriori elementi istruttori.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 2644 cod. civ., a norma dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inopponibilità dell’attocostitutivo della proprietà superficiaria solo perché fondato su un titolo nontrascritto.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza ha escluso l’opponibilità del dirittodel terzo alla confisca in applicazione del principio civilistico di cui all’art. 2644 cod.civ.

Si osserva che lo Stato non può essere considerato un terzo acquirente a titolooneroso, nei confronti del quale si applicano le regole relative all’opponibilitàcollegate alle formalità delle trascrizioni e delle intestazioni catastali, ma è unsoggetto esercente una potestà pubblica che deve arrestarsi di fronte al dirittoeffettivamente esistente del terzo.

Si segnala che questa soluzione discende anchedalla formulazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la quale prevede comelimite alla confisca diretta la “appartenenza” dei beni al terzo e come oggetto dellaconfisca per equivalente la “disponibilità” dei beni da parte del reo, e non richiamale disposizioni poste dal codice civile a tutela del terzo acquirente a titolo onerosoin buona fede.

Si evidenzia, poi, che il diritto della “[OSCURATO:SOCIETA].” è direttamenterilevabile dalla scrittura privata, siccome atto avente data certa perché registrato,ma anche dai plurimi provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comunecompetente, e che l’accatastamento d’ufficio dell’impianto effettuato dall’Agenziadelle Entrate in capo a [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 ha natura esclusivamente fiscale.2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.943 cod. civ., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione appartenenza dellacostruzione in forza del principio dell’accessione della stessa al terreno.Si deduce che il principio di accessione, a norma del medesimo art. 934 cod.civ. che lo prevede, pone una presunzione legale superabile sulla base di un titolocontrario, e che, però, nella specie, il titolo contrario esisteva, in quanto costituitodalla scrittura provata registrata del 1990, ed era noto al formale proprietario delterreno, [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso aveva acquistato il fondo dai suoceri, iquali a loro volta avevano ceduto la proprietà superficiaria al dante causa di“[OSCURATO:SOCIETA].”, ed ha espressamente riconosciuto l’esistenza di tale diritto inoccasione del verbale di esecuzione della confisca, redatto dalla Guardia di Finanzain data 23 ottobre 2023.2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione del principio diproporzionalità della confisca e dell’art. 1 Prot 1 CEDU, avendo riguardo allaposizione del terzo estraneo in buona fede.Si deduce che la confisca del bene, siccome di proprietà di un terzo danumerosi anni prima della commissione dei reati e della sentenza di condannaconfigura una forma di responsabilità oggettiva del terzo e di ingerenza arbitrariadello Stato nel diritto di proprietà di quest’ultimo, secondo i principi della CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4,cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno infunzione di giudice dell’esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispettodelle forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen.2.

Il ricorso contesta un provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigettodi richiesta di revoca della confisca disposta, per equivalente, nell’ambito di unprocesso penale a carico di persona diversa dall’attuale ricorrente.La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall’art. 676,comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse inquesta sede: «Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine […] allaconfisca o alla restituzione delle cose sequestrate […].

In questi casi il giudicedell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4».

Secondo la disciplina dicui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione «provvede inogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero enotificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davantial medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione datrattare secondo disciplina di cui all’art. 666 cod. proc. pen.Individuata nei termini che precedono la disciplina fissata dalla legge, varilevato innanzitutto che correttamente il Giudice che ha emesso l’ordinanzaimpugnata ha proceduto senza formalità, così come espressamente precisato nellapremessa del provvedimento dal medesimo adottato.Ciò posto, va poi osservato che il ricorso proposto direttamente contro ilprovvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deveessere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senzaformalità perché esamini le relative deduzioni.Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cuiil ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudicedell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve esserequalificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione,in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024,Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01).

P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/12/2025 del Tribunale di Salerno in funzione di giudicedell’esecuzionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025, depositata in data 22 gennaio 2026,il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta, avanzata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, di revoca della confisca di un beneimmobile, disposta, per equivalente, nell’ambito di un processo penale a carico diLuigi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.La richiesta di revoca della confisca è stata respinta perché la “[OSCURATO:SOCIETA].”,la quale vanta il diritto di proprietà superficiaria sul fabbricato insistente sul fondo,non ha effettuato la trascrizione dell’atto di acquisto del diritto di superficie,costituito da una scrittura privata del 30 giugno 1990, registrata il 10 luglio 1990all’ufficio del registro atti privati del Comune di Napoli, con conseguente ritenutainopponibilità di tale atto a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha acquistato la piena proprietàdel fondo con atto notarile del 5 ottobre 2000.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diSalerno indicata in epigrafe la “[OSCURATO:SOCIETA].”, in persona del legale rappresentantepro tempore, con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del procedimento.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 178, comma 1, lett. c), 666 e 676 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità dell’ordinanzaimpugnata, siccome emessa de plano.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza è stata pronunciata de plano,perché, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., questa modalità diprocedere è limitata ai soli casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizionedi istanze già rigettate, mentre, nella specie, erano sollevate questioni giuridichecomplesse, l’istanza era corredata da una consulenza tecnica, e sarebbe statoeventualmente utile anche procedere ad acquisire ulteriori elementi istruttori.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 2644 cod. civ., a norma dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inopponibilità dell’attocostitutivo della proprietà superficiaria solo perché fondato su un titolo nontrascritto.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza ha escluso l’opponibilità del dirittodel terzo alla confisca in applicazione del principio civilistico di cui all’art. 2644 cod.civ. Si osserva che lo Stato non può essere considerato un terzo acquirente a titolooneroso, nei confronti del quale si applicano le regole relative all’opponibilitàcollegate alle formalità delle trascrizioni e delle intestazioni catastali, ma è unsoggetto esercente una potestà pubblica che deve arrestarsi di fronte al dirittoeffettivamente esistente del terzo. Si segnala che questa soluzione discende anchedalla formulazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la quale prevede comelimite alla confisca diretta la “appartenenza” dei beni al terzo e come oggetto dellaconfisca per equivalente la “disponibilità” dei beni da parte del reo, e non richiamale disposizioni poste dal codice civile a tutela del terzo acquirente a titolo onerosoin buona fede. Si evidenzia, poi, che il diritto della “[OSCURATO:SOCIETA].” è direttamenterilevabile dalla scrittura privata, siccome atto avente data certa perché registrato,ma anche dai plurimi provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comunecompetente, e che l’accatastamento d’ufficio dell’impianto effettuato dall’Agenziadelle Entrate in capo a [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 ha natura esclusivamente fiscale.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.943 cod. civ., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione appartenenza dellacostruzione in forza del principio dell’accessione della stessa al terreno.Si deduce che il principio di accessione, a norma del medesimo art. 934 cod.civ. che lo prevede, pone una presunzione legale superabile sulla base di un titolocontrario, e che, però, nella specie, il titolo contrario esisteva, in quanto costituitodalla scrittura provata registrata del 1990, ed era noto al formale proprietario delterreno, [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso aveva acquistato il fondo dai suoceri, iquali a loro volta avevano ceduto la proprietà superficiaria al dante causa di“[OSCURATO:SOCIETA].”, ed ha espressamente riconosciuto l’esistenza di tale diritto inoccasione del verbale di esecuzione della confisca, redatto dalla Guardia di Finanzain data 23 ottobre 2023.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione del principio diproporzionalità della confisca e dell’art. 1 Prot 1 CEDU, avendo riguardo allaposizione del terzo estraneo in buona fede.Si deduce che la confisca del bene, siccome di proprietà di un terzo danumerosi anni prima della commissione dei reati e della sentenza di condannaconfigura una forma di responsabilità oggettiva del terzo e di ingerenza arbitrariadello Stato nel diritto di proprietà di quest’ultimo, secondo i principi della CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4,cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno infunzione di giudice dell’esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispettodelle forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen.2. Il ricorso contesta un provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigettodi richiesta di revoca della confisca disposta, per equivalente, nell’ambito di unprocesso penale a carico di persona diversa dall’attuale ricorrente.La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall’art. 676,comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse inquesta sede: «Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine […] allaconfisca o alla restituzione delle cose sequestrate […]. In questi casi il giudicedell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4». Secondo la disciplina dicui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione «provvede inogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero enotificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davantial medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione datrattare secondo disciplina di cui all’art. 666 cod. proc. pen.Individuata nei termini che precedono la disciplina fissata dalla legge, varilevato innanzitutto che correttamente il Giudice che ha emesso l’ordinanzaimpugnata ha proceduto senza formalità, così come espressamente precisato nellapremessa del provvedimento dal medesimo adottato.Ciò posto, va poi osservato che il ricorso proposto direttamente contro ilprovvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deveessere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senzaformalità perché esamini le relative deduzioni.Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cuiil ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudicedell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve esserequalificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione,in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024,Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01). P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
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